Luciano Romito
INDICE DEI CONTENUTI
- 1 Quali sono le principali trappole linguistiche nel passaggio dall’ascolto di un’intercettazione ambientale alla sua trascrizione?
- 2 Ci sono casi in cui un’incomprensione ha rischiato di trasformare un’espressione innocua in una prova di colpevolezza?
- 3 Come si traduce in aula il “non detto”? Spesso il significato risiede nel contesto culturale condiviso. In che modo il perito colma questo divario per i giudici?
- 4 Come si distingue scientificamente l’uso di un linguaggio gergale o “folkloristico” dalla prova di un’effettiva intraneità all’associazione mafiosa?
- 5 I boss usano spesso un linguaggio ambiguo e allusivo per mantenere la smentibilità plausibile. Quali strumenti adotta la linguistica forense per dimostrare che un’espressione ha un significato criminale inequivocabile?
- 6 Di fronte a pizzini o memoriali contestati, quali costanti cerca per stabilire l’identità dell’autore con valore probatorio?
- 7 In dibattimento, di fronte alle obiezioni delle difese o dell’accusa che potrebbero liquidare le sue conclusioni come interpretazioni soggettive, quali criteri di oggettività presenta a supporto della sua perizia?
- 8 La ‘ndrangheta è mutata, entrando nei circuiti finanziari e burocratici. Come è cambiato il linguaggio dei sodali? Convivono ancora il registro arcaico e quello tecnico, o sta nascendo un nuovo “esperanto” del crimine?
In un’intervista il glottologo Romito spiega le trappole della trascrizione e parla della linguistica forense come la scienza del non detto
CATANZARO – Dai pizzini scritti a mano ai dialoghi criptici intercettati con i trojan: l’evoluzione delle mafie, e della ‘ndrangheta in particolare, viaggia sulle frequenze della lingua. Ma come si distingue il folklore di un territorio da un’effettiva affiliazione mafiosa? La risposta non sta nell’intuizione, ma nel metodo scientifico. Attraverso l’analisi acustica, la pragmatica e modelli matematici di verosimiglianza, la linguistica forense trasforma i silenzi e le ambiguità del parlato in prove oggettive e replicabili in aula. Ne abbiamo parlato con Luciano Romito, professore ordinario di Glottologia e Linguistica presso l’Università della Calabria (Unical), considerato uno dei massimi esperti e pionieri in Italia nel campo della linguistica forense e della fonetica sperimentale applicata alle indagini giudiziarie. Perito e consulente in numerosi e delicati processi di criminalità organizzata, il catanzarese Romito si batte da anni contro i pericoli dell’effetto priming e dei bias cognitivi nelle trascrizioni giudiziarie.
Quali sono le principali trappole linguistiche nel passaggio dall’ascolto di un’intercettazione ambientale alla sua trascrizione?
«La trappola più insidiosa è l’idea che la trascrizione sia una “mera trasposizione in simboli grafici” del segnale. Questa visione riduzionista ignora che il parlato è un fenomeno complesso, fatto di pause, sovrapposizioni e rumori, spesso compromesso nelle intercettazioni ambientali.
In questo scenario, il pericolo maggiore è l’effetto priming. Una parola viene ricostruita sulla base del contesto investigativo e non del segnale acustico reale. Il cervello del trascrittore viene condizionato dalle informative di reato e dalle proprie aspettative, finendo per cercare ciò che crede di dover trovare. È un bias cognitivo potentissimo».
Ci sono casi in cui un’incomprensione ha rischiato di trasformare un’espressione innocua in una prova di colpevolezza?
«Un esempio drammatico è il caso di Angelo Massaro, condannato a 21 anni per un errore di trascrizione dialettale: la frase “teng’ stu muers” (ho questo pezzo) fu resa come “tengo stu muert” (ho questo morto). Basta una singola consonante per trasformare un’espressione innocua in un’ammissione di omicidio.
Un’altra trappola riguarda la punteggiatura convenzionale. Il parlato non ha virgole o punti: applicarli significa interpretare. Emblematico è il caso della minaccia: “ma se parte la prima botta a Francesco, lo stermino con tutta la famiglia” indica un bersaglio; “ma se parte la prima botta, a Francesco lo stermino con tutta la famiglia” ne indica un altro. Per questo l’Olf (Osservatorio sulla linguistica forense) propone linee guida con simboli standardizzati non convenzionali.
Anche il grassetto e gli omissis sono atti interpretativi. Il grassetto attribuisce a una parola un peso che nell’audio non esiste, orientando il giudice. L’omissis, decidendo cosa non sia rilevante, può cancellare elementi capaci di ribaltare il senso di una frase. Poiché la trascrizione è il primo documento usato per le custodie cautelari, l’Olf insiste sulla necessità di trascrittori certificati e formati».
Come si traduce in aula il “non detto”? Spesso il significato risiede nel contesto culturale condiviso. In che modo il perito colma questo divario per i giudici?
«La prassi giudiziaria tende a “ripulire” le trascrizioni eliminando esitazioni e silenzi, producendo una finzione grafica. Nella vita quotidiana sappiamo che un’esitazione può significare dubbio, imbarazzo o ironia, ma nei testi giudiziari questo manca.
La pausa può essere determinante. Si pensi a: “è arrivato [pausa] il treno?”. Senza pausa è una domanda banale; con una pausa anomala e lunga prima di “treno”, si suggerisce l’uso di una parola in codice. Se seguissimo alla lettera l’indicazione di trascrivere solo le parole, ignoreremmo il silenzio, che qui è il vero portatore di significato.
