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Via libera della Camera dei deputati alla fiducia posta dal governo sul decreto Recovery che disegna la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza, rafforza le strutture amministrative e snellisce le procedure.

Dai ritocchi al superbonus alle semplificazioni per appalti e subappalti, dalla blindatura della quota del 40% al Sud delle risorse del Pnrr territorializzabili, anche per gli interventi messi a bando introdotta durante l’iter parlamentare. Una volta approvato dalla Camera, il testo arriverà “chiuso” al Senato che dovrà licenziarlo entro il 30 luglio.

Nella stessa giornata è arrivato al traguardo il decreto Sostegni Bis, con l’apposizione della firma del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha però aggiunto una lettera di accompagnamento alla promulgazione indirizzata ai presidenti delle Camere, Fico e Casellati, e del Consiglio Draghi che in sostanza contesta l’eccessivo uso di emendamenti con norme fuori tema, facendo anche un elenco delle misure che ha giudicato fuori contesto contenute in questa legge. Un monito per i provvedimenti futuri. E il dl Recovery è il prossimo della lista.

Il decreto, in particolare, disegna la governance del Recovery plan italiano, articolata su più livelli, assegnandone la responsabilità di indirizzo a Palazzo Chigi. Alla cabina di regia – con poteri di indirizzo, impulso e coordinamento, – presieduta dal premier, partecipano di volta in volta i ministri e sottosegretari competenti a seconda della materia sul tavolo. Vengono poi istituite una segreteria tecnica, un’unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell’efficacia della regolazione e un tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale.

Un emendamento del Pd ha introdotto il monitoraggio sul piano ad opera del Parlamento, cui la cabina di regia dovrà trasmettere ogni sei mesi una relazione sullo stato di attuazione del Pnrr, nonché informazioni utili all’esercizio di un controllo sullo stato di attuazione.

In tema di valutazione ambientale, il provvedimento interviene semplificando la disciplina di Via, valutazione di impatto ambientale, e Vas, valutazione ambientale strategica, e integrando la disciplina prevista per la valutazione ambientale dei progetti del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (Pniec). Tra le altre cose, viene ampliato l’ambito di attività della commissione tecnica Pniec anche alla valutazione ambientale di competenza statale dei progetti del Piano, assumendo così la nuova denominazione di “Commissione tecnica Pnrr-Pniec”.

Per quanto riguarda il Superbonus, il provvedimento – che non accoglie la richiesta di una proroga della scadenza, rinviando la questione alla prossima legge di Bilancio – “ritocca” la normativa generale delle detrazioni. Inoltre, viene semplificata la disciplina per fruire del Superbonus, stabilendo che attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) è possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile.

Viene poi riconosciuta la detrazione al 110 per cento, anche per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti insieme ad interventi antisismici. Si estende alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale la possibilità di avvalersi dell’agevolazione fiscale per gli interventi realizzati su particolari categorie catastali, come ospedali, case di cura e conventi, e si determina il limite di spesa per le singole unità immobiliari.

Il provvedimento interviene in materia di semplificazione degli appalti. Tra le altre cose, si conferma l’affidamento diretto fino 150 mila euro e si eleva a 139 mila euro il limite per l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, delle forniture e servizi. Si prevede, inoltre, la procedura negoziata con cinque operatori per i lavori oltre i 150 mila euro e fino a un milione e per forniture e servizi. Sono state poi previste poi previste semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici, in relazione alle procedure relative agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Pnrr e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Ue.

Il “capitolo” Mezzogiorno comprende, tra le altre cose, le nuove procedure sul funzionamento e la governance delle Zes, con la nomina dei commissari cui viene conferita anche la funzione di stazione appaltante, il supporto amministrativo alla loro attività anche attraverso l’Agenzia per la coesione e l’incremento del limite al credito d’imposta per gli investimenti nelle Zes esteso all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti.

Si interviene, poi, sulla disciplina della perequazione infrastrutturale destinata al Mezzogiorno, alle aree interne e alle aree di montagna – che ha in dote 4,6 miliardi – per semplificarne le procedure e prorogare dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 il termine entro cui deve essere effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti nel Paese ed entro cui sono definiti gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi. Viene rafforzato, poi, il ruolo dell’Agenzia per la coesione territoriale cui si riconosce un potere sostitutivo in caso di inadempienze o ritardi, da parte delle amministrazioni pubbliche responsabili dell’attuazione dei fondi strutturali, che determinino rischi di definanziamento.


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