X
<
>

Condividi:
6 minuti per la lettura

di ANDREA DI CONSOLI
GIANLUCA Timpone è un commercialista di Lagonegro. E’ nato nel 1973, e si è laureato, nel 1998, in Economia e commercio all’Università “La Sapienza” di Roma. E’ sposato e ha due figli, che vede soprattutto nel fine settimana, perché dal 2003 ha uno studio da commercialista a Roma, in viale Liegi, ai Parioli, e quindi gran parte della settimana la trascorre a Roma per motivi di lavoro. Gianluca Timpone ha un buon curriculum perché, oltre a essere commercialista privato, è stato revisore dei conti nel Comune di Lagonegro (dal 2000 al 2006), e revisore dei conti nella Comunità Montana del Lagongrese (dall’1/4/2003 all’8/3/2004). Insomma, è un professionista lucano che si dà da fare, che cerca di crescere professionalmente, non solo in Lucania, ma anche a Roma, perché in Lucania, si sa, di lavoro non ce n’è mai abbastanza. Poi, nel 2006, Timpone viene a sapere che la Regione Basilicata bandisce un concorso pubblico per un posto di revisore dei conti all’Ardsu (Azienda Regionale Diritto allo Studio Basilicata), un ente sub-regionale che garantisce ai lucani il diritto allo studio. Il bando regionale scade il 13/10/2006, e i due principali requisiti per poter partecipare al concorso – oltre, s’intende, al titolo di studio – sono (e li citiamo testualmente): “1. Data di iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ai sensi del D.Lgs. 27.01.1992; 2. Aver esercitato, per almeno tre anni, l’attività di revisore dei conti e/o di componente di collegi sindacali presso Enti pubblici o Società private, specificando chiaramente il periodo e gli Enti o Società presso cui è stata svolta la predetta attività”. Gianluca Timpone decide di partecipare al bando, perché i requisiti li ha tutti: è laureato, è iscritto all’Albo dei commercialisti dal 1999, è iscritto al Registro dei revisori dei conti dal 13/5/2004 e, soprattutto, ha, al momento del concorso, sei anni di esperienza di revisore contabile (la legge gliene chiedeva tre). Il concorso va bene, e Gianluca Timpone diventa revisore dei conti dell’Ardsu della Regione Basilicata. Compenso annuo lordo: 8.000 euro circa. Niente di che, ma tutto fa brodo, specie per un giovane commercialista che vuole crescere e che si dà da fare. Il 30/6/2007, invece, Gianluca Timpone viene clamorosamente denunciato (insieme ad altri due suoi colleghi, Maria Teresa De Lucia e Filippo Cristallo, nominati revisori dei conti in altri due diversi enti sub-regionali) di aver vinto il concorso di revisore dei conti all’Ardsu senza averne i requisiti, anzi, avendo esercitato abusivamente in passato la professione di revisore dei conti. A fare la denuncia non è un cittadino qualsiasi, ma il dott. Filiberto Bastanzio, Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Potenza. La denuncia arriva sul tavolo del Pm Henry John Woodcock, che inizia a fare accertamenti, chiedendo una consulenza tecnica al dott. Domenico Leone, che gli conferma la possibilità dell’illecito, in quanto i sospetti del dott. Bastanzio, ovvero che essere revisore dei conti da almeno tre anni significhi automaticamente dover essere iscritti da tre anni al Registro dei revisori dei conti, abbiano effettivamente un fondamento giuridico. Perciò il Pm Woodcock, in data 30/10/2009, chiede il rinvio a giudizio non solo per Gianluca Timpone e i suoi due colleghi, ma anche per il Presidente del Consiglio regionale dell’epoca (l’attuale senatrice Maria Antezza), e l’intera V Commissione regionale, i cui componenti erano Autilio, Di Lorenzo, Di Sanza, Falotico, Latronico, Mancusi, Nardiello, Restaino, Santochirico, Scaglione e Simonetti. Insomma, succede un putiferio, e mezza classe dirigente lucana – di destra, di sinistra e di centro – viene proposta al rinvio a giudizio perché accusata di aver fatto vincere un concorso a tre persone senza che queste persone ne avessero i titoli. Eppure i requisiti del bando erano chiari, parlavano di esperienza triennale da revisore dei conti e di semplice iscrizione nel Registro dei