Il veliero Heaven naufragato al largo di Praialonga
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Depositate le motivazioni della sentenza d’appello sul naufragio di Praialonga, cancellata la macchia per i finanzieri eroi
CROTONE – Fine di un paradosso giuridico. Le motivazioni della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro nel processo sul caso Praialonga restituiscono dignità a due uomini in divisa, il capitano Vincenzo Barbangelo e il maresciallo Andrea Novelli, passati in pochi mesi dall’altare alla polvere. Da “eroi” alla condanna in primo grado per omicidio e naufragio colposi. La sentenza d’appello stabilisce una verità diversa, smontando pezzo dopo pezzo l’impalcatura accusatoria e riabilitando i due militari della Guardia di finanza con la formula più ampia: “per non aver commesso il fatto”. Non compaiono nel processo d’appello l’appuntato scelto Maurizio Giunta e il finanziere Giovanni Frisella, usciti di scena con proscioglimenti all’udienza preliminare mai impugnati dalla Procura. L’incubo giudiziario per loro finì prima.
Il vuoto causale
La sentenza d’appello depositata 90 giorni dopo il verdetto non si limita a una revisione formale, ma entra nel merito di quella che definisce una “erronea valutazione” del primo giudice. Il punto di rottura tra i due gradi di giudizio risiede nella causalità della colpa. Se il gup di Crotone aveva ravvisato una catena di negligenze – dalla scelta della rotta verso Crotone alla mancata dichiarazione di emergenza Sar – i giudici d’appello hanno applicato il principio della “concretizzazione del rischio”. In parole povere: le violazioni contestate non sono state la causa dell’incendio.
L’incendio, come confermato dalle perizie, è scaturito da un innesco rimasto ignoto. Sebbene sia probabile la presenza di vapori di carburante sottocoperta, dovuti a taniche di benzina forse utilizzate per il tender e non rilevate durante l’ispezione, la Corte stabilisce che tale evento era imprevedibile ed inevitabile per i due ufficiali al comando sulla base delle informazioni in loro possesso al momento dei fatti.
Il dilemma del porto
Uno dei pilastri dell’accusa era la decisione di scortare la “Heaven” verso il porto di Crotone, ignorando il più vicino approdo di Catanzaro Lido. Una scelta che il primo giudice aveva definito «irrazionale». La Corte d’Appello, tuttavia, sposa la tesi difensiva degli avvocati Paolo Carnuccio, Pasquale Carolei e Tiziano Saporito, basandosi su dati tecnici oggettivi.
Il porto di Catanzaro Lido è stato descritto dai testimoni e dalle ordinanze della Guardia Costiera come “angusto” e, soprattutto, interdetto alle imbarcazioni con pescaggio superiore ai due metri. La “Heaven”, con i suoi 2,10 metri di pescaggio, avrebbe rischiato l’incaglio o ulteriori danni strutturali tentando l’ingresso in quell’approdo. Al contrario, Crotone rappresentava il porto naturale per il rimessaggio e lo sbarco in sicurezza, secondo una prassi consolidata nelle operazioni di law enforcement.
Operazione di polizia
Il cuore giuridico della sentenza risiede nella distinzione tra Law Enforcement (operazione di polizia contro l’immigrazione clandestina) e SAR (Search and Rescue: ricerca e soccorso). È lo stesso dilemma che ha infiammato il dibattito pubblico dopo il naufragio di Cutro: quando un’intercettazione di polizia deve trasformarsi in soccorso immediato? Per la Corte d’Appello, nel caso della Heaven, la qualificazione dell’evento come “operazione di contrasto” era corretta e condivisa da tutte le forze in campo, inclusi i vertici della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera. «In questo caso il Sar non lo vedo», dicevano le comunicazioni radio di quel mattino. I migranti erano in buone condizioni, il veliero galleggiava perfettamente, il mare era calmo. Non c’era un pericolo imminente che imponesse l’applicazione dei protocolli di emergenza.
Inoltre, la Corte chiarisce un punto fondamentale. Al momento della decisione, non vi era alcuna emergenza medica o di sicurezza che imponesse lo sbarco nel “porto più vicino” secondo i protocolli SAR.
