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Il complesso parrocchiale a Pizzo

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La Cassazione appone il sigillo sulla vicenda dei lavori per la realizzazione del nuovo complesso parrocchiale a Pizzo che vide l’ingerenza delle maggiori cosche di ‘ndrangheta del Vibonese condannando in via definitiva 4 imputati nel processo “Petrolmafie-Dedalo”. Per altri sette, invece, sarà necessario un nuovo processo d’Appello


I LAVORI all’allora costruendo complesso parrocchiale a Pizzo sono un punto centrale nelle motivazioni della sentenza della Cassazione nell’ambito del processo scaturito dall’operazione “PetrolMafie-Dedalo” della Dda di Catanzaro scattata l’8 aprile 2021, il cui filone in abbreviato si è concluso per quattro imputati il 10 maggio scorso, mentre per altri sette ci dovrà essere un nuovo giudizio d’appello.

LE CONDANNE DEFINITIVE IN “PETROLMAFIE-DEDALO”

Condanne definitive per Pasquale Gallone, 64 anni, di Nicotera, condannato a 6 anni; Giuseppe Barbieri, di 51 anni, di Sant’Onofrio, condannato a 6 anni; Daniele Prestanicola, di 42 anni, di Maierato, condannato a 6 anni; Francescantonio Anello, di 35 anni, di Filadelfia, condannato a 6 anni.

NUOVO PROCESSO D’APPELLO PER SETTE IMPUTATI

Annullamento invece con rinvio (per alcune ipotesi di reato) per i seguenti imputati: Salvatore Giorgio, 50 anni, di Catanzaro (condannato in appello a 7 anni, 9 mesi e 20 giorni); Domenico Rigillo, 49 anni, di San Vito sullo Ionio (in Appello a 7 anni, 1 mese e 3 giorni); Alessandro Primo Tirendi, 43 anni, di Milano (in Appello a 6 anni, 7 mesi e 20 giorni); Giovanni Carvelli, 41 anni, di Petilia Policastro (in Appello a 3 anni, 3 mesi e 20 giorni); Armando Carvelli, 39 anni, di Crotone (in Appello a 3 anni, un mese e 20 giorni); Orazio Romeo, 55 anni, di Catania (on Appello a 3 anni e 10 mesi); Vincenzo Zera Falduto, 37 anni, di Reggio Calabria (in Appello a 2 anni, 9 mesi e 20 giorni).

I LAVORI AL COMPLESSO PARROCCHIALE A PIZZO E L’INGERENZA DEI REFERENTI DELLE COSCHE

La Cassazione, nelle motivazioni della sentenza di questo filone di “Petrolmafie-Dedalo”, si sofferma in primis sulle posizioni di Anello, Barbieri, Gallone e Prestanicola (oltre ad altri nei confronti dei quali si procede separatamente), in ordine alla contestazione estorsiva di aver posto in essere atti estorsivi volti al controllo o comunque al condizionamento dell’assegnazione e dell’esecuzione in subappalto dei lavori di costruzione, ad opera della Cooper Poro Edile di Rombiolo, del nuovo complesso parrocchiale di Pizzo “Resurrezione di Gesù” e commissionati dalla Diocesi, stringendo un accordo collusivo mirante alla imposizione esterna della scelta delle ditte destinate ad eseguire di fatto i lavori ed i servizi occorrenti, nonché dei prezzi e delle condizioni di lavoro.

LA CASSAZIONE RICOSTRUISCE LA VICENDA ESTORSIVA DELLA CHIESA A PIZZO

L’indagine aveva messo in luce come  Giuseppe D’Amico, “personaggio della “cosca Mancuso” ed operante anche con funzioni di raccordo tra Luigi Mancuso, Pasquale Gallone ed altre cosche (Bonavota, Anello e Fiarè) condizionava, in funzione della volontà espressa della famiglia Mancuso, anche l’attività di altri imprenditori espressione di altre consorterie criminali”.

In questo frangente, l’inchiesta aveva ricostruito l’interesse a spartirsi i lavori di “Giuseppe Ruccella, imprenditore edile titolare della Prev. Calcestruzzi, interessato alla gettata del calcestruzzo, sponsorizzato da Giuseppe Barbieri (rappresentante della cosca di Sant’Onofrio di cui è risultato partecipe nell’ambito di altra indagine), Daniele Prestanicola, dipendente e socio dell’impresa di calcestruzzi Prestanicola Srl, sponsorizzato da Francescantonio Anello, figlio del boss Rocco Anello” e  Giuseppe D’Amico, interessato all’esecuzione dei lavori di sbancamento e smaltimento della terra rimossa, sponsorizzato dai Mancuso”.

