Il palazzo della Suprema Corte di Cassazione
INDICE DEI CONTENUTI
- 1 LE POSIZIONI DEI PRINCIPALI IMPUTATI DI RINASCITA-SCOTT
- 2 CASSAZIONE RINASCITA-SCOTT: L’AGGRAVANTE DEL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE CONTROLLATE CON IL PROVENTO DEI DELITTI
- 3 L’AGGRAVANTE DELLA DISPONIBILITà DELLE ARMI
- 4 CASSAZIONE RINASCITA-SCOTT: LE POSIZIONI DEI PRINCIPALI IMPUTATI
- 5 CASSAZIONE RINASCITA-SCOTT: LA POSIZIONE DI GALLONE
- 6 CASSAZIONE RINASCITA-SCOTT: DA GIOFRE’ A PARDEA
- 7 CASSAZIONE RINASCITA-SCOTT: LA POSIZIONE DI MACRI’
- 8 CASSAZIONE RINASCITA-SCOTT: LA POSIZIONE DI PARDEA
- 9 CASSAZIONE RINASCITA-SCOTT: LA POSIZIONE DI RIZZO
- 10 CASSAZIONE RINASCITA-SCOTT: LA POSIZIONE DI TULOSAI
- 11 LA POSIZIONE DI CAMILLO’
- 12 ANCHE PER CAMILLO’ NUOVO PROCESSO PER LA RIDETERMINAZIONE DELLA PENA
In 447 pagine le motivazioni della sentenza della Cassazione sul filone abbreviato del processo Rinascita-Scott pronunciata il 23 maggio scorso. Al centro dell’indagine, i clan storici come i Mancuso di Limbadi, i Lo Bianco-Barba-Pardea di Vibo città, i Fiarè-Gasparro-Giofrè di San Gregorio d’Ippona e gli Accorinti di Zungri.
VIBO VALENTIA – Sono 447 le pagine contenenti le motivazioni della sentenza della Cassazione sul filone abbreviato del processo Rinascita-Scott pronunciata il 23 maggio scorso. Al centro dell’indagine, i clan storici come i Mancuso di Limbadi, i Lo Bianco-Barba-Pardea di Vibo città, i Fiarè-Gasparro-Giofrè di San Gregorio d’Ippona e gli Accorinti di Zungri. Un sistema criminale organico e strutturato, che il processo ha descritto come “unitario”, confermando l’operatività e l’interconnessione tra le cosche. Prosegue in Appello il troncone del rito ordinario, il cui primo atto si è concluso con la condanna di 207 dei 338 imputati e 131 assoluzioni.
Qui, nel dettaglio il verdetto dei giudici di legittimità, sul processo alla ‘ndrangheta del Vibonese.
LE POSIZIONI DEI PRINCIPALI IMPUTATI DI RINASCITA-SCOTT
Andiamo, dunque, ad occuparci più dettagliatamente delle posizioni dei principali imputati. Innanzitutto la sentenza impugnata ha riservato al “buon ordine” o “locale non riconosciuta” di Vibo Valentia un’ampia ed articolata trattazione, con richiami a sentenze, deposizioni rese da collaboratori di giustizia nell’ambito di altri giudizi ed a più recenti dichiarazioni rese dagli stessi collaboratori di giustizia.
Per la Cassazione, sul punto, i giudici di merito hanno congruamente accertato che, indipendentemente dai profili puramente classificatori nella galassia della “’ndrangheta unitaria” e dal riconoscimento operato dagli organi di vertice di questa organizzazione criminale, il clan diretto dal ricorrente presentava tutti gli elementi costituitivi dell’associazione mafiosa ed operava secondo le modalità comportamenti proprie di una associazione di tipo mafioso. “Le già significative considerazioni contenute nella parte introduttiva della sentenza sono state ulteriormente integrate da quelle relativa alla concreta operatività della cosca diretta da Domenico Macrì e alla realizzazione dei numerosissimi delitti scopo.
CASSAZIONE RINASCITA-SCOTT: L’AGGRAVANTE DEL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE CONTROLLATE CON IL PROVENTO DEI DELITTI
Secondo la Cassazione, accogliendo il ricorso delle difese, la Corte di Appello, nell’esaminare le censure formulate dagli appellanti, si è “limitata a rimarcare la natura oggettiva dell’aggravante e ad applicarla, rilevando che, secondo una massima di comune di esperienza, le associazioni criminali di ‘ndrangheta operano nel campo economico utilizzando e investendo i profitti di delitti che tipicamente pongono in essere in esecuzione del suo programma criminoso”.