Il ruolo degli ispettori
La difesa ha sempre insistito sul fatto che Barbangelo e Novelli avessero agito con la massima diligenza possibile “ex ante”. Prima di iniziare la navigazione, avevano ordinato un’ispezione a bordo affidata all’appuntato Giunta e al finanziere Frisella.
L’esito di quel sopralluogo fu rassicurante: “tutto a posto”. Giunta aveva riferito di aver trovato una trentina di giubbotti di salvataggio (sufficienti per i presenti) e aveva rimosso l’unica tanica di gasolio visibile, portandola sul ponte per sicurezza. I due ufficiali, dunque, non potevano sapere che sottocoperta, celate agli occhi degli ispettori, potessero esserci altre taniche di benzina.
La sentenza è netta: non si può condannare un superiore per non aver previsto un pericolo che i suoi stessi delegati sul campo, dopo un’ispezione mirata, gli avevano comunicato come inesistente.
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La “causalità della colpa”
Un passaggio cruciale delle 17 pagine di motivazioni riguarda il numero di passeggeri e la qualifica dei conducenti. È vero, ammette la Corte, che sulla barca c’erano circa 20 persone (il doppio del consentito) e che la qualifica di Giunta, non in possesso del titolo di nocchiere di mare, poteva essere oggetto di discussione tecnica. Tuttavia, queste presunte irregolarità non hanno avuto alcuna incidenza causale sul naufragio.
«L’imbarcazione non è affondata per l’eccessivo peso… né per una manovra errata del conducente». Il veliero è esploso. Sarebbe esploso anche se a bordo ci fossero state solo cinque persone o se al timone ci fosse stato il più esperto dei capitani. Punire i militari per queste violazioni formali significherebbe applicare una sorta di “responsabilità oggettiva” che il diritto penale italiano respinge, richiedendo invece che l’evento sia la diretta conseguenza della regola cautelare violata.
Cronaca di un dramma
La ricostruzione dei tempi operata dalla Corte d’Appello smentisce anche l’accusa di aver ritardato i soccorsi. Ore 10:40: Il motore va in avaria. Inizia il traino. È una situazione tecnica gestibile, non un’emergenza vita. Ore 11:48: Si nota concitazione a bordo. Ore 11:57: Iniziano a uscire i primi fumi. I migranti si gettano in mare. Ore 12:06: Viene dichiarato ufficialmente l’evento SAR. Tra la comparsa del fumo e la dichiarazione di emergenza passano meno di dieci minuti. Un tempo che i giudici ritengono congruo e non indicativo di negligenza, considerando la velocità fulminea con cui l’incendio si è propagato a causa dello scoppio di una bombola di GPL presente a bordo.
Fine di un incubo giudiziario
Per i finanzieri definiti “eroi” per aver riportato fratture e ustioni nel tentativo di salvare i migranti dalle fiamme (Giunta con una gamba rotta, Frisella con un piede fratturato), e per i loro superiori, la sentenza mette fine a un paradosso doloroso. La giustizia di secondo grado ha riconosciuto che il coraggio dimostrato tra le onde non era macchiato da colpe organizzative.
Il naufragio di Praialonga rimane una ferita aperta per le quattro vite umane perse, ma le motivazioni della Corte d’Appello chiariscono che quella tragedia fu un «evento del tutto imprevedibile e non evitabile». Un tragico incidente che nessuna condotta alternativa lecita da parte dei militari avrebbe potuto scongiurare. La formula “per non aver commesso il fatto” non cancella soltanto i due anni di reclusione ma restituisce onore a chi ha rischiato la propria vita per salvarne altre.
Il paradosso dei nomi
Sullo sfondo, un altro paradosso. Ci sono nomi che sembrano scelti dal destino per rendere ancora più stridente il contrasto tra il sogno e l’abisso. La Summer Love, il caicco della tragedia di Cutro, evocava un amore estivo prima di schiantarsi contro una secca a pochi metri dalla riva. Due anni e mezzo prima, nell’agosto del 2020, era toccato alla Heaven, un veliero dal nome celestiale (“Paradiso”), trasformarsi in un inferno di fuoco e lamiere al largo di Praialonga. Due imbarcazioni dai nomi evocativi, due naufragi a pochi chilometri di distanza sulla costa crotonese, e un unico, lacerante interrogativo giudiziario: dove finisce il dovere di polizia e dove inizia l’obbligo del soccorso?
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