revisori di conti. Niente, si decide di andare avanti ugualmente, lasciando inascoltato chi suggeriva di fare almeno riferimento all’articolo 234 del Testo Unico sugli Enti Locali, che sostiene quanto segue: “1) I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri. 2) I componenti del collegio dei revisori sono scelti: a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio; b) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri”. Per Gianluca Timpone – ma anche per gli altri, colleghi e uomini politici – inizia un vero e proprio incubo giudiziario. Il commercialista lagonegrese decide di ingaggiare due avvocati per difendersi (spesa sostenuta fino a oggi: 10.000 euro), e non si capacita di come una semplice domanda per un lavoro da 8.000 euro lordi annui si sia potuta trasformare in una piccola gogna mediatica. Non si dà pace, e cerca giustizia, anche presso le redazioni dei giornali, trovando ascolto nell’ex editorialista de “La Nuova Basilicata” Nino Grasso, che con grande determinazione lo difende in data 8/1/2010, accusando apertamente il Pm Henry John Woodcock di essere finanche poco trasparente nella gestione delle sue consulenze tecniche. In data 12/1/2010, il dott. Filiberto Bastanzio risponde duramente a Nino Grasso e, dopo aver elogiato le proprie virtù umani e professionali, comunica che probabilmente avrebbe querelato il giornalista lucano. Nino Grasso gli risponde in data 16/1/2010, facendo soprattutto notare a Bastanzio di non essere entrato nel merito, ma di aver solo parlato di se stesso, delle proprie virtù personali. Infine, il 24/6/2010, l’esito finale di questa brutta storia: il Giudice Gerardina Romaniello, infatti, sentenzia il “non luogo a procedere” per tutti gli imputati. Il paragrafo riguardante Gianluca Timpone afferma: “Con riguardo alla posizione del dr. Timpone Gianluca, su richiesta di parere avanzata da quest’ultimo in data 14.1.2010, con la quale chiedeva di conoscere se nel 2003 un ragioniere e perito commerciale era legittimato ad assumere l’incarico di membro del collegio dei revisori di una Comunità Montana, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 21.1.2010 rispondeva in senso affermativo alla luce della disposizione, sopra riportata [.]. Da ciò consegue l’insussistenza del reato di cui al capo f contestato al Timpone, non potendosi qualificare come esercizio abusivo della professione di revisore contabile l’attività prestata dallo stesso dall’1.4.2003 all’8.3.2004 presso la Comunità Montana Lagonegrese di Lagonegro proprio perché, pur in assenza dell’iscrizione nel registro dei revisori contabili (avvenuta il 9.3.2004), ai sensi dell’art. 234 del Testo Unico Enti Locali era abilitato all’esercizio di detta attività. Da ciò consegue che, avendo il Timpone svolto attività di revisore contabile presso la citata Comunità Montana dall’1.4.2003 al 31.3.2009, alla data di scadenza del Bando (13.10.2006) era in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 32/2000, essendo iscritto nell’albo dei revisori contabili dal 9.2.2004 ed avendo maturato un’anzianità professionale superiore ai tre anni [.]. Consegue da quanto sin qui osservato la mancanza di elementi sufficienti per disporre il rinvio a giudizio con riguardo ai reati di cui ai capi f ed a limitatamente alle presunte irregolarità nella nomina di Timpone”. Vicenda chiusa, il processo evapora in un batter d’occhio. Ma, fa notare Gianluca Timpone (e noi con lui): chi lo risarcirà mai sul piano morale e professionale per il danno subito? C’è qualcuno che risponde e che paga per questi processi strillati nella pubblica piazza e che poi si sono sciolti come neve al sole di fronte alla nuda e semplice evidenza dei fatti? E, ancora: si sentono tutelati i commercialisti di Potenza da un Presidente che denuncia spericolatamente alcuni dei propri iscritti? E, infine, chi risarcirà la Regione per le spese legali affrontate in difesa dei suoi consiglieri regionali vanamente indagati?

Condividi:

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

EDICOLA DIGITALE