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La Corte d'Appello di Catanzaro

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Colpo di scena clamoroso nel processo Maestrale – Olimpo – Imperium: la Corte d’Appello dichiara inammissibile il ricorso della Dda: per i 35 assolti in primo grado, adesso le assoluzioni definitive. Tra di loro, l’avvocato Francesco Sabatino


CATANZARO – Colpo di scena clamoroso nel processo d’Appello Maestrale – Olimpo – Imperium, il maxi-procedimento nato dall’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro sui presunti clan del Vibonese. La Terza sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Pubblico ministero contro la sentenza emessa il 20 marzo 2025 dal Gup del Tribunale di Catanzaro nel troncone celebrato con rito abbreviato.

Una decisione destinata ad avere effetti rilevanti sull’intero procedimento, poiché lascia ferme le assoluzioni, totali o parziali, pronunciate in primo grado nei confronti di 35 imputati per i quali la Direzione distrettuale antimafia aveva chiesto la riforma della sentenza.

La pronuncia è stata emessa dalla Terza sezione penale della Corte d’Appello, presieduta dal giudice Antonio Battaglia, con i consiglieri Antonio Giglio e Carlo Fontanazza, all’esito dell’accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata dagli avvocati Sergio Rotundo e Michelangelo Miceli, cui si sono successivamente associati gli altri difensori.

IL NODO DEL DEPOSITO TELEMATICO

Al centro della vicenda vi sono le modalità di deposito dell’atto di appello della Procura. Secondo la Corte, dal 31 marzo 2025 gli appelli del Pubblico ministero contro le sentenze pronunciate nei procedimenti definiti con rito abbreviato devono essere depositati esclusivamente attraverso il portale del processo penale telematico, modalità prevista dalla legge a pena di inammissibilità.
Nel caso esaminato, invece, l’impugnazione non è stata depositata attraverso il canale telematico previsto dalla normativa. Circostanza che ha portato il collegio a dichiarare l’inammissibilità dell’appello.

IL RICIAMO ALLA CASSAZIONE

Nel motivare il provvedimento, la Corte ha richiamato anche il recente orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui gli appelli del Pubblico ministero proposti dopo il 31 marzo 2025 nell’ambito del giudizio abbreviato sono inammissibili se depositati tramite Pec anziché attraverso il portale del processo penale telematico.
Una giurisprudenza che conferma il carattere obbligatorio delle nuove modalità digitali di deposito degli atti processuali.

RESPINTA LA TESI DELLA PROCURA

La Direzione distrettuale antimafia aveva sostenuto che fosse ancora possibile ricorrere al cosiddetto “doppio binario”, richiamando un decreto del presidente del Tribunale di Catanzaro che avrebbe consentito il deposito cartaceo degli atti fino al 30 giugno 2026.
Una tesi che non ha trovato accoglimento.

Secondo la Corte, infatti, quel provvedimento era limitato alle difficoltà organizzative dell’ufficio Gip-Gup e non certificava alcun malfunzionamento del sistema telematico tale da consentire deroghe alle modalità ordinarie di deposito dell’appello.
Respinta anche la richiesta subordinata di rimessione in termini, non essendo stati ravvisati i presupposti del caso fortuito o della forza maggiore.

LA POSIZIONE DELL’AVVOCATO FRANCESCO SABATINO

La decisione produce effetti anche sulla posizione dell’avvocato Francesco Sabatino, assolto in primo grado con formula piena “perché il fatto non sussiste”.
La Dda aveva impugnato anche tale assoluzione chiedendone la riforma, ma la declaratoria di inammissibilità dell’appello rende definitiva anche la sua posizione, facendo venir meno il tentativo della Procura di riaprire il giudizio di secondo grado.

LE CONSEGUENZE DELLA DECISIONE

Il provvedimento riguarda complessivamente i 35 imputati nei cui confronti la Procura distrettuale aveva impugnato le assoluzioni, integrali o parziali, pronunciate dal Gup nel giudizio abbreviato.
Con la declaratoria di inammissibilità dell’appello del Pubblico ministero resta dunque ferma la sentenza di primo grado per tutte le posizioni interessate dall’impugnazione.

Si tratta di Pasquale Anastasi, Rocco Anello, Tommaso Anello, Vincenzo Barba, Domenico Bartone, Vincenzo Calafati, Maria Vittoria Errigo, Antonio Facciolo, Claudio Fiumara, Giacomo Franzoni, Michele Galati, Ottavio Galati, Salvatore Domenico Galati, Carmine Il Grande, Egidio Il Grande, Francesco La Rosa, Alfonso Luciano, Antonio Mancuso, Domenico Mancuso, Francesco Mancuso alias “Bandera”, Giuseppe Mangone, Andrea Mantella, Paolo Mercurio, Gaetano Molino, Salvatore Morelli alias “l’Americano”, Salvatore Palmieri, Domenico Polito alias “Ciota”, Giuseppe Prostamo alias “Ciopane”, Umberto Pugliese, Demetrio Putortì, Giuseppe Raguseo, Francesco Sabatino, Davide Surace, Diego Surace e Antonio Massimiliano Varone, detto “U Cagnolu”.

IL COLLEGIO DIFENSIVO

Nel procedimento hanno assistito gli imputati gli avvocati Sergio Rotundo, Giovanni Vecchio, Giuseppe Di Renzo, Diego Brancia, Francesco Capria, Guido Contestabile, Tommaso Zavaglia, Antonio Galati, Giuseppe Bagnato, Salvatore Sorbilli, Michelangelo Miceli, Giuseppe Monteleone, Francesco Schimio, Pietro Antonio Corsaro, Giuseppe Spinelli, Francesco Calabrese, Francesco Manti, Patrizio Cuppari, Antonio Porcelli, Stefania Rombolà, Ettore Troielli e Francesco Iannello.

La decisione della Corte d’Appello rappresenta uno dei passaggi più significativi del processo Maestrale-Olimpo-Imperium e costituisce una delle prime applicazioni di rilievo delle nuove disposizioni sul processo penale telematico. Un pronunciamento destinato a fare giurisprudenza, che conferma come il rigoroso rispetto delle modalità di deposito degli atti possa incidere in maniera decisiva sull’esito delle impugnazioni, anche nei procedimenti di maggiore complessità.

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