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Vibo Valentia, nessun colpevole per l’omicidio di Massimo Stanganello: i motivi dell’assoluzione. Le accuse si fondano su una “circolarità della notizia” che non supera i dubbi
VIBO VALENTIA – Il suo corpo non è mai stato ritrovato. Sepolto chissà dove in qualche angolo indefinito tra Vibo e Vibo Marina. Sono passati 18 anni e ancora non vi è un colpevole. Chi ha ucciso Massimo Stanganello? Il processo “Portosalvo” ha cercato di dare perché e un volto ai suoi carnefici ma le accuse mosse contro Rosario Battaglia, accusato di essere il mandante insieme a Rosario Mantino (deceduto qualche anno addietro), Stefano Farfaglia e Angelo David, sono cadute. Per loro la Dda di Catanzaro aveva chiesto la pena dell’ergastolo, ma il gup distrettuale Gilda Romano non è stata dello stesso avviso. Quanto esposto nel corso del processo non ha infatti superato la soglia del ragionevole dubbio, per come riportato dallo stesso magistrato nelle motivazioni della sentenza del processo depositate qualche giorno addietro.
LA SCOMPARSA A VIBO MARINA E L’EFFERATO OMICIDIO DI MASSIMO STANGANELLO
Massimo Stanganello sparì il 3 agosto del 2008 da Vibo Marina. Quel giorno sarebbe dovuto partire per Roma per motivi di lavoro ma invece salì su una station wagon scura con a bordo due persone e di lui non si seppe più nulla. Un delitto efferato. E la sua sepoltura sarebbe stata – se possibile – anche più straziante, visto che secondo il racconto di due collaboratori, per come riferito loro da Battaglia, Stefano Farfaglia avrebbe urinato sul volto del ragazzo morto a mo’ di sfregio.
I fratelli di Stanganello provarono a rintracciarlo, ma nulla. Lui non aveva neanche un cellulare. Nella sua abitazione furono trovate le valigie pronte, lasciate sul pavimento. L’ultima persona a vederlo in vita fu la vicina di casa che notò il momento in cui saliva a bordo di quell’auto scura.
IL MOVENTE E IL PROBLEMA DELLA FONTE DI PROVA
Il movente della sua uccisione? Secondo alcuni collaboratori di giustizia, che avevano appreso la circostanza per via diretta o interposta persona, Stanganello avrebbe pagato la presunta relazione sentimentale con la moglie di Mantino e che addirittura avrebbe avuto un figlio. Solo Mantella riferirà della possibile presenza di dissidi tra la vittima e il gruppo dei piscopisani. Ma è proprio la presenza di un’unica fonte diretta, ovvero Rosario Battaglia, a rappresentare, per il giudice, “la nota dolente” per addivenire alla penale responsabilità degli imputati.
L’analisi complessiva, quindi, porta a far comprendere che tutti i collaboratori sono stati a loro volta informati di tale vicenda da Rosario Battaglia e in tal caso si integra, scrive il magistrato, quella circostanza che la Cassazione, vietandola, chiama “circolarità della notizia”, ovvero il fatto che è una persona che ha raccontato a tanti sodali il fatto: a Moscato, a Mantella, a Pardea e questi a sua volta ad Arena. E stando così le cose “deve concludersi per l’assenza di quel serio e concreto risconto fra le dichiarazioni dei collaboratori perché queste possano essere considerati validi elementi di prova”.
L’INCONGRUENZA DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE
Né può individuarsi un elemento di valido riscontro quanto emerge dalle intercettazioni operate su Battaglia nella giornata del 3 agosto 2008 in cui Battaglia, Farfaglia e David non sono stati tutta la sera insieme, “mentre la linearità, unitariamente considerata, del racconto di Moscato vedeva i ultimi due contattare il primo per aiutarli a nascondere un cadavere, con Battaglia avrebbe rinviato tali manovre alle ore serali, quando poi avrebbero provveduto. La serietà e gravità di quello che dovevano fare rende non comprensibile invero tali spostamenti, con Farfaglia che non è con loro alle 21 quasi di sera, e neanche alle 22”.
LE CONCLUSIONI DEL GUP DI VIBO E L’ASSOLUZIONE DEGLI IMPUTATI PER L’OMICIDIO DI MASSIMO STANGANELLO
Andando, quindi alle conclusioni, la “non perfetta linearità dei movimenti, spostamenti e incontri come emergente dalle telefonate, quindi non si pone come elemento di idoneo e concreto riscontro al propalato dei collaboratori e non riesce”, a parere del Giudice, “a superare quelli che sono i punti dolenti che in una analisi comparativa delle propalazioni da valutare impediscono già a quel livello di ritenere le dichiarazioni idonee a realizzare un reciproco riscontro».
Pertanto, rileva in ultima istanza il gup nelle motivazioni della sentenza, l’analisi qui richiesta porta questo Giudice ad un giudizio che non supera il ragionevole dubbio per mancanza quindi di un idoneo sostrato probatorio necessario per addivenire ad una pronuncia di responsabilità per gli imputati in relazione ai quali quindi deve rendersi pronuncia di assoluzione per non avere essi commessi i fatti addebitati”.
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