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Paolo Mascaro

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LAMEZIA TERME (CATANZARO) – Un decreto urgente per Lamezia affinché al Comune si torni al più presto al voto in sole 4 sezioni, abrogando quindi il decreto di marzo scorso del Governo che decise per lo slittamento delle amministrative (per la pandemia da covid-19) «tra il 15 settembre e il 15 ottobre».

Paolo Mascaro lo chiede alla presidenza del consiglio del ministri, ai ministeri dell’Interno, della Salute e degli Affari regionali indirizzando una richiesta ufficiale per conoscenza anche al prefetto e al presidente della Corte d’Appello di Catanzaro oltre che all’Anci.

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato del 28 maggio scorso che ha confermato la sentenza del Tar di dicembre 2020 quando è stato disposto il ritorno alle urne in sole 4 sezioni causando il commissariamento del Comune fin al 16 dicembre scorso guidato da Mascaro, annullando le elezioni di novembre 2019 (quando Mascaro fu rieletto sindaco dopo che la sua prima esperienza alla guida della città si era interrotta bruscamente, per la prima volta, a novembre 2017 quando il consiglio comunale fu sciolto per infiltrazioni mafiose, provvedimento poi definitivamente confermato dal consiglio di stato a ottobre 2019), l’avvocato Mascaro nella sua richiesta ufficiale propone un decreto urgente volto ad impedire la ulteriore compressione dei diritti di elettorato attivo e passivo costituzionalmente tutelati. 

Mascaro, in sostanza, con la pronuncia dei giorni scorsi del Consiglio di Stato sarà rieletto matematicamente sindaco visto che si rivoterà in sole 4 sezioni e non c’è spazio per lo “sfidante” candidato sindaco Ruggero Pegna di sovvertire il risultato maturato a novembre 2019.

Lo stesso Mascaro ha indirizzato l’istanza anche a tutti gruppi parlamentari di Camera e Senato. E per Mascaro non ci sarà bisogno nemmeno del  turno di ballottaggio (che invece il prefetto aveva indetto per l’11 aprile scorso, con primo turno di mini elezioni in 4 sezioni per il 28 marzo scorso, poi tutto rinviato dal Governo) in quanto «il medesimo Consiglio di Stato ha incidentalmente ribadito l’ovvio principio che non occorre neanche procedere al turno di ballottaggio in quanto l’intervento giudiziario del Tar si è limitato inevitabilmente a rimuovere solo l’esito delle 4 sezioni ove si è riscontrata sussistenza di irregolarità confermando, per l’ovvio principio della conservazione dell’efficacia degli atti amministrativi validi, invece tutti gli altri esiti, compreso quello del turno di ballottaggio non interessato da alcuna neppur marginale contestazione».

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