X
<
>

3 minuti per la lettura

Potenza, Eni: multa di 541 mila euro. Il giudice, Giulia  Volpe,  ha respinto  il ricorso della compagnia energetica. Confermata l’ingiunzione della Provincia per il Centro olio di Viggiano.


POTENZA – Il giudice monocratico,  Giulia Volpe, ha rigettato il ricorso di Eni Spa, confermando integralmente l’ordinanza di  ingiunzione della Provincia di Potenza. Non solo. Eni è stata condannata a pagare   una sanzione amministrativa pecuniaria di 541.029,34 euro, oltre a 15.659  euro per le spese di lite. Al centro della contesa giudiziaria   la comunicazione, effettuata da Eni con 541 giorni di ritardo, del superamento delle Concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) per alcuni parametri del terreno del Centro oli di Viggiano rispetto ai limiti previsti dal Testo unico ambientale per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale. La sentenza del Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, basata sul principio di precauzione e sulla giurisprudenza di Cassazione, ha sancito l’obbligo di tempestiva segnalazione di qualsiasi minaccia di danno ambientale, indipendentemente dalla natura del superamento o dalla difesa della società che invocava valori naturali di fondo.

POTENZA, LA DIFESA DI ENI: VALORI NATURALI DI FONDO E ASSENZA DI OBBLIGO DI NOTIFICA

La difesa di Eni ha sostenuto l’illegittimità della sanzione, comminata dalla Provincia di Potenza per il ritardo nella comunicazione,  basandosi su diversi punti normativi e tecnici. La società ha anche  richiamato la documentazione dell’Arpab  e degli istituti sanitari per dimostrare che i valori riscontrati erano  «valori di fondo» naturali del terreno e non l’effetto di un inquinamento da idrocarburi legato alle proprie attività professionali.  Il legale dell’Eni, Luca Meli in sostituzione di Stefano Grassi, ha  anche sostenuto  che la società non era tenuta alla comunicazione poiché non operava nell’area come  “operatore interessato” e i dati erano comunque già accessibili ad Arpab. Non solo. Stando all’avvocato Meli  l’articolo 30 della Legge regionale della Basilicata  35/2018 escludeva l’obbligo di notifica per questa specifica tipologia di matrici.

LE RAGIONI DELLA PROVINCIA: LA MINACCIA DI DANNO AMBIENTALE E L’INOTTEMPERANZA FORMALE

La Provincia, rappresentata dall’avvocato Emanuela, ha, invece,  richiamato un precedente analogo a quello che ha visto Eni contrapposta alla Provincia di Potenza. In pratica anche in assenza di danno accertato, l’operatore, ovvero Eni, è obbligato a comunicare tempestivamente il superamento delle  Concentrazioni soglia di contaminazione in quanto queste configurano una  “minaccia di danno ambientale”. 

Da qui l’ingiunzione della Provincia. L’illecito che era stato sanzionato dall’ordinanza ingiunzione non sarebbe altro che la pura inottemperanza formale (ovvero il ritardo di 541 giorni nella comunicazione ndr.), a prescindere dall’accertamento delle responsabilità materiali di un possibile inquinamento dei terreni.  L’avvocatura della Provincia di Potenza ha fondato la propria linea, come detto,  sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza  3839/2023). Secondo l’ente provinciale, l’obbligo di comunicazione scatta automaticamente non appena si profila una potenziale minaccia, a prescindere dall’accertamento definitivo delle responsabilità o dalla prova di un danno concreto.

POTENZA, IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE E LA CONFERMA DELLA SANZIONE A ENI DA PARTE DEL GIUDICE MONOCRATICO

Il giudice monocratico, Giulia Volpe,  uniformandosi all’orientamento di legittimità, ha accolto le ragioni della Provincia di Potenza.  La sentenza ha evidenziato  che la tutela dell’ambiente risponde a un principio di precauzione astratta e prevenzione concreta. Di conseguenza, l’omissione o il ritardo nella segnalazione dei superamenti Csc costituisce di per sé un illecito amministrativo autonomo, quantificato nel caso specifico esattamente sulla base dei 541 giorni di ritardo accumulati dall’operatore.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

SFOGLIA