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Ursula von der Leyen e Roberto Gualtieri

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Si rimane davvero sconcertati leggendo le evoluzioni e le involuzioni che si susseguono sul tema relativo alle competenze di “Roma Capitale”. Una settimana fa tutti abbiamo letto su varie testate giornalistiche il seguente comunicato stampa: “Più poteri (e relative risorse) per la città eterna che avrà poteri paragonabili a quelli di una Regione – con alcune eccezioni come la Sanità – e la capacità di programmare autonomamente uno sviluppo adeguato al suo ruolo nel Paese. È terminato infatti nella Commissione Affari costituzionali della Camera l’esame ed il voto sugli emendamenti al testo di legge per la riforma costituzionale dei poteri dello status di Roma Capitale”.

Questa informazione in realtà l’avevamo già appreso in varie occasioni, in vari momenti politici ed avevamo sempre appreso che con la riforma costituzionale il Comune di Roma diventava un organismo paritetico, in termini istituzionali e strategici, alla Regione. Per questo motivo riporto un secondo comunicato istituzionale sul tema prodotto dal Governo il 6 maggio del 2009 in cui venivano precisate le funzioni ed il ruolo di Roma Capitale:

• Roma Capitale è un ente territoriale i cui attuali confini sono quelli del Comune di Roma.

• Dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione.

• L’ordinamento di Roma Capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali, nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le Istituzioni internazionali.

• Oltre a quelle attualmente spettanti al Comune di Roma, sono attribuite a Roma Capitale le seguenti funzioni amministrative (comma 3): a) Concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali, fluviali, previo accordo con il Ministero per i Beni e le Attività culturali. b) Sviluppo economico e sociale di Roma Capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico. c) Sviluppo urbano e pianificazione territoriale. d) Edilizia pubblica e privata. e) Organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico e alla mobilità. f) Protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Lazio. g) Ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione Lazio, ai sensi dell’art. 118, secondo comma, della Costituzione.

• L’esercizio delle funzioni di Roma Capitale è disciplinato con regolamenti adottati dal Consiglio Comunale, che assume la denominazione di Assemblea Capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari e internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell’art. 117, sesto comma, della Costituzione, nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma Capitale.

• Lo status dei membri dell’Assemblea Capitolina sarà disciplinato con il medesimo decreto legislativo (di cui al comma 5 della legge) che assicurerà i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma Capitale, la Regione Lazio e la Provincia di Roma.

• L’Assemblea Capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di uno specifico decreto legislativo, approverà lo Statuto di Roma Capitale che entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

• Con specifico decreto legislativo (di cui al comma 5, sentiti la Regione Lazio, la Provincia e il Comune di Roma) sarà disciplinato l’ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma Capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) Definizione delle funzioni e delle modalità per il trasferimento a Roma Capitale delle relative risorse umane e di mezzi. b) Assegnazione di ulteriori risorse a Roma Capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di Capitale della Repubblica.

• Sempre con specifico decreto legislativo, saranno stabiliti i principi generali per l’attribuzione alla Città di Roma, Capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti criteri: a) Attribuzione a Roma Capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite. b) Trasferimento, a titolo gratuito, a Roma Capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell’Amministrazione centrale.

• È prevista, infine, l’istituzione della Città metropolitana di Roma che alle funzioni di città metropolitana (così come delineate nell’art. 23) sommerà le funzioni di Capitale della Repubblica italiana.

Poi nel 2012 c’è stato un terzo comunicato in cui si precisava che finalmente il Comune di Roma e la Regione Lazio avevano definito le aree di competenza entro cui Roma poteva addirittura legiferare in modo autonomo.

Ed oggi apprendiamo, attraverso un quarto comunicato, delle “modifiche all’articolo 114 della Costituzione in materia di ordinamento e poteri di Roma capitale Modifica all’articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica Modifiche agli articoli 114, 131 e 132 della Costituzione, concernenti l’istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica Modifica all’articolo 114 della Costituzione, in materia di conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia alla città di Roma, capitale della Repubblica Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.

