Il Municipio di Rende
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L’ordinanza del sindaco di Rende Sandro Principe per prevenire gli incendi durante la stagione estiva e contrastare il degrado
RENDE (COSENZA) – Con la bella stagione e il relativo aumento delle temperature, si ripresenta il pericolo incendi, molti dei quali sono dovuti a incuria dei cittadini. Inoltre, la crescita del verde crea altre situazioni a rischio per la sicurezza o, comunque, che pregiudicano il decoro pubblico. Per prevenire questo rischio, il Sindaco di Rende Sandro Principe, ha emesso, il 9 giugno 2026, l’Ordinanza 151, che impone alcuni obblighi.
I DETTAGLI DELL’ORDINANZA
- I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti oppure abbandonati, che ricadono nel territorio comunale e, in particolare, nel centro abitato, dovranno procedere agli interventi di pulizia delle suddette aree. Dovranno, quindi, provvedere alla rasatura o estirpazione delle erbe e delle sterpaglie, dei residui di vegetazione e di ogni altro materiale infiammabile, con particolare attenzione ai cigli stradali e alle banchine prospicienti i predetti siti.
Questi interventi, dovranno comunque essere effettuati periodicamente, in modo da garantire la completa pulizia e manutenzione dei luoghi.
Il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe, sterpaglie e/o dalla pulitura dei terreni e delle aree, deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, subito dopo la fine dei lavori, con divieto assoluto di deposito nei contenitori stradali o in prossimità degli stessi, predisposti per l’ordinario servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Dovrà, invece, essere conferito, in conformità alle vigenti disposizioni normative, presso impianti appositamente autorizzati.
LE MISURE DA ADOTTARE E I DIVIETI
Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l’ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della strada per l’esecuzione della ripulitura che dovesse interessare la sede stradale.
- I proprietari di fondi confinanti con la strada dovranno mantenere le siepi in modo da non restringere (o danneggiare) la strada; tagliare i rami delle piante, arbusti e rovi, che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica (o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall’angolazione necessaria).
- Durante il periodo compreso tra l’adozione della presente ordinanza e fino al 30 settembre 2026, su tutte le aree boscate del territorio comunale, è fatto divieto tassativo di: accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di picnic o campeggio, fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate e nei casi regolarmente autorizzati dal Comune; far brillare mine o usare esplosivi; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; usare motori, fornelli o inceneritori che provocano faville o brace; tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche o private; fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio; inoltrare auto nel bosco e parcheggio con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l’erba secca; abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
- I proprietari e i conduttori, a qualsiasi titolo, dei terreni seminativi confinanti con le aree boschive e pascoli naturali, potranno praticare, a norma dell’articolo 3 della Legge Regionale 15 del 1997, la bruciatura delle stoppie, a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mieti-trebbiatura, una “fascia protettiva” per tutta l’estensione, direttamente confinante con boschi e foreste o con altre proprietà, per una larghezza non inferiore a 10,00 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree boscate circostanti o confinanti.
Ovvero, la formazione intorno ad ogni manufatto (cascinali, stalle, ricoveri, impianti agricoli e qualsiasi costruzione) di una zona di rispetto priva di foglie, rami o sterpi secchi e seccume vegetale larga almeno 10,00 metri.
GLI OBBLIGHI DI PULIZIA FINO AL 30 SETTEMBRE 2026
- I proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, dovranno tempestivamente l’apertura, il ripristino, la ripulitura ed il diserbo dei viali parafuoco, in particolare lungo le linee di confine a contatto con strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati.
- I proprietari, gestori e conduttori di campeggi, villaggi turistici e alberghi dovranno realizzare, tempestivamente, lungo tutta la linea di confine con le aree boscate, una fascia di protezione della larghezza di venti metri, sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, ovvero di adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche attraverso mezzi mobili provvisti di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi fuoristrada, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali.
LE SANZIONI PER I TRASGRESSORI
- Per il mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà applicata una sanzione da 173,00 a 694 euro.
- Per il mancato diserbo di aree incolte in genere sarà applicata una sanzione pecuniaria da 25 a 500.
- In caso di violazione accertata, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune provvederà alla pulitura del luogo tramite ditta appositamente incaricata e addebiterà le spese al violatore.
- nel caso di procurato incendio a seguito dell’esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente incendi durante il periodo compreso tra l’adozione dell’ordinanza e il 30 settembre 2025 si applicherà una sanzione amministrativa non inferiore compresa tra 5.000 e 50.000 euro.
- Infine, a carico degli inadempienti, verrà, nel contempo, inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell’art.650 del codice penale.
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