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ERA STATO accusato di furto in concorso di 335 pannelli fotovoltaici, ma non è mai stato indagato. Nonostante questo per la prefettura non poteva più svolgere il suo lavoro, quello di guardia giurata nel servizio “La Ronda” di Potenza. Ma la sentenza del Tar della Basilicata ha accolto il ricorso dell’uomo contro il decreto prefettizio che disponeva la sospensione del decreto di nomina a guardia giurata, con annesso porto di pistola. Una sospensione preventiva in relazione alla sua vicenda giudiziaria, ovvero il deferimento alla procura di Potenza, da parte dei carabinieri di Bella, in relazione al furto dei pannelli fotovoltaici. Ma si tratta di una “negligenza”, segnalata dai carabinieri, poi risultata infondata, visto che la notte del furto l’uomo avrebbe contattato sia i carabinieri che i suoi stessi colleghi della vigilanza e contribuì anche al recupero della refurtiva. E proprio in relazione alla segnalazione dell’Arma la prefettura di potenza il 22 febbraio 2012 comunicava all’interessato l’avvio del procedimento di divieto di detenzione di armi e sospensione dal ruolo di guardia giurata. Procedimento alla fine accolto “fino a definizione della vicenda giudiziaria”. In poco tempo quindi la guardia giurata si è ritrovata sospesa e senza lavoro e in attesa del rilascio del decreto da parte della prefettura. Ed eccoci alla natura del ricorso effettuato al Tar. Per la difesa il provvedimento della prefettura è vero e proprio “eccesso di potere”. in un primo momento il Tar ha accolto la richiesta di sospensiva del procedimento in attesa della conclusione della vicenda giudiziaria sul furto di pannelli, la stessa Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso effettuato dalla guardia giurata. Poi la comunicazione dalla procura di Potenza: “non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazioni” e il successivo reintegro, con riserva, e rilascio dell’autorizzazione da parte della prefettura.
ma per il Tar il ricorso è fondato, “tenuto conto – scrivono i giudici – che, a differenza di quanto sostenuto nel rapporto informativo dei carabinieri di Bella, non ha in alcun modo mancato di adempiere ai propri doveri avendo allertato i suoi colleghi ed i carabinieri e così contribuito al ritrovamento di parte della refurtiva rimane indimostrata la “negligenza” contestata”. In più il provvedimento di sospensione, stando alla legge, sarebbe efficace fino ad una eventuale adozione di provvedimenti da parte dell’autorità giudiziaria: “Autorità – insistono i giudici – che non ha mai iscritto l’uomo nel registro degli indagati, nonostante l’obbligo di immediata iscrizione e non essendo ipotizzabile, nella fattispecie, una secretazione dell’iscrizione”.
Insomma, per il tribunale amministrativo ci si trova di fronte ad una sospensione che ha inciso “in maniera determinante” sull’attività lavorativa della guardia giurata, lasciando la sua famiglia (moglie casalinga e due figli a carico) senza alcun sostentamento economico per un periodo di tempo illimitato. Meritano, quindi, di essere condivise nella fattispecie le censura introdotte con il ricorso. Ad incolpare la guardia c’era infatti solo il rapporto dell’Arma, che esprimeva parere favorevole all’adozione di un provvedimento nei confronti dell’uomo, “né risultano effettuati accertamenti – specificano i giudici nella sentenza – che chiariscano la dinamica degli avvenimenti, né tanto meno il grado di coinvolgimento dell’interessato e le sue eventuali responsabilità: inoltre, come si è ripetuto, a distanza di notevole lasso di tempo neppure risulta ancora adottato alcun provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria che, ricevuta la notizia di reato, non ha – allo stato – ritenuto di dover iscrivere l’uomo nel registro degli indagati”. Infine la sospensione, che al Tar somiglia più ad un “dissimulato provvedimento di ritiro definitivo delle autorizzazioni necessarie per l’espletamento dell’attività di guardia giurata”.
v.panettieri@luedi.it

POTENZA – Era statao accusato di furto in concorso di 335 pannelli fotovoltaici, ma non è mai stato indagato. Nonostante questo per la prefettura non poteva più svolgere il suo lavoro, quello di guardia giurata nel servizio “La Ronda” di Potenza. 

 

Ma la sentenza del Tar della Basilicata ha accolto il ricorso dell’uomo contro il decreto prefettizio che disponeva la sospensione del decreto di nomina a guardia giurata, con annesso porto di pistola. Una sospensione preventiva in relazione alla sua vicenda giudiziaria, ovvero il deferimento alla procura di Potenza, da parte dei carabinieri di Bella, in relazione al furto dei pannelli fotovoltaici. Ma si tratta di una “negligenza”, segnalata dai carabinieri, poi risultata infondata, visto che la notte del furto l’uomo avrebbe contattato sia i carabinieri che i suoi stessi colleghi della vigilanza e contribuì anche al recupero della refurtiva. 

E proprio in relazione alla segnalazione dell’Arma la prefettura di potenza il 22 febbraio 2012 comunicava all’interessato l’avvio del procedimento di divieto di detenzione di