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Una donna è stata licenziata dall’asilo in cui lavorava come maestra, in seguito alla diffusione illecita di materiale privato. La notizia, tuttavia, non è stata diffusa in questi termini. Se di norma la violenza di genere tende ad essere minimizzata, quando la si mette in pratica sul piano del virtuale la situazione si complica ulteriormente.

Da qualche anno a questa parte la stampa italiana si sta maggiormente interessando alla dinamica del cosiddetto “revenge porn” (traducibile in italiano come “vendetta porno”) ma, spesso, più che sensibilizzare sul tema e denunciare i fatti, l’argomento viene trattato con una generalità tale da rischiare piuttosto di giustificare certi comportamenti.

La stigmatizzazione sociale della sessualità di genere è un fenomeno fortemente radicato, le cui manifestazioni reiterano spesso le stesse dinamiche. Se anche immagini private di uomini possono essere diffuse senza consenso – e solitamente in questi casi il problema è piuttosto la difficoltà di far riconoscere questo atto come un abuso – lo stesso fenomeno nei confronti delle donne ha connotati diversi, legandosi ai tipici discorsi moralizzanti quali “Se non volevi che simili foto fossero diffuse dovevi evitare di scattarle”.

Per quanto riguarda il caso specifico, uno degli aspetti più grave della vicenda di Torino non sembra essere la scarsa tempra etica di chi, di fatto, ha commesso un illecito contribuendo alla diffusione non consensuale dei filmati, quanto maggiormente grave pare la condanna della vittima da parte dell’opinione pubblica.

Quando la stampa diffonde una simile notizia più o meno velatamente insinuando un comportamento condannabile da parte di chi subisce la violenza, diviene più complesso focalizzarsi sulla gravità dei fatti. Che in Italia si sia cominciato a parlare di revenge porn ha avuto il doppio effetto di contribuire, da un lato, ad ottenere in ambito legislativo nuove tutele a difesa di chi ne è oppresso (la legge sul Revenge Porn dello scorso anno) d’altro canto ha avallato l’idea che a sostegno di tali dinamiche vi sia una motivazione dettata dalla “vendetta”.

Il termine è ormai di uso comune, ma veicola l’idea errata che l’abuso sia dettato dalla necessità di pareggiare i conti, mentre piuttosto si tratta di volontà di esercitare un potere sulla libertà delle donne. Anche l’insistenza sul “porno” finisce equivocamente per implicare il corpo femminile in un consumo di tipo erotico, in più accostandolo ad una attività, la pornografia, che è di norma consensuale. Entrambi i termini distolgono inevitabilmente l’attenzione della violenza, rafforzando in modo equivoco le narrazioni giustificatrici. Non si considera invece che solitamente le persone implicate in queste dinamiche non hanno vissuto questi contenuti come pornografici. Eppure le stesse foto, private o anche recuperate dai social, circolano invece online su chat in cui ogni elemento viene sessualizzato allo stremo (e non si tratta necessariamente di immagini con richiamo esplicito alla sfera sessuale), creando la paradossale dinamica per la quale se un contenuto viene diffuso deve implicare qualche elemento che ne giustifichi la viralità.

D’altra parte, nella vicenda di Torino, l’attenzione si è focalizzata sui filmati e sulla protagonista della vicenda, meno sul fatto che il marito dell’altra donna che ne ha contribuito alla diffusione ne fosse venuto in possesso tramite chat. Va detto che logicamente le piattaforme digitali ragionano spesso in termini di profitto, non necessariamente considerando le implicazioni secondarie dei vantaggi dei propri canali – basti pensare che l’anonimato è uno dei maggiori punti di forza di Telegram, dove infatti circolano numerosi gruppi che è difficile segnalare.

La soluzione ottimale sarebbe riuscire ad avere una legislazione unica a livello europeo sull’accountability – responsabilità delle piattaforme digitali, ma intanto è necessario cominciare a trattare la questione con la giusta competenza. Non si tratta di “revenge porn”, ma di diffusione senza consenso di contenuti. Anche fenomeni come il sexting non dovrebbero accompagnarsi ad un giudizio di tipo etico di esterni, ma piuttosto bisognerebbe sincerarsi di attuare una buona attività di educazione rispetto al consenso. A contare è l’autorizzazione dei soggetti coinvolti e, se implementare il legislativo è una necessità, questa deve necessariamente accostarsi ad una vera consapevolezza del fenomeno in sé. In più, affinché la vergogna non colpisca le vittime ma piuttosto gli aggressori, chi si occupa di veicolare le notizie dovrebbe farlo in modo professionale, prescindendo da stereotipi o condanne morali – che di norma non dovrebbero essere affidate alla stampa.

La responsabilità di raccontare i fatti – qualora si tratti di cronaca e non di opinionismo – dovrebbe portare i media ad assumere la prospettiva di chi subisce l’azione, connotando il fenomeno con la sola accezione di “violenza”, piuttosto che sfruttare a fini di clickbait quelle stesse dinamiche sociali che una buona informazione ha il dovere di contrastare.


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