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Oggi è finita la fase delle illusioni e mi spiace dirlo è finita anche la possibilità di dare attuazione anche ad impegni assunti.

Nella terza relazione semestrale del Governo sul PNRR, trasmessa alle Camere lo scorso mese di giugno, si identificavano 118 misure (sulle 360 del Piano) con qualche difficoltà nella reale possibilità di rispettare le scadenze temporali, per un valore di circa 150 miliardi di euro. Di queste, 57 misure, per un valore complessivo di circa 95 miliardi, presentano difficoltà oggettive, dovute all’aumento dei costi o a limiti di capacità del sistema produttivo.

Questa informativa è ufficiale e questi dati confermano ancora una volta quanto nel mese di agosto del 2022 avevo dettagliatamente ricordato. Quando anticipai questi dati speravo che qualcuno dei Ministri del Governo Draghi, preposti alla gestione del PNRR, abbandonassero quella carica di ottimismo che assicurava un futuro ricco di successi, ricco di sicura e davvero indifendibile attuazione dei “programmi annunciati”.

Oggi è finita la fase delle illusioni e mi spiace dirlo è finita anche la possibilità di dare attuazione anche ad impegni assunti. Come ho ricordato altre volte è davvero apprezzabile il comportamento dell’attuale Governo nel cercare di evitare un danno enorme per il Paese; in questo primo anno di attività devo riconoscere alla Premier Meloni ed al Ministro Fitto una convinta “coscienza dello Stato” e ciò sia nel modo con cui hanno preferito evitare ogni forma di denuncia nei confronti di un passato ricco di incapacità gestionali, sia nell’elencare in modo politico la eredità ricevuta, cioè nello stigmatizzare solo la leggerezza e la superficialità di uno schieramento politico di sinistra. In realtà la Premier Meloni ed il Ministro Fitto hanno cercato e trovato soluzioni che finora sembrano anche condivise dalla Unione Europea.

Ora però si pone un problema: non potendo più invocare una ulteriore rivisitazione del PNRR come evitare che la incapacità della spesa continui anche nei prossimi sei anni, cioè fino alla massima scadenza temporale, cioè il 2029? Evitiamo di immaginare che sia possibile raggiungere un risultato valido invocando procedure legate al Codice Appalti o a procedure di evidenza pubblica gestite da stazioni appaltanti cariche di buona volontà ma inadatte a gestire procedure di gara innovative.

Ed allora penso che occorra affrontare, una volta per tutte, uno strumento che in altri Paesi della Unione Europea ha dato risultati validi come il Partenariato Pubblico Privato; in fondo anche se all’epoca erano organismi con una forte partecipazione pubblica ed anche se non possono definirsi veri PPP, credo che i contratti fatti tra la Società Treno Alta Velocità e la FIAT, l’IRI, l’ENI e Tecnimont per realizzare circa 1.000 chilometri di rete ferroviaria ad alta velocità, rappresentano, a mio avviso, una chiara ammissione dello Stato di non essere in grado di dare avvio concreto ad opere complesse.

Questo per una serie di motivi tra cui quello di non disporre, al suo interno, di un know how soprattutto nella fase progettuale ed autorizzativa, in grado di superare in tempi certi le emergenze e le criticità che esplodono con tutti coloro che direttamente o indirettamente sono coinvolti nella realizzazione di un’opera infrastrutturale.

Forse dovremmo tutti compiere un atto di umiltà e approfondire in tutti i suoi particolari lo strumento del Partenariato Pubblico Privato. Senza dubbio il punto di riferimento per la sua definizione corretta è il “Libro Verde sui Partenariati Pubblico-Privati e il diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni” della Commissione Europea. Nel PPP, come dice la parola stessa partenariato, i soggetti pubblico e privato agiscono nella forma della cooperazione per garantire il finanziamento, la gestione e la manutenzione di un’infrastruttura o la fornitura di un servizio che può avvenire sottoforma di concessione.

