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IL presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza è intervenuto sulla vicenda che riguarda gli oneri previdenziali e l’ordine professionale.
Gli iscritti all’ordine degli Architetti – spiega Michele Graziadei – hanno ricevuto le comunicazioni di pagamento su mancati versamenti di contributi previdenziali alla Gestione Separata Inps, anche se sono dipendenti pubblici.
Già ad agosto scorso Graziadei era intervenuto con una dura nota diretta all’Inps attaccando l’istituto sulla «illegittima pretesa».
Graziadei ribadiva che se l’architetto iscritto all’albo svolge lavoro dipendente e al contempo attività libero professionale, essendo come dipendente già iscritto all’Inps, non è tenuto al versamento del contributo soggettivo all’Inarcassa ma è tenuto al versamento dei contributi integrativi sul fatturato – 4% – della propria attività. «Dunque soggiace all’obbligo del versamento contributivo nei confronti dell’Inarcassa in relazione all’attività libero professionale svolta».
Per questo, spiegava Graziadei, per questi iscritti non si verificano le condizioni per le quali è prevista l’iscrizione alla Gestione separata Inps.
«L’iscrizione alla Gestione separata – continua oggi Graziadei – è forzatamente effettuata d’ufficio dall’Inps senza espresso consenso da parte dei soggetti interessati pertanto è da ritenersi non legittima e va immediatamente annullata».
Graziadei passa poi a richiamare la giurisprudenza in materia. Una sentenza del 2013 del Giudice del lavoro del tribunale di Rieti ha puntualizzato che l’iscrizione alla Gestione separata non è valida per quanti svolgono attività soggette al versamento di contributi di qualsiasi genere presso una Cassa di previdenza dei professionisti: «Dunque risulta irrilevante se si tratti del contributo soggettivo o integrativo».
A questa sentenza si affianca anche quella del Tribunale ordinario di Roma sezione Lavoro del 12 gennaio 2015 che dichiara la inesistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps «annullando l’iscrizione d’ufficio disposta nei confronti di tre professionisti e condannando l’Inps alla cancellazione e alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto dai ricorrenti».
È del 14 gennaio scorso un’altra sentenza del Tribunale di Catanzaro nella quale il giudice del lavoro accoglie il ricorso di un professionista e dichiara l’insussistenza del debito che l’Inps aveva fatto valere nei sui confronti per l’iscrizione d’ufficio alla gestione separata.
«Si ritiene – conclude Graziadei – che le pretese dell’Inps verso gli architetti dipendenti, risulta infondata e in contrasto con la legge 335/95, essendo l’attività libero professionale svolta dai professionisti già soggetta al versamento del contributo integrativo verso l’Inarcassa e, quindi, nel pieno rispetto della legge. Un chiaro ed evidente positivo risultato da parte degli Ordini che in tutti questi anni non hanno mai perso di vista un’azione forte e decisa nei confronti dell’Inps per questo vessatorio comportamento a danno delle professioni».

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