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DA dirigente dell’Ufficio scolastico regionale ha modificato una graduatoria che lui stesso aveva approvato come presidente della commissione incaricata della sua redazione. Ma la professoressa “retrocessa” non c’è stata, e ha incassato un risarcimento dal Tribunale, che adesso l’ex dirigente dovrà coprire di tasca sua.
E’ quanto ha deciso la sezione d’appello della Corte dei conti respingendo il ricorso di Alberto Bottino, contro la sentenza del 2008, che lo condannava a pagare 10mila euro.
I fatti sono ancora più risalenti, e riguardano una selezione del 2002 per «dirigenti scolastici e docenti da collocare fuori ruolo per l’espletamento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica». Compiti prestigiosi, importanti per “fare curriculum”. Tant’è che all’insegnante penalizzata è stato riconosciuto il “mancato arricchimento della professionalità”, derivante dall’estromissione dai posti buoni della graduatoria.
La “correzione” effettuata dal dottor Bottino, ora in pensione ma a lungo a capo della scuola lucana e campana, secondo i giudici della Corte dei conti non può essere considerata «come legittima espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione». Sulla base di un ripensamento sulla corretta valutazione dei titoli.
Perché sarebbe stata di competenza della commissione, che invece aveva discusso del problema, ma aveva deciso di soprassedere «ritenendo corretta la valutazione dei titoli effettuata».
Più dura era stata la procura contabile, per cui Bottino «indipendentemente dalla giustezza o meno del punteggio attribuito al titolo in possesso della suddetta candidata l’appellante, visto il contrario avviso degli altri commissari, non avrebbe potuto, di propria iniziativa, modificare la graduatoria”, peraltro “con una motivazione (correggere presunti errori materiali contenuti nella graduatoria formata dalla commissione), palesemente non corrispondente a quella reale».
«Particolarmente censurabile (e quindi rilevante anche sotto il profilo della colpa grave) – scrivono i giudici nella loro sentenza – appare poi la circostanza che il dottor Bottino ha prima esercitato la funzione di Presidente della Commissione che ha redatto la graduatoria e, poi, in qualità di Direttore Generale, ha adottato il provvedimento di rettifica della graduatoria stessa, cumulando in sé, sostanzialmente, le funzioni di controllato e controllore, il che è palesemente inammissibile».
Per questo il dirigente sarebbe stato incompatibile, a «conferma la gravità della sua colpa» e della sua responsabilità.
«Solamente l’intenzione del dottor Bottino di riparare a una qualche “ingiustizia” induce il collegio a esercitare il potere di riduzione dell’addebito». Spiegano i magistrati.
Quindi lo sconto di 2mila euro sui 10mila della sentenza di primo grado.

l.amato@luedi.it

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