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Una classe

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PAOLA (COSENZA) – La Regione Calabria ha sbagliato a chiudere le scuole elementari: il Tribunale amministrativo regionale dà ragione a un gruppo di mamme, sospendendo il provvedimento del governatore facente funzioni Spirlì rispetto a istituti scolastici di Paola, Catanzaro e Reggio Calabria, frequentati dai bimbi i cui genitori hanno prodotto istanza

La decisioni è stata resa nota oggi. I genitori erano patrocinati dagli avvocati Paolo Perrone e Nicola Cassano del foro di Paola. Gli stessi legali, alcuni giorni addietro, avevano già incassato un’analoga vittoria: l’annullamento dell’ordinanza sindacale di Roberto Perrotta, primo cittadino di Paola, di chiusura delle scuole elementari.

Anche questa volta il Tar ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche, sospendendo l’atto impugnato nei limiti dell’interesse dei ricorrenti.

L’istruttoria posta a base dell’ordinanza con cui la Regione Calabria aveva disposto la chiusura anche delle scuole materne, elementari e prima media è stata redatta «senza certezza alcuna del nesso di causalità intercorrente fra lo svolgimento in presenza delle attività didattiche nella scuola materna, in quella elementare e media di primo grado (limitatamente al primo anno) e il verificarsi dei contagi, stante anche l’assenza di interlocuzioni con gli Istituti Scolastici (ritenuti tutti allo stesso modo luoghi in cui il rispetto del distanziamento interpersonale è “complicato”)». Così scrive il Tar di Catanzaro nel provvedimento.

«L’istruttoria posta a base dell’atto impugnato – scrive nella sua ordinanza il presidente del Tar Giancarlo Pennetti – oltre a basarsi su presupposti cronologicamente non lontani da quelli tenuti presente dal Dpcm e dal successivo inserimento della Calabria in zona rossa, comunque, per quanto riportato nel preambolo motivazionale, nel disporre una chiusura generale, estesa cioè all’intero territorio regionale, senza discriminazione alcuna fra differenti situazioni locali o parti di territorio diverse, delle attività didattiche in presenza nei confronti delle categorie di alunni sopra indicate senza una almeno verosimile indicazione di coefficienti e/o percentuali di contagio riferibili ad alunni e operatori scolastici ma esclusivamente sulla base della mera rappresentazione della “connessa ai numerosi contagi di studenti e operatori scolastici”».

Elementi che secondo il presidente del Tar conducono «alla conclusione che la succitata correlazione e comunque – quand’anche esistente – la sua consistenza e distribuzione territoriale sembrano essere frutto d’una istruttoria procedimentale sommaria e carente basata su dati e ipotesi destinati a trovare più precisa conferma solo ad intervenuto esaurimento dell’efficacia dell’ordinanza “de qua”».


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