La proposta di legge costituzionale C. 1854-A, adottato come testo base, come risultante dall’esame svolto in sede referente dalla I Commissione, si compone di due articoli ed è volto a modificare l’articolo 114 della Costituzione al fine di valorizzare l’autonomia normativa, amministrativa e finanziaria di Roma capitale attribuendo inoltre a tale ente poteri legislativi nelle materie attualmente ricomprese negli ambiti di competenza legislativa concorrente (esclusa la tutela della salute) e residuale delle regioni ai sensi dell’art. 117 della Costituzione. In particolare, l’articolo 1 sostituisce integralmente il secondo periodo del terzo comma dell’articolo 114 della Costituzione, confermando l’attuale previsione che affida alla legge dello Stato la disciplina dell’ordinamento di Roma capitale, costituzionalizzando al contempo il riconoscimento di forme e condizioni particolari di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria in capo a Roma capitale da attribuire con legge”.

Sempre comunicati ma nulla di concreto perché, leggendo proprio quest’ultimo provvedimento venduto come atto conclusivo attraverso il quale Roma finalmente potrà godere di tutte le condizioni positive offerte dal suo ruolo, scopriamo che “L’articolo 2, comma 1, della proposta di legge costituzionale prevede che la legge costituzionale entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla promulgazione. Il comma 2 stabilisce che lo statuto speciale di Roma capitale sia adottato entro un anno dall’entrata in vigore della legge costituzionale. Inoltre è disposto che, a seguito dell’entrata in vigore dello statuto speciale, a Roma capitale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 127 e 134 della Costituzione – che attualmente fanno riferimento allo Stato e alle regioni – in merito al procedimento per promuovere la questione di legittimità e i conflitti di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale. Infine, si stabilisce che le norme di attuazione dello statuto speciale siano adottate con una legge dello Stato, sentite Roma capitale e la regione Lazio”. (cioè tutto sarà adottato fra un anno o un anno e mezzo o mai).

Sembra quasi che Roma, da almeno quindici anni, sia diventata contestualmente una ottima occasione per raccontare la prossimità ad un ruolo funzionale dovuto ed incontestabile ed al tempo stesso una ottima occasione per continuare ad evitare che possa diventare una realtà strategica dominante rispetto alla stessa Regione ed in proposito è sufficiente un dato: la Regione Lazio partecipa per oltre l’11% nella formazione del Prodotto Interno Lordo del Paese; questa rilevante partecipazione (dopo la Lombardia con il 20% la Regione Lazio è la seconda) trova come motore portante, per oltre l’80% del PIL proprio l’area metropolitana romana.

Mi viene spontanea una preoccupazione: una volta diventata così autonoma Roma Capitale potrebbe decidere di sottoscrivere un accordo con l’area metropolitana di Milano, un’area che partecipa per oltre il 10% alla formazione del PIL nazionale, ci troveremmo così di fronte a due realtà in grado di garantire per oltre un quinto la crescita e lo sviluppo del Paese. Una preoccupazione questa non solo delle due Regioni (Lazio e Lombardia) ma dello stesso Governo. Molti diranno che il Comune di Milano non gode delle autonomie di Roma Capitale, io a queste osservazioni rispondo che le riforme in corso sulle autonomie regionali daranno respiro anche alle autonomie delle grandi aree metropolitane.

Un’ultima considerazione: queste scelte o queste non scelte dimenticano sempre che esiste anche una realtà quella del Mezzogiorno del Paese in cui queste potenzialità, questi ruoli strategici nello sviluppo del Paese non solo non esistono ma non sono neppure occasione per una gestione organica, una gestione che ad esempio, come da me più volte avanzata, aggreghi tutte le otto Regioni per diventare organismo in grado di interloquire davvero con lo Stato.


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