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POTENZA – Il Tribunale amministrativo regionale della Basilicata, con due sentenze dell’11 marzo, ha accolto i ricorsi proposti dall’Asgi (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione) sezione Basilicata e dalla campagna LasciateCientrare, contro i provvedimenti di cessazione delle misure di accoglienza emessi dalla Prefettura di Matera nel dicembre 2018 in favore di due titolari di protezione umanitaria, individuati fra i cosiddetti “vulnerabili” (e non di richiedenti asilo come erroneamente definiti).

La Prefettura di Matera aveva revocato due permessi di soggiorno di carattere umanitario concessi 7 mesi prima dell’entrata in vigore del “decreto Sicurezza”

La Prefettura, di fatto, aveva disposto «la revoca delle misure di accoglienza migranti vulnerabili titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari (…) in applicazione delle disposizioni previste dal decreto legge n. 113 del 4 ottobre 2018, per i migranti titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari». Tale revoca era stata comunicata soltanto verbalmente ai due ricorrenti dal direttore del centro di accoglienza “Villa Signoriello” di Irsina, qualche giorno dopo la comunicazione della Prefettura. Oltretutto in giornate critiche dal punto di vista del meteo (giornate di forti nevicate, trasporti bloccati, paesi isolati).
I due giovani ricorrenti, un cittadino del Burkina Faso e uno della Nigeria, sostenuti dall’avvocato Asgi Angela Maria Bitonti del Foro di Matera, avevano ottenuto già da tempo la protezione umanitaria dalla Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Bari, in quanto ritenuti «soggetti vulnerabili e fragili», il primo a causa del «suo traumatico vissuto e la sua giovane età», il secondo per «seri motivi di salute».
L’Asgi e LasciateCientrare hanno ritenuto i provvedimenti della Prefettura «discriminatori, illegittimi e infondati», e impugnandoli, ne hanno chiesto l’annullamento.
Il Tar Basilicata, con queste sentenze gemelle, ritenendo fondati i ricorsi, ha voluto ribadire fondamentalmente il principio di irretroattività del cosiddetto Decreto sicurezza: entrato in vigore il 5 ottobre 2018, non può essere applicato nei confronti del ricorrente, perché ha ottenuto il riconoscimento del permesso di soggiorno di carattere umanitario con provvedimento della Commissione Territoriale di Bari del 5 marzo 2018.

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