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Tiziana Mirabelli

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La Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro riduce la pena di Tiziana Mirabelli per l’omicidio di Rocco Gioffré avvenuto a Cosenza nel 2023


COSENZA – La Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro ha parzialmente riformato, in accoglimento dei motivi di appello della difesa dell’imputata, rappresentata dagli avvocati Cristian Cristiano e Martina Pellegrino, la sentenza di primo grado, emessa dalla Corte d’Assise di Cosenza, a carico di Tiziana Mirabelli, relativa all’omicidio di Rocco Gioffrè, avvenuto il 14 febbraio 2023.

L’imputata è stata assolta dal reato di occultamento di cadavere ed escludendo l’aggravante della minorata difesa dal reato di furto, fattispecie in cui era stata riqualificata l’iniziale contestazione di rapina. Eliminato tanto l’aumento di un anno inflitto per l’occultamento di cadavere quanto l’aumento di sei mesi inflitto per l’esclusa aggravante. Nuova determinazione della pena – in primo grado individuata in anni 17 – in complessivi anni 15 e mesi 6 di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.

LA DECISIONE DELLA CORTE D’APPELLO

Tanto è stato possibile, spiegano in una nota stampa i legali di Tiziana Mirabelli, anche e soprattutto in ragione dell’integrale rigetto dell’atto di appello avanzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, sostenuto in aula dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro.

In accoglimento dei motivi di gravame, aveva sollecitato, nuovamente, la condanna all’ergastolo dell’imputata, in ragione del presunto ricorrere dell’aggravante dei motivi abietti e futili, esclusa in primo grado unitamente alle aggravanti della crudeltà e del nesso teleologico, sulle quali non vi era stata specifica impugnazione.

LE PAROLE DEI LEGALI

«La sentenza, pur ulteriormente rimodulando la pena inflitta, in ragione della pacifica smentita del teorema accusatorio, che voleva la nostra assistita autrice di condotte finalizzate ad occultare il corpo del Gioffrè, e della condivisione della tesi proposta in merito al fatto che la stessa imputata non avesse mai approfittato di circostanze favorevoli all’appropriazione della somma di denaro contestata, non può soddisfare completamente la difesa, che avrà modo di far valere le ulteriori ragioni nel successivo grado di giudizio, con particolare riferimento tanto alla legittima difesa, esclusa anche nella forma dell’eccesso colposo – pur a fronte di una documentata vessazione patita, a sfondo sessuale – quanto alle attenuanti generiche, ancora una volta, inspiegabilmente, negate. Il tutto al fine di addivenire, laddove una condanna dovesse essere inflitta, a una pena effettivamente congrua e proporzionata alla complessiva dinamica dei fatti», affermano nella nota i legali dell’imputata.

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