Il perito deve utilizzare legende rigorose che segnalino graficamente pause, allungamenti vocalici e intensità della voce. Deve restituire l’azione comunicativa nella sua interezza, inclusi i toni ironici o allusivi, permettendo al giudice di valutare non solo cosa è stato detto, ma come è stato espresso».
Come si distingue scientificamente l’uso di un linguaggio gergale o “folkloristico” dalla prova di un’effettiva intraneità all’associazione mafiosa?
«La distinzione si fonda su un’analisi rigorosa dei repertori di varietà e sulla mappatura delle competenze linguistiche del parlante. Non basta parlare un dialetto per comprenderne tutte le sfumature. Il perito deve valutare se certi termini rispondano a una reale cooperazione comunicativa tra sodali – per non farsi capire all’esterno – o se siano un semplice riflesso culturale del territorio.
L’esperto analizza la ricchezza lessicale, la coerenza stilistica e la gestione del turn-taking (l’alternanza dei turni di parola) per capire se il codice sia funzionale a nascondere reati. In dibattimento, è cruciale dimostrare se formule rituali o gergali siano coerenti con l’identità linguistica dell’autore, evitando che il “folklore” venga scambiato per prova di reato o, al contrario, che un linguaggio apparentemente neutro nasconda un’appartenenza criminale».
I boss usano spesso un linguaggio ambiguo e allusivo per mantenere la smentibilità plausibile. Quali strumenti adotta la linguistica forense per dimostrare che un’espressione ha un significato criminale inequivocabile?
«L’ambiguità dei boss è una strategia comunicativa strutturata per lasciare margini di negazione. La linguistica forense deve quindi ricostruire l’intero ecosistema comunicativo.
Il primo passo è l’ascolto tecnico del segnale. Le analisi fonetiche e prosodiche (intonazione, ritmo, pause) permettono di capire se un’espressione neutra come “sistemare la situazione” sia accompagnata da segnali acustici allusivi (un abbassamento del tono, una pausa anomala).
Poi interviene la pragmatica. I boss comunicano attraverso implicature e conoscenze condivise. Non dicono “fai questo”, ma “hai capito cosa devi fare”. Se un’espressione vaga produce un effetto direttivo sul destinatario in una dinamica asimmetrica, la sua ambiguità è solo apparente. Inoltre, il loro linguaggio è ellittico, parlano “a metà”. Il perito non deve colmare i vuoti con ciò che suona plausibile, ma descrivere la struttura dell’allusione.
Quando tutti i livelli – fonetico, pragmatico, conversazionale, semantico e sociolinguistico – convergono, l’ambiguità cade e l’espressione rivela una forza inequivocabile».
Di fronte a pizzini o memoriali contestati, quali costanti cerca per stabilire l’identità dell’autore con valore probatorio?
«Ricostruiamo l’idioletto dell’autore, ovvero l’insieme delle sue abitudini linguistiche non del tutto controllabili. Scelte lessicali, ricorrenze sintattiche, preferenze morfologiche e tratti fonologici che filtrano nella scrittura (come l’influenza del dialetto madre o errori ricorrenti).
A livello stilometrico e computazionale misuriamo frequenze e distribuzioni statistiche. Non cerchiamo certezze assolute, ma usiamo il paradigma del Likelihood Ratio: valutiamo quanto sia più probabile osservare quelle caratteristiche se l’autore è l’indagato rispetto a una persona qualsiasi. È un approccio probabilistico, trasparente e replicabile. Ogni passaggio (software usati, parametri, corpora di riferimento) viene documentato per evitare che la percezione soggettiva o il contesto investigativo inquinino l’analisi».
In dibattimento, di fronte alle obiezioni delle difese o dell’accusa che potrebbero liquidare le sue conclusioni come interpretazioni soggettive, quali criteri di oggettività presenta a supporto della sua perizia?
«Ci muoviamo in un paradosso: la Cassazione definisce la trascrizione un’attività materiale e ricognitiva, priva di contributo scientifico, eppure in aula portiamo criteri oggettivi e replicabili.
Il primo parametro è l’intelligibilità del segnale. Per misurarla propongo il rapporto (segnale informativo versus segnale disturbante). Nelle intercettazioni, il disturbo può essere periodico (una tv accesa, musica), situazione in cui i software automatici falliscono. La misura deve essere manuale ed eseguita dall’esperto nei punti critici.
Inoltre, presentiamo la documentazione completa del percorso analitico: software per sonogrammi e spettrogrammi, parametri e una legenda standardizzata che distingue tra ciò che è udibile, probabile o indeterminabile. Per le disputed utterances (interpretazioni controverse) applichiamo il modello bayesiano del Likelihood Ratio. Se un consulente non segue questi standard, la sua opinione rimane una mera supposizione».
La ‘ndrangheta è mutata, entrando nei circuiti finanziari e burocratici. Come è cambiato il linguaggio dei sodali? Convivono ancora il registro arcaico e quello tecnico, o sta nascendo un nuovo “esperanto” del crimine?
«Oggi convivono registri diversi: quello dialettale della base e quello tecnico-formale necessario per infiltrarsi nei circuiti finanziari e nella pubblica amministrazione, confrontandosi anche con tecnologie come i trojan. Più che un esperanto, assistiamo a una comunicazione multimodale complessa, dove i termini burocratici coprono significati criminali tradizionali.
In questo scenario, solo il riconoscimento ufficiale dell’esperto linguista forense può garantire equità. Attualmente lo Stato affida spesso le trascrizioni a personale non formato, rendendo la legge “meno uguale per tutti”. Senza una riforma dell’art. 221 c.p.p. che limiti la discrezionalità del giudice nella nomina, e senza l’istituzione di un albo professionale, il sistema rimarrà esposto a errori irreparabili».
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