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L'Atp di Cosenza

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COSENZA – Il giudice del lavoro dispone il trasferimento immediato in una scuola della provincia di Cosenza, ma la docente risulta ancora titolare in un paesino del Nord, dove era stata assegnata dall’algoritmo della “Buona scuola”.

Il caso viene sollevato dalla Flc Cgil di Cosenza, che ha seguito la vicenda della prof, sua iscritta. La vicenda risale al luglio del 2021. La docente, attraverso l’ufficio legale del sindacato, ottiene un provvedimento d’urgenza dal Giudice, che ne dispone il trasferimento nel cosentino.

Seguono diversi solleciti all’Ufficio scolastico provinciale, senza risultato. Si torna quindi in tribunale per chiedere l’esecuzione del provvedimento.

«Ancora una volta il Giudice accoglieva le istanze della nostra iscritta – riferisce il sindacato – Respingiamo con decisione l’atteggiamento ostruzionistico perpetrato dall’Atp di Cosenza in danno dei lavoratori, della scrivente organizzazione sindacale e non da ultimo dell’Erario, attesa la doppia condanna alle spese di lite subita dall’amministrazione. Ma v’è di piu! Il caso della nostra iscritta non è un caso isolato, ed infatti scorrendo sul sito istituzionale dell’Atp di Cosenza, si trovano almeno altri 4 decreti di esecuzione di provvedimenti definitivi da parte di un Commissario ad acta».

«Auspicando un cambio di rotta da parte dell’Amministrazione e preannunciando che la nostra lotta non si ferma qui – prosegue il sindacato – ci corre l’obbligo di richiamare un principio che dovrebbe essere arcinoto e, tuttavia, ribadito dal Tribunale di Cosenza in fattispecie analoga: «di fronte ad un provvedimento giurisdizionale la pubblica amministrazione deve applicare la legge, rispettando così i principi di buona amministrazione (come individuati nel provvedimento giurisdizionale) ed i canoni della imparzialità (in relazione anche ai dipendenti)».

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