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ROMA (ITALPRESS) – “La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni dell’articolo 3 della legge n. 86 del 2024, in particolare con riguardo alla genericità dei principi e criteri direttivi della delega per la determinazione dei LEP. Essa non ha tuttavia in alcun modo specificato la necessità della fonte primaria per la determinazione dei LEP (anzi richiamando casi già presenti nell’ordinamento di LEP definiti con fonte secondaria, a partire dai LEA), e ha piuttosto censurato l’ipotesi della contemporanea applicabilità di una fonte primaria e di una secondaria”. Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali e l’Autonomia, Roberto Calderoli, nel corso del Question Time al Senato.
“La Corte inoltre non ha in alcun modo condizionato l’attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia su singole materie alla previa determinazione (o persino finanziamento) dei LEP in tutte le materie – ha aggiunto -. La Corte, invece, nel confermare la necessità di subordinare nelle materie LEP l’attribuzione di funzioni alle Regioni richiedenti alla previa determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni, si è limitata a specificare che, nel momento in cui il legislatore qualifichi una materia come “no-LEP”, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengano a prestazioni concernenti diritti civili e sociali”.
“Confermo che il Governo è al lavoro per la definizione di un disegno di legge delega per la determinazione dei LEP, che, sulla base delle indicazioni della Corte, tenga conto delle peculiarità delle singole materie, attraverso la individuazione di specifici principi e criteri direttivi. Come sottolineato anche dalla Corte, di particolare ausilio è a tal fine l’attività istruttoria svolta dal CLEP, che ha concluso i propri lavori lo scorso 31 dicembre – ha aggiunto il ministro -. Quanto poi alle materie non-LEP, la disciplina risultante dall’intervento della Corte risulta invece coerente e pienamente applicabile, senza la necessità di ulteriori interventi legislativi. Non sfuggirà infatti agli interroganti il ricorso da parte della Consulta alla tecnica, da tempo nota e utilizzata, delle sentenze additive o manipolative, attraverso cui la disposizione illegittima viene direttamente sostituita o integrata con altra disposizione conforme a Costituzione. La sentenza non produce quindi effetti ostativi al proseguimento dei negoziati già avviati, con riguardo alle funzioni relative alle materie non LEP, negoziati che naturalmente proseguiranno nel solco delle indicazioni fornite dalla sentenza. Come già detto, in ogni caso mi impegno a non sottoporre al Consiglio dei ministri eventuali schemi di intesa preliminare prima della conclusione della vicenda referendaria”.
– Foto Agenzia Fotogramma –
(ITALPRESS).
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ANCHE IL PARLAMENTO SI OCCUPI DEI LEP
Alla fine la Corte costituzionale ha deciso di non sottoporre al referendum popolare la legge n. 86 del 2024. Dopo la precedente decisione che lo aveva portato a valutare, modificare e orientare costituzionalmente l’autonomia differenziata come disciplinata dal voto parlamentare, il Giudice delle leggi ha ora ritenuto non possibile sottoporla al voto popolare a causa della non chiarezza di oggetto e finalità del quesito referendario.
Va ricordato che questa legge prevede anche la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali, per cercare di garantire un adeguato livello di servizi e prestazioni alla popolazione in ogni parte d’Italia, in particolare a quella fragile.
Anche se il venir meno del referendum dovrebbe ora dare ulteriore slancio alle forze politiche di maggioranza nella determinazione dei LEP, temo ora due cose:
1) che il Governo sia tentato di determinare solo quei livelli attualmente finanziabili dallo Stato, con il pericolo niente affatto ipotetico che i rimanenti LEP vengano dimenticati;
2) che le forze di opposizione, invece, concentrino i propri sforzi nel solo contrasto alle specifiche richieste di autonomia presentate da alcune Regioni, facendo però mancare sui LEP sia le proprie critiche che le proposte, quanto mai necessarie per un
argomento così importante.
Tutte le forze parlamentari inizino allora una autonoma valutazione per presentare proprie proposte di legge per una normativa organica dei LEP, ad integrazione del lavoro sinora svolto dall’Esecutivo con il Comitato di esperti e la Segreteria tecnica che li ha affiancati.
A tale scopo le forze parlamentari potrebbero utilmente coinvolgere docenti universitari ed esperti altrettanto validi, ma con un aiuto al quale l’attuale Governo forse non aveva pensato: quello dei soggetti della società civile quali associazioni di volontariato, sindacati, organizzazioni di categoria, confessioni religiose, partiti non rappresentati in Parlamento ed altro ancora.
Sono questi i portatori di interessi da coinvolgere in un lungo e complesso, ma certamente fecondo percorso di democrazia partecipativa mediante strumenti quali quello delle consultazioni pubbliche preventive; lo faccia allora il Parlamento, dimostrando forza e fantasia per volare in alto con lo sguardo dello Statista rivolto alle future generazioni.