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AVELLINO- Arriva la data dell’atteso Riesame chiamato a decidere sulla eventuale riduzione del sequestro a carico di Gianandrea De Cesare per la vicenda giudiziaria della Sidigas.

Sarà il prossimo 24 febbraio, questa la data in cui sia i legali dell’ex patron di Calcio e Basket, Giudo e Alfonso Furgiuele che la Procura di Avellino, il sostituto che segue le indagini è il pm Vincenzo Russo, discuteranno dopo il rinvio da parte dei magistrati della Corte di Cassazione dopo il ricorso presentato dai difensori di De Cesare. Ad occuparsi della discussione sulla misura reale il collegio presieduto da Roberto Melone. La vicenda che si incrocia con quella nata davanti al Tribunale per le Imprese di Napoli è relativa al quantum da sequestrare nell’ambito delle indagini dei militari delle Fiamme Gialle di Avellino sulla Sidigas.

Otto milioni, come aveva sostenuto nella convalida il Gip Marcello Rotondi o 57 milioni come, grazie anche al via libera da parte del Riesame aveva ottenuto la Procura?Il ricorso contro l’ordinanza del 24 giugno 2020 il Tribunale di Avellino, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da Giannandrea De Cesare nei confronti del provvedimento del 4 giugno 2020, pronunciato dal Giudice per le indagini preliminari, col quale era stata rigettata l’istanza di revoca parziale del disposto sequestro preventivo a suo carico, infine disposto in relazione alla complessiva somma di euro 97.615.847,70.

Il motivo del rigetto era legato al fatto che il Tribunale e il Gip avevano osservato «che alcun elemento nuovo era stato prospettato nel gravame, rispetto alle valutazioni già condotte dal Giudice per le indagini preliminari e quindi dal Tribunale rispettivamente in data 17 luglio e 4 ottobre 2019». Valutazioni fondate per i magistrati della Cassazione; «In relazione al complessivo motivo di censura azionato, e contrariamente a quanto sostenuto dal Pubblico ministero appellante e dal Tribunale che – con provvedimento del 4 ottobre 2019 – detta impugnazione aveva accolto sotto il profilo della determinazione del quantum da assoggettare a sequestro preventivo, questa Corte di legittimità ha più volte osservato che il profitto del reato di cui all’art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) è rappresentato dal valore dei beni sottratti fraudolentemente alla garanzia dei crediti della Amministrazione finanziaria per le imposte evase, e non già dal debito tributario rimasto inadempiuto…quanto all’ambito della richiesta di revoca – in specie parziale – di misura cautelare reale, è stato ribadito che la mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti; ne consegue che è ammissibile l’appello cautelare avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, non potendosi attribuire alla mancata attivazione del riesame la valenza di una rinuncia all’impugnazione» E quindi sarà il momento della verità per quello che riguarda la questione legata proprio alla consistenza del sequestro da parte della Procura della Repubblica di Avellino.

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