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Denis Bergamini

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Processo d’Appello a Catanzaro sulla morte di Denis Bergamini: la Procura chiede la conferma della condanna e 23 anni per Isabella Internò, escludendo il suicidio


CATANZARO – «Quello di Bergamini fu omicidio, Isabella Internò mente».
Non ha dubbi il pubblico ministero Luca Primicerio, rivolgendosi alla Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro, presieduta dal giudice Piero Santese, nell’ambito del processo per la morte dell’ex calciatore del Cosenza, ritrovato senza vita il 18 novembre 1989 lungo la Statale 106 a Roseto Capo Spulico.

Una lunga requisitoria, quella condotta dall’accusa, al termine della quale la Procura – attraverso il pm Primicerio, affiancato del procuratore capo di Castrovillari Alessandro D’Alessio e dal sostituto procuratore generale Salvatore Di Maio – ha chiesto alla Corte il rigetto dell’appello proposto dalla difesa, la conferma della sentenza di primo grado e il riconoscimento della penale responsabilità per l’unica imputata per omicidio volontario, l’ex fidanzata Isabella Internò, formulando la richiesta di condanna nei confronti di quest’ultima a 23 anni di reclusione e chiedendo la rideterminazione della pena attraverso il riconoscimento delle circostanze aggravanti equivalenti alle attenuanti generiche.

PROCESSO BERGAMINI, CHIESTI 23 ANNI PER INTERNÒ

In primo grado, infatti, la Corte d’Assise di Cosenza aveva condannato l’imputata a 16 anni, ritenendo le attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti. Secondo la ricostruzione dell’accusa, riprendendo i passaggi fondamentali che hanno portato alla sentenza di primo grado, l’unica pista che regge è quella dell’omicidio passionale, commesso per salvare l’“onore” per il mancato matrimonio dopo l’aborto della Internò. Tutte le altre piste, scandagliate nel corso degli anni nelle varie fasi dell’indagine – dalla ‘ndrangheta, al Toto nero fino al calcio scommesse – sono soltanto delle «mere congetture».

LA REQUISITORIA DELL’ACCUSA

Per approdare a tale conclusione, il pm ha ribadito che non va fatta «una segmentazione degli elementi di prova», ma che è necessario «considerare il materiale probatorio nel suo complesso», quindi «passare dall’esame atomistico dei singoli elementi a una loro valutazione globale». Una valutazione alla quale ha contribuito non soltanto la prova medico-legale della glicoforina, ma tutta una serie di altre prove, tra cui gli esami sui polmoni e quelli immuno-istochimici che hanno consentito di accertare l’«asfissia meccanica compiuta per mano di terzi, mediante un mezzo soft»; ancora, i rilievi fotografici e planimetrici, quelli del Ris di Messina, le testimonianze acquisite, tra cui quella considerata «straordinaria» di Tiziana Rota, all’epoca dei fatti migliore amica di Internò.

BERGAMINI, «IMPOSSIBILE LA VERSIONE DEL SUICIDIO»

Alla luce di tali elementi, la Procura ritiene «impossibile» la versione del suicidio e del “tuffo” sotto il camion da parte di Bergamini, portata avanti da Internò e dall’autista del mezzo, Raffaele Pisano, perché sul cadavere del calciatore non c’era alcun segno, ma solo una lesione focale all’altezza del bacino e della zona pelvica, il che indicherebbe il sormontamento parziale del corpo precedentemente adagiato sull’asfalto, già privo di vita.

In tale quadro, il contributo della Internò al delitto è sia materiale sia morale, avendo fatto da «adescatrice» di Bergamini, invitandolo all’appuntamento che di fatto era un «regolamento di conti», e incitando gli autori materiali, che la sentenza di primo grado individua nei cugini, a compiere l’omicidio, maturato al culmine di «un’escalation di morbosità e gelosia, una vera e propria «ossessione», dopo la fine della loro relazione. Un omicidio «volontario e premeditato», per il quale – è la tesi dell’accusa – Isabella Internò si costituisce nell’immediatezza un alibi falso, che porterà avanti fino alla fine, continuando a mentire.

RUOLO DELLA INTERNÒ NEL DELITTO SIA MATERIALE CHE MORALE

L’udienza è proseguita con la discussione delle parti civili, rappresentate dagli avvocati Fabio Anselmo, Alessandra Pisa e Silvia Galeone, le quali si sono associate alle richieste della Procura.
In apertura dell’udienza, i difensori dell’imputata, Angelo Pugliese e Cataldo Intrieri, avevano chiesto di produrre un verbale di camera di consiglio relativo a una precedente archiviazione dinanzi al gip di Castrovillari, contenente alcuni documenti depositati dall’avvocato Anselmo su nuove tecniche immuno-istochimiche, ma la Corte ha rigettato la richiesta trattandosi di pubblicazioni di carattere scientifico afferenti a temi già trattati nel processo di primo grado.

LA DIFESA

I legali della donna, in una breve nota, hanno parlato, in relazione alle tesi accusatorie, di «suggestione tramutata in prova penale», e di «macroscopici errori in fatto ed in diritto contenuti nella sentenza di primo grado», dichiarandosi «certi dell’assoluzione» della loro assistita. Le arringhe difensive, in programma per l’11 giugno, sono state posticipate al 9 luglio in virtù dell’astensione proclamata dalle Camere penali dall’8 al 12 giugno, a cui aderiranno gli avvocati Pugliese e Intrieri. In quella sede, la Corte scioglierà la riserva sulla data destinata a eventuali repliche e alla sentenza, inizialmente prevista per il 9 luglio, che potrebbe, quindi, slittare a dopo l’estate.

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