Nelle attività finalizzate a trovare un accordo tra le cosche entrava, poi, in gioco anche Pasquale Gallone “incaricato di veicolare la volontà di Luigi Mancuso, il quale interloquiva con D’Amico per la risoluzione delle problematiche da affrontare con la cosca Anello e con la persona offesa, Stefano Pata, dipendente della Cooper.Po.Ro. Edile, al quale venivano imposte le decisioni del Mancuso”.

LE VALUTAZIONI DELLA CASSAZIONE SUGLI IMPUTATI DI PETROLMAFIE

Per i giudici romani “correttamente e compitamente delineati nelle sentenze di merito risultano  i ruoli dei quattro ricorrenti in ordine ai fatti-reato in esame. Accertata dunque la responsabilità penale di Anello – che aveva fatto ingresso nel cantiere del Pata per imporre la propria presenza e per sponsorizzare in prima persona l’impresa di Prestanicola – che emerge dalla “numerose conversazioni di assoluto rilievo, la cui eloquenza attesta, senza margine di interpretazioni alternative, una penetrante ingerenza illecita delle consorterie mafiose insistenti sul territorio nei vari settori del mercato e, ancora, che l’attiva partecipazione di Anello (insieme a Prestanicola) al sistema di spartizione viene alla luce inequivocabilmente dai contenuti dei dati intercettivi dai quali risulta che Prestanicola, coadiuvato da Anello, pretendeva di ritagliarsi uno spazio e di partecipare alla predeterminata spartizione dei lavori”.

Il tutto risulta riscontrato, osservano ancora dalla Cassazione,  dalle dichiarazioni dello stesso Pata che ha ammesso di avere avuto un contatto con Prestanicola e con il “figlio del boss di Filadelfia” venuti a rivendicare precedenti “accordi”.

LA FORZA INTIMIDATRICE DELLE COSCHE VIBONESI

I giudici di merito avevano rilevato l’assenza di dubbi sul fatto che Anello abbia affiancato Prestanicola per far veicolare la pretesa di partecipare ai lavori sul cantiere per la fornitura del cemento ed anche per lo sbancamento, facendo leva sulla forza intimidatrice promanante dall’appartenenza alla consorteria di Filadelfia, per indurre la vittima ad assecondare le sue ingerenze e questo, a sempre a parere della Suprema Corte, si desume chiaramente anche dalle stesse parole di Pata, il quale era “ben consapevole di doversi misurare con il figlio di un’autorevole esponente di ‘ndrangheta”.

Chiaramente la posizione di Prestanicola “è senza dubbio legata a quella dell’Anello”, mentre per Barbieri, diretto interlocutore degli accordi spartitori, si evidenzia come lo stesso abbia intrattenuto principalmente rapporti con D’Amico, sollecitandolo a rivolgersi a Mancuso per assicurarsi la sua partecipazione all’affare, essendo lo sponsor di Ruccella, avendone promosso insistentemente la partecipazione all’esecuzione dell’appalto tramite la fornitura del cemento”. Infine per Gallone, si conferma la circostanza che egli abbia “veicolato gli ordini di Luigi Mancuso e partecipato direttamente alla risoluzione dei conflitti creatisi tra il gruppo D’Amico-Barbieri da un lato, e Prestanicola-Anello dall’altro, intervenendo per chiarire quali fossero gli ordini da riferire al Pata e agli altri soggetti coinvolti”.

PETROLMAFIE: L’ESTORSIONE “SILENTE” AL COMPLESSO PARROCCHIALE A PIZZO

Pertanto, a giudizio della Cassazione, la vicenda dell’allora costruenda chiesa a Pizzo ha portato alla luce la presenza di uno scenario di un’estorsione in forma “silente” praticata senza il ricorso ad esplicite forme di minaccia o a violenza dove tutti gli interventi degli imputati condannati in via definitiva in “Petrolmafie-Dedalo” costituiscono “specifici tasselli di una attività estorsiva che non può che essere presa in considerazione nel suo complesso ed il fatto che vi siano stati interventi nella vicenda in momenti temporalmente diversi non incide sulla configurabilità del concorso nel reato, così come rientra sempre nell’attività estorsiva la condotta di chi interviene in un’estorsione già in corso di consumazione, rafforzandone o comunque integrandone le modalità realizzative”.

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