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L’ex assessore regionale Francesco Talarico

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“Basso Profilo”. «Favoritismi, non patto col clan», ecco perché è caduta la tesi del voto di scambio per l’ex assessore Regionale Francesco Talarico

CATANZARO – La promessa di appoggio elettorale era in cambio di «favoritismi» ed «entrature» e non c’è prova di un accordo con le cosche poiché «difettano inequivoci indicatori sintomatici dell’accordo in relazione alle modalità mafiose per la raccolta del consenso».

Per questo, nel settembre scorso, la Corte d’Appello di Catanzaro ha riqualificato l’accusa di voto di scambio politico-mafioso in corruzione elettorale, con l’esclusione dell’aggravante mafiosa, nei confronti dell’ex assessore regionale al Bilancio ed ex coordinatore calabrese dell’Udc Francesco Talarico. Riducendo a 1 anno e 4 mesi di reclusione (pena sospesa) la condanna a 5 anni disposta in primo grado. Depositate le motivazioni della sentenza emessa nel processo col rito abbreviato scaturito dall’inchiesta che portò all’operazione Basso Profilo, con cui la Dia e la Dda di Catanzaro ritenevano di aver fatto luce su una cricca affaristico-mafiosa che avrebbe intrattenuto rapporti anche con il politico lametino.

NON VOTO DI SCAMBIO MA ACCUSE DI FAVORITISMI PER TALARICO

Sentenza in Appello riformata con varie assoluzioni e rideterminazioni di pena. «All’epoca del reato», scrive la Corte presieduta da Maria Rosaria Di Girolamo, né Antonio Gallo, l’imprenditore di Sellia Marina poi condannato a 30 anni nel troncone processuale svoltosi col rito ordinario ed è la figura chiave dell’inchiesta per il monopolio nel settore antinfortunistico ottenuto grazie all’appoggio dei clan del Crotonese, né i reggini Antonino Pirrello, imprenditore, e Natale Errigo, ex consulente di Invitalia, parenti di esponenti della ‘ndrangheta in riva allo Stretto, «godevano di fama criminale».

Sicché Talarico non poteva «rappresentarsi che Gallo potesse incidere nel territorio di riferimento con i metodi tipici della mafiosità per raccogliere voti in suo favore». Ma «può ritenersi accertato che le promesse di voti in favore di Talarico da parte di Gallo, Pirrello ed Errigo fossero collegate all’impegno del politico di assicurare ai propri interlocutori favoritismi, entrature, attribuzione di incarichi, relazioni con personaggi influenti nel campo delle commesse pubbliche e più in generale referenze e agganci funzionali alla risoluzione di problemi contingenti». «Nessuno dei tre – osservano ancora i giudici – aveva stretto il patto elettorale portando avanti istanze di cosche di ‘ndrangheta, ma propri interessi personali».

I VOTI DI ARCHI

Secondo il gup, la prova dell’accordo politico-mafioso risiedeva nel fatto che Errigo, dopo aver precisato l’intenzione di chiedere a Talarico un incarico nell’organo di vigilanza, aggiungeva di essere in grado di garantire un certo numero di voti da reperire tra «familiari ed amici stretti di Archi», il quartiere di Reggio noto anche perché là è stanziata la cosca De Stefano, tra le più potenti della ‘ndrangheta, con la quale il consulente aziendale ha parentele.

«Ci muoviamo in 30, 40», l’espressione che il gup ritiene emblematica del metodo mafioso. Secondo la Corte d’Appello, però, va letta diversamente. Nel senso che Errigo «avrebbe potuto garantire 30, 40 voti ad Archi tra familiari ed amici stretti e non che 30, 40 persone si sarebbero “mosse” con metodi mafiosi per imporre alla popolazione di sostenere il politico». Neanche quando Gallo sostiene di aver rappresentato a Talarico che, esponendosi a Reggio nel raccogliere voti per lui, avrebbe rischiato di “essere ammazzato”, può essere ravvisato metodo mafioso, secondo i giudici d’appello.

