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Rinascita-scott: La Corte d’Appello deposita le motivazioni della sentenza del processo bis: ecco perché le pene sono state ridotte. La Cassazione aveva escluso l’aggravante del reimpiego di fondi di provenienza illecita.
La Corte d’appello di Catanzaro ha depositato il 4 giugno scorso le motivazioni della sentenza del processo bis di Rinascita-Scott emessa il 21 maggio precedente contro i 26 imputati – che si sono visti rideterminare la pena del precedente giudizio proveniente dall’abbreviato – , il procedimento che ha messo sotto accusa uno dei più estesi sistemi di ‘ndrangheta mai documentati in Calabria. Il provvedimento giunge all’esito di un lungo percorso processuale avviato dal giudizio abbreviato davanti al G.U.P. del Tribunale di Catanzaro, culminato con la sentenza del 6 novembre 2021, e poi approdato alla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte, con pronuncia del 22 maggio 2025, aveva annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro del 30 ottobre 2023, limitatamente all’aggravante prevista dal comma 6 dell’art. 416 bis del codice penale – legata al finanziamento di attività economiche controllate con il provento di delitti – e con riferimento ad alcuni specifici capi d’imputazione contestati a Gallone Pasquale, Gallone Cristiano e D’Andrea Pasquale Antonio. Aveva inoltre annullato con rinvio la determinazione della pena, ordinando alla Corte territoriale di ridefinirla alla luce dell’esclusione di tale aggravante.
IL PERIMETRO DEL GIUDIZIO DI RINVIO DEL PROCESSO RINASCITA-SCOTT: LE MOTIVAZIONI PROCESSO E LE TESI DELLA DIFESA
Il perimetro del giudizio di rinvio. Il mandato affidato dalla Cassazione alla Corte d’Appello era rigorosamente delimitato: nessuna ridiscussione nel merito della colpevolezza, nessuna nuova valutazione delle pene base o dei criteri ex art. 133 c.p. già confermati in via definitiva. I giudici catanzaresi avevano un solo compito: sottrarre aritmeticamente la quota di pena corrispondente all’aggravante annullata, riducendo proporzionalmente anche gli aumenti a titolo di continuazione già fissati in primo grado.
I difensori degli imputati avevano provato ad allargare il fronte, sostenendo che la Corte conservasse ampi margini di discrezionalità nella ridefinizione del trattamento sanzionatorio. La tesi è stata respinta: la Cassazione, nel rigettare o dichiarare inammissibili i motivi di ricorso relativi alla pena base, aveva già ratificato la congruità di quella determinazione, rendendola intangibile in sede di rinvio. Neppure la Corte d’Appello di Catanzaro aveva mutato le pene in sede di esecuzione, come invece sostenuto da alcuni legali: un dato che la sentenza si premura di chiarire.
Un discorso a parte merita la posizione di Gioffrè Gregorio, per il quale la pena base era stata fissata — di poco sopra il minimo edittale — in ragione della sua vicinanza al boss Fiarè Rosario e al suo ruolo di Ministro dei Lavori Pubblici della ‘ndrina, circostanza già assorbita nel giudizio di merito e rimasta ferma anche dopo l’assolutoria pronunciata in primo grado nell’ambito del collegato procedimento Petrolmafia.
IL DETTAGLIO DELLE CONDANNE RIDETERMINATE
Le condanne rideterminate. La condanna più pesante rimane quella di Macrì Luciano, che si conferma a 20 anni di reclusione (invariata: la Cassazione aveva già rigettato il ricorso sul punto, rendendo definitiva la pena irrogata in primo grado). Subito sotto, Macrì Domenico vede la propria pena scendere a 15 anni e 2 mesi (in precedenza 15 anni e 9 mesi, con il calcolo su una pena base di 20 anni aumentata per la continuazione). Gallone Pasquale, riconosciuto con ruolo di vertice e imputato di numerosi reati-fine, ottiene una riduzione a 14 anni e 10 mesi (in precedenza 17 anni, ridotti per il rito). Pardea Francesco Antonio, promotore e organizzatore della ‘ndrina Camillò/Pardea/Ranisi, scende a 14 anni e 8 mesi (in precedenza 17 anni). Pardea Domenico è condannato a 12 anni (in precedenza 13 anni).
Nella fascia intermedia alta, Belsito Luca vede la pena ridotta a 11 anni e 10 mesi (in precedenza 16 anni, già ridotti con declaratoria di prescrizione per il capo W9). Dominello Michele ottiene 11 anni e 4 mesi (in precedenza 11 anni e 4 mesi calcolati dalla Corte d’Appello nel 2023, avendo il giudice di primo grado omesso il conteggio; la pena base era di 14 anni aumentata a 17 per la continuazione). Camillò Domenico, Lopreiato Giuseppe e Pugliese Carchedi Michele si attestano tutti a 11 anni e 4 mesi (in precedenza 17 anni ciascuno).
LE SANZIONI PER LA FASCIA MEDIO-BASSA E GLI ALTRI IMPUTATI
Scendendo ulteriormente, Di Miceli Filippo e Gentile Sergio sono condannati rispettivamente a 10 anni e 8 mesi (in precedenza 16 anni per Di Miceli, 16 per Gentile). D’Andrea Carmelo Salvatore e Orecchio Filippo ricevono 10 anni (in precedenza 15 anni per D’Andrea Carmelo, 15 per Orecchio). Nella fascia degli 8-9 anni, Chiarella Carmelo è condannato a 9 anni e 8 mesi (in precedenza 14 anni e 6 mesi). D’Andrea Giovanni Claudio e Gioffrè Gregorio si fermano rispettivamente a 9 anni e 4 mesi (in precedenza 14 anni per entrambi). Barba Raffaele Antonio Giuseppe e Gallone Francesco ottengono 8 anni e 8 mesi (in precedenza 13 anni per Barba, 13 anni per Gallone Francesco). Franzè Nazzareno e Carchedi Paolo scendono a 8 anni e 8 mesi (in precedenza 13 anni per entrambi).
Infine, Lo Bianco Nicola, Manco Michele, Lo Bianco Salvatore, Cracolici Domenico, Prestia Domenico e Morgese Salvatore sono tutti condannati a 8 anni di reclusione (in precedenza 12 anni per Lo Bianco Nicola e Manco Michele, 12 per Lo Bianco Salvatore, 12 per Cracolici, 12 per Prestia, 12 per Morgese).
Posizioni particolari chiudono il dispositivo. D’Andrea Pasquale Antonio, imputato esclusivamente per il reato associativo senza l’aggravante dell’art. 416 bis.1 c.p., è condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione ed euro 6.667,00 di multa (in precedenza 5 anni ed euro 10.000,00 di multa). Gallone Cristiano, per il quale la Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna per il capo L1 (porto e detenzione d’armi), vede la pena rideterminarsi in 3 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione ed euro 4.000,00 di multa (in precedenza 5 anni e 2 mesi ed euro 6.000,00 di multa, già determinati dalla Corte d’Appello).
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