Nello specifico i giudici catanzaresi e anche quelli vibonesi di primo grado hanno “trasformato una massima di esperienza in una regola di diritto e hanno applicato l’aggravante sulla base di un mero automatismo probatorio, prescindendo dall’accertamento del suo presupposto normativa”, e così le sentenze di merito “non hanno descritto la destinazione dei proventi illeciti, sia con riguardo all’individuazione delle attività economiche e del settore di mercato di operatività, ma anche e soprattutto alla dimensione degli investimenti eseguiti, e alle attività economiche produttive di beni o che offrano servizi nell’ambito del mercato “legale” destinatarie di tali proventi, in modo da prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre che offrono analoghi beni o servizi, alterando le regole della concorrenza”.
Nessuna motivazione, dunque, a parere della Cassazione, sul fatto che il finanziamento alimentato dalle fonti di provenienza illecita fosse idoneo a conseguire il controllo sulle attività economiche del territorio da parte delle cosche e pertanto questa “radicale carenza di motivazione sul presupposto normativa dell’applicazione dell’aggravante impone l’annullamento della sentenza sul punto con riferimento a tutti i predetti ricorrenti”.
L’AGGRAVANTE DELLA DISPONIBILITà DELLE ARMI
Di parere opposto invece il giudizio su questa aggravante poiché, fermo restando la verifica dei presupposti per applicare l’aggravante in relazione a ciascun ricorrente, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dell’art. 416-bis, IV comma: “In tema di associazione di stampo mafioso, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della disponibilità delle armi non è richiesta l’esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l’accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile, ad esempio, dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto delle intercettazioni”.
CASSAZIONE RINASCITA-SCOTT: LE POSIZIONI DEI PRINCIPALI IMPUTATI
Raffaele Barba. Condannato in Appello a 12 anni di reclusione, è stato riconosciuto associato e questo perché la Corte ha “non incongruamente confermato la sentenza di condanna di primo grado sulla base della convergenza delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia Andrea Mantella, Michele Camillò e Gaetano Antonio Cannatà e dell’intercettazione ambientale dei dialoghi intercorsi nel corso della “mangiata” del 25 gennaio 2018 in casa di Antonio Lo Bianco alias “Lorduni”. Anche rispetto alla attendibilità dei collaboratori di giustizia – in particolare Andrea Mantella – e alla irrilevanza delle discrasie emerse fra le singole dichiarazioni la Corte di Appello ha reso una motivazione logica, che non risulta In alcun modo scalfita dalle eccezioni difensive”. Per lui però la Cassazione ha disposto un nuovo processo a seguito dell’annullamento con rinvio dell’aggravante del reimpiego dei profitti illeciti per una rideterminazione della pena. Rigettati invece gli altri ricorsi.
Nazzareno Franzè. Stessa decisione di Dominello, per Franzè (condannato a 12 anni in Appello). Per la Cassazione, la Corte di Appello ha “congruamente ritenuto comprovata l’intraneità del ricorrente al sodalizio criminoso Lo Bianco-Barba di cui, oltre ad essere stato uno storico affiliato al clan, dopo il giudicato per il processo “Nuova Alba”, dalle intercettazioni della conversazione del 25 gennaio 2018 (la c.d. “mangiata”) e da quelle del 28 agosto 2017 nonché dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, è risultato essere un sodale dotato di una carica particolarmente elevata, tanto presenziare ai riti per il riconoscimento di doti agli affiliati e da essere considerato un sicuro punto di riferimento per l’assunzione di ruoli direttivi ad interim nelle riunioni dell’agosto del 2017, deputate all’attribuzione provvisoria della carica apicale prima della perdita di efficacia delle misure di prevenzione in quell’epoca applicata a Paolino Lo Bianco e Filippo Catania”.
CASSAZIONE RINASCITA-SCOTT: LA POSIZIONE DI GALLONE
Pasquale Gallone. Per il braccio destro del boss Luigi Mancuso una lunga sfilza di contestazioni: dall’associazione mafiosa alle estorsioni, tentate e consumate, oltre all’intestazione fittizia di beni e autoriciclaggio che si sono tradotte in una condanna a 20 anni di reclusione in Appello. La Corte di Cassazione ha disposto l’annullamento senza rinvio per l’esclusione dell’aggravante dei proventi illeciti e di un altro capo di imputazione ritenuto improcedibile per mancanza di querela mentre si renderà necessario un nuovo processo d’Appello ma solo per la rideterminazione della pena. La Cassazione ha rigettato la gran parte delle doglianze della difesa, ritenendo che le intercettazioni fossero pienamente utilizzabili; che la motivazione della Corte d’Appello fosse «logica e congrua» e infine che le censure si limitassero a «una diversa lettura delle risultanze processuali».
Confermato il ruolo di rilievo nella struttura della cosca Mancuso, che avrebbe visto l’imputato gestire in autonomia il settore delle estorsioni, in particolare quelle legate alle commesse pubbliche. La Corte d’Appello aveva descritto l’imputato come il “responsabile delle estorsioni” del clan, capace di operare «senza doversi necessariamente confrontare con Luigi Mancuso», storico capo del sodalizio. Gallone, inoltre, fungeva da intermediario (“anticamera del capo”) per altri esponenti della criminalità locale e da plenipotenziario nei rapporti con altre consorterie.
CASSAZIONE RINASCITA-SCOTT: DA GIOFRE’ A PARDEA
Gregorio Giofrè. Per quello che il pentito Andre Mantella ha definito il “Ministro dei lavori pubblici” la Cassazione ha annullato senza rinvio per l’aggravante del reimpiego dei proventi ritenuti dall’accusa illeciti rigettando gli altri ricorsi. Anche per lui sarà necessaria una nuova rideterminazione della pena nel nuovo processo d’Appello. La suprema corte evidenzia che gli elementi valorizzati nella sentenza d’Appello delineano “il contributo partecipativo del ricorrente alla associazione, con riferimento al segmento temporale successivo al luglio 2005 (ovvero ‘il limite temporale del giudicato assolutorio della sentenza emessa in data 24 novembre 2011 nel processo “Rima”), anche prescindendo dalla intervenuta assoluzione in relazione ai due delitti di estorsione”.
I giudici di merito hanno, “non certo illogicamente, confermato la condanna di Giofrè sulla base delle risultanze delle intercettazioni e sulle dichiarazioni dei collaboratori Andrea Mantella, Bartolomeo Arena e Raffaele Moscato, che hanno individuato nel ricorrente, genero del carismatico capocosca Rosario Fiarè, un esponente di primo piano della cosca Fiarè/Razionale di San Gregorio d’Ippona, preposto alla gestione centralizzata delle estorsioni delle imprese in favore di tutti i gruppi federati vibonesi”.
CASSAZIONE RINASCITA-SCOTT: LA POSIZIONE DI MACRI’
Domenico Macrì. Confermata in Appello la condanna di Domenico Macrì alla pena di 19 anni e 10 mesi di reclusione quale esponente di vertice della ‘ndrina Pardea-Ranisi ma per lui la Cassazione ha disposto l’annullamento senza rinvio per l’aggravante del reimpiego dei proventi illeciti e la contestuale rideterminazione della pena che avverrà nel nuovo giudizio d’appello e rigetto degli altri ricorsi. Sul punto, per la Cassazione, la Corte di appello ha fondato la conferma della sentenza di primo grado “non solo sulle dichiarazioni accusatorie di Bartolomeo Arena e sulla dimostrata riconducibilità della tentata estorsione al gruppo criminale diretto dal ricorrente, ma anche al contenuto delle intercettazioni riportate, solo genericamente richiamate dai difensori”.
Sempre la Corte d’Appello ha “non illogicamente confermato la sentenza di condanna di primo grado in relazione ai delitti estorsivi sulla base della convergenza delle dichiarazioni accusatorie di Bartolomeo Arena e di Michele Emanuele Cannatà, che ha appreso in carcere delle richieste estorsive di cui si controverte dai discorsi di Giuseppe Camillò e di Luciano Macrì”. Queste dichiarazioni, nella valutazione “non incongrua dei giudici di Appello”, sono state ritenute riscontrate dall’intercettazione, dalla valenza confessoria, del 18 febbraio 2018, nella quale l’imputato “discorrendo con il boss Saverio Razionale di San Gregorio d’Ippona e Giuseppe Antonio Accorinti (alias Peppone) rende dichiarazioni ampiamente confessorie sul fatto di aver già «toccato» con il suo gruppo la Bartolini”.
CASSAZIONE RINASCITA-SCOTT: LA POSIZIONE DI PARDEA
Francesco Antonio Pardea. Stessa decisione sull’aggravante del reimpiego dei proventi illeciti e rigetto degli altri ricorsi dei suoi legali. Secondo quanto accertato nei due gradi di merito, Pardea avrebbe diretto e coordinato il gruppo criminale facente capo alla famiglia Camillò-Ranisi, imponendo la propria egemonia sul territorio di Vibo Valentia e aree limitrofe, attraverso un sistema di intimidazioni, racket e violenze. La Corte d’Appello di Catanzaro aveva inoltre già evidenziato la personalità violenta dell’imputato e i numerosi precedenti penali, tali da giustificare il rigetto delle attenuanti generiche. Pardea è infatti ritenuto recidivo specifico e infraquinquennale, elementi che hanno inciso sul trattamento sanzionatorio.
La Cassazione, nella sua lunga e articolata motivazione, ha passato in rassegna quindici motivi di ricorso, dichiarandoli tutti infondati o inammissibili. Tra le accuse confermate figurano la promozione e organizzazione dell’associazione mafiosa (capo A); la tentata estorsione ai danni del concessionario Antonio Del Giudice (“Motostore”); i danneggiamenti a colpi di fucile contro le auto della famiglia Crudo; il porto e la detenzione di armi da fuoco; la ricettazione di mezzi utilizzati per gli attentati; l’aggressione e il tentato sequestro di Loris Palmisano; e numerosi episodi di detenzione e traffico d’armi aggravati dal metodo mafioso.
CASSAZIONE RINASCITA-SCOTT: LA POSIZIONE DI RIZZO
Giovanni Rizzo. Annullata nei suoi confronti la sentenza con cui la Corte d’appello aveva condannato Giovanni Rizzo a 12 anni di reclusione per partecipazione alla “Locale” di Limbadi, ritenendolo “latore d’imbasciate” per conto del boss Luigi Mancuso, figura apicale dell’omonima cosca del Vibonese. I giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso presentato dal suo difensore, avvocato Alessandro Diddi, rilevando gravi lacune motivazionali nell’identificazione dell’imputato come l’autore delle condotte contestate.
Secondo l’accusa, Rizzo avrebbe avuto il compito di trasmettere messaggi e ordini provenienti da Luigi Mancuso e destinati, in particolare, al cugino Pantaleone Mancuso, detto “Scarpuni”, fungendo da canale di comunicazione privilegiato tra i vertici della consorteria mafiosa. Le presunte attività sarebbero state svolte tra il 2014 e gli anni successivi, dopo la scarcerazione di Luigi Mancuso, periodo in cui il boss avrebbe ripreso i contatti con altre famiglie di ’ndrangheta del Reggino, come i Coluccia di Siderno e gli Alvaro di Sinopoli.
La condanna in appello si basava sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Emanuele Mancuso e su tre intercettazioni ritenute riscontro esterno delle sue affermazioni. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale “apodittica e carente”, osservando che i giudici di secondo grado non avevano chiarito in modo logico e documentato come fossero giunti a identificare il Rizzo imputato con il “Giovanni” citato nelle conversazioni intercettate.
Secondo la Suprema Corte, mancano elementi certi che provino che il “Giovanni” citato nelle intercettazioni fosse effettivamente Rizzo, anche in considerazione della presenza di altri omonimi appartenenti allo stesso contesto territoriale e coinvolti in procedimenti analoghi. Inoltre, i giudici di legittimità hanno rilevato che non è stato verificato se il riferimento alla pizzeria dei fratelli Rizzo – indicato come elemento identificativo – corrispondesse realmente all’attività dell’imputato.
CASSAZIONE RINASCITA-SCOTT: LA POSIZIONE DI TULOSAI
Salvatore Tulosai. La Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna a 12 anni di reclusione inflitta a Tulosai, accusato di essere un partecipe della cosca Lo Bianco-Barba di Vibo Valentia. Secondo la Suprema Corte, le motivazioni della Corte d’appello che avevano confermato la condanna erano manifestamente illogiche e basate su un travisamento delle prove, in particolare in merito all’attualità della partecipazione del Tulosai all’associazione mafiosa. L’accusa si fondava principalmente sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Andrea Mantella, secondo cui Tulosai avrebbe fatto parte del gruppo criminale sino al 2016, e sull’intercettazione della cosiddetta “mangiata” del 25 gennaio 2018, ritenuta indizio della sua partecipazione ancora attiva alla cosca.
Tuttavia, la Cassazione ha evidenziato che nessuna delle prove richiamate dai giudici di merito dimostra la presunta attualità della partecipazione di Tulosai al clan in quel periodo. Lo stesso Mantella, infatti, aveva dichiarato di possedere notizie solo fino al 2011, anno del suo arresto. Altri collaboratori di giustizia, come Bartolomeo Arena, Gaetano Antonio Cannatà e Michele Camillò, avevano collocato l’eventuale appartenenza del Tulosai alla ’ndrina tra la fine degli anni ’90 e i primi 2000, escludendo attività recenti. Anche il riferimento emerso durante la “mangiata” del 2018 – in cui Tulosai veniva descritto come “uomo di doti alte” e soggetto di spicco della ’ndrangheta – è stato ritenuto insufficiente e ambiguo: secondo la Suprema Corte, tale espressione poteva indicare semplicemente un riconoscimento di prestigio passato, non necessariamente una partecipazione attuale al sodalizio.
“Questa motivazione è manifestamente illogica – si legge nella sentenza – perché il riferimento a Tulosai può essere stato operato anche solo in chiave storica”. Da qui la decisione di annullare senza rinvio la condanna, con la formula “per non aver commesso il fatto”.
LA POSIZIONE DI CAMILLO’
Domenico Camillò. Accolto parzialmente il ricorso della difesa con l’annullamento senza rinvio della sentenza d’appello limitatamente al riconoscimento dell’aggravante dei proventi illeciti, ma confermando nel resto la condanna per associazione mafiosa con il ruolo di capo promotore della ’ndrina Ranisi, articolazione della Locale di Vibo Valentia. Camillò, figura di rilievo storico della criminalità organizzata vibonese, era stato indicato dai giudici di merito come uno dei fondatori e promotori del cosiddetto “Buon Ordine”, struttura nata nel 2012 per unificare le famiglie Lo Bianco-Barba e Ranisi, poi nuovamente divise a seguito di contrasti interni emersi tra il 2016 e il 2017.
Secondo le indagini e le testimonianze dei collaboratori di giustizia, Camillò avrebbe ricoperto un ruolo di vertice all’interno del gruppo Ranisi, possedendo una “dote” elevata (“Vangelo”) e godendo di autorevolezza presso i vertici della ’ndrangheta reggina. Avrebbe inoltre mantenuto rapporti diretti con Domenico “Don Mico” Oppedisano, capo crimine di Polsi, al quale si sarebbe rivolto per ottenere il riconoscimento ufficiale della Locale di Vibo Valentia.
I giudici della Corte d’appello avevano evidenziato come Camillò coordinasse le attività illecite del gruppo, gestendo riunioni di ’ndrangheta, rapporti con le vittime di estorsione e usura e supervisionando il conferimento di nuove doti mafiose. Un ruolo, dunque, di primo piano, che aveva spinto la magistratura a riconoscergli la qualifica di promotore e organizzatore dell’associazione. La Suprema Corte, nel pronunciarsi sul ricorso, ha ritenuto inammissibili le contestazioni difensive relative all’accertamento della responsabilità, alla valutazione delle intercettazioni e alla presunta contraddittorietà delle dichiarazioni dei collaboratori. La sentenza di merito, secondo i giudici di legittimità, risulta “coerente, logicamente fondata e immune da vizi”, confermando l’effettivo ruolo apicale di Camillò nel sodalizio.
ANCHE PER CAMILLO’ NUOVO PROCESSO PER LA RIDETERMINAZIONE DELLA PENA
Diversa, invece, la valutazione sull’aggravante in quanto la Cassazione ha ritenuto insufficientemente motivato il riconoscimento di tale aggravante, annullandolo e rinviando al giudice competente la sola rideterminazione della pena. Restano invece confermate le altre valutazioni della Corte d’appello: la consapevolezza della natura armata del gruppo mafioso, il diniego delle attenuanti generiche e la non applicabilità dell’attenuante prevista dall’articolo 8 della legge 203/1991, poiché le dichiarazioni rese da Camillò non hanno fornito alcun contributo utile alle indagini.
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