LE ACCUSE DI FAVORITISMI A TALARICO E LE RICOSTRUZIONI “FUORVIANTI”

Piuttosto, «il mancato rispetto del patto elettorale verso Errigo e Pirrello esponeva anche Gallo in prima persona rispetto alle aspettative di coloro che lo avrebbero votato in modo non disinteressato ma in cambio di favori in quanto era stato Gallo a garantire il politico spendendosi personalmente sul territorio». Talarico invita i suoi interlocutori alla prudenza, «sennò ci lascio le penne», non nascondendo una certa ansia per la campagna elettorale. Ma ciò va inteso non, come ritiene il primo giudice, nel senso che il politico accettasse il rischio di metodi mafiosi nella raccolta del consenso, in quanto avrebbe chiarito «in termini inequivocabili» che non voleva essere «bruciato politicamente venendo coinvolto in indagini sul voto in zone permeate dalla ‘ndrangheta».

La Corte rileva anche che l’evocazione del rapporto con l’ex senatore reggino Antonio Caridi, testimone di nozze di Gallo, è «fuorviante». Perché il primo è stato assolto dall’accusa di essere stato uno dei “riservati” della ‘ndrangheta né dalle intercettazioni viene adombrato «un appoggio di cosche mafiose reggine alla candidatura di Talarico».

CLIENTELISMO

La riqualificazione giuridica dell’accusa più grave non giunge a sorpresa, rileva la Corte, nel senso che questo era stato il responso del Tribunale del Riesame di Catanzaro, peraltro non impugnato dalla Dda, ma anche la richiesta avanzata, in via subordinata, degli avvocati Valerio Spigarelli e Francesco Gambardella, difensori di talarico. Ma mentre nel caso di Pirrello ed Errigo i giudici concludono per la natura non gratuita dell’accordo elettorale basato quindi su un do ut des che ha rilevanza penale, con riferimento alla posizione di Tommaso e Saverio Brutto, padre e figlio, rispettivamente ex consigliere comunale di Catanzaro ed ex assessore a Simeri Crichi, assolti nel rito ordinario, condividono le censure difensive.

La promessa di assunzione di Saverio Brutto nella segreteria politica appare «emblematica di una forma clientelare di favoritismo chiesto da Brutto nell’interesse del figlio al politico del suo stesso schieramento». Dalle conversazioni intercettate «non emerge che l’appoggio elettorale a Talarico da parte di Tommaso Brutto e del figlio fosse condizionato all’assunzione del secondo» ma era basato sul fatto che «appartenevano alla stessa formazione politica». Né il fatto che i Brutto avessero presentato Gallo a Talarico «magnificandone la capacità di raccogliere voti e finanziare la campagna elettorale» ha rilevanza secondo i giudici, per i quali il patto era invece tra Talarico, Gallo e i reggini.

IL NOTAIO

Tra gli imputati di spicco assolti anche in Appello c’è il notaio catanzarese Rocco Guglielmo, difeso dall’avvocato Salvatore Staiano. Il noto professionista era accusato di falso e trasferimento fraudolento di beni in favore di prestanome albanesi al fine di favorire il meccanismo di società cartiere al centro dell’inchiesta. Il pm aveva impugnato soltanto la parte della sentenza relativa al trasferimento fraudolento.

Accogliendo i rilievi difensivi, la Corte evidenza che il sodalizio criminale non si era avvalso precedentemente delle prestazioni del notaio per la stipula di atti e che vi aveva fatto ricorso per l’indisponibilità di altri notai. Inoltre, Guglielmo non poteva desumere il legame tra Gallo, il commercialista Francesco Le Rose, catanzarese, e Glenda Giglio, presidente di Confidustria giovani di Crotone, interessati delle operazioni preliminari, e poi coinvolti nell’inchiesta perché vicini appunto a Gallo.

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