Il Libro Verde della Commissione Europea sopra citato individua due tipologie di PPP:

  • Partenariato contrattuale: è il partenariato pubblico privato basato sulla cooperazione. Uno dei modelli più conosciuti è quello della concessione, caratterizzato dal legame diretto tra il partner privato e l’utente finale sotto il controllo del soggetto pubblico.
  • Partenariato istituzionalizzato: è il partenariato che nasce con la costituzione di un soggetto nuovo, una nuova entità detenuta dal partner pubblico e dal partner privato. Tipicamente, una joint venture o una società di progetto. Le autorità pubbliche ricorrono a questa categoria, in particolare, per la gestione di servizi pubblici a livello locale (come la raccolta dei rifiuti o la gestione dell’acqua).

Attualmente, sempre secondo quanto riportato dalla stessa Unione Europea, esistono le seguenti tipologie di contratto per realizzare un partenariato pubblico privato.

  • Finanza di progetto o Project Financing: prevede la realizzazione di un progetto attraverso modalità di finanziamento strutturato in grado di generare, nella fase di gestione, flussi di cassa sufficienti a rimborsare il debito contratto per la sua realizzazione e a remunerare il capitale di rischio.
  • Concessione di costruzione e gestione: consiste nella progettazione, costruzione e gestione di un’opera pubblica o di pubblica utilità.
  • Concessione di servizi: consiste nella progettazione e gestione di un servizio insieme alla possibile realizzazione di opere a esso strumentali.
  • Locazione finanziaria o Leasing di opere pubbliche: è la realizzazione e la gestione tecnica di un’opera pubblica messa a disposizione dal privato al committente pubblico a fronte del pagamento di un canone di locazione, con la possibilità di esercitare, al termine del contratto, la facoltà di riscattare il bene stesso.
  • Contratto di disponibilità: prevede la progettazione, realizzazione e gestione di un’opera di pubblica utilità il cui corrispettivo consiste nell’erogazione da parte della stazione appaltante di una somma periodica e indicizzata a titolo di canone.
  • Contratto di Efficientamento energetico (EPC): prevede la correlazione tra pagamento e risultati in termini di incremento della prestazione energetica con rischio operativo in capo al fornitore di servizi

Ho voluto soffermarmi a lungo su questa serie di informazioni sul PPP e sulle varie tipologie perché forse sarebbe opportuno, tra le varie tipologie, sceglierne preferibilmente una che possa assicurare davvero l’attivazione della spesa e penso che tra queste la migliore sia quella relativa al Contratto di disponibilità. Sottoscritto infatti l’impegno del soggetto pubblico nei confronti del privato la somma anche se erogata nel tempo viene considerata come se fosse spesa. Insomma per il settore pubblico, in realtà, avviene una immediata ottimizzazione dell’uso delle risorse disponibili a fronte della creazione di nuovi servizi di pubblica utilità e infrastrutture.

Tra l’altro tutto questo nel rispetto dei principi della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, delle previsioni del Codice dei Contratti Pubblici e delle indicazioni fornite da Eurostat. In tal modo penso si ottengono tre distinte finalità:

  • Si incentivano e si sostengono gli investimenti in infrastrutture
  • Si tutela al contempo la finanza pubblica
  • Si attiva concretamente la spesa

Sono sicuro che nei prossimi giorni, soprattutto in questa obbligata esigenza di spendere e di spendere bene, per non perdere gli stanziamenti comunitari, il Governo ed in particolare i Ministri competenti approfondiranno questo strumento e cercheranno, in tutti i modi, di evitare una sottovalutazione della emergenza. Questo Governo sa che parte da un dato tragico: su 300 miliardi di euro di risorse comunitarie in tre anni ha speso 11 o al massimo 12 miliardi di euro; nei prossimi sei anni dovrebbe spendere circa 280 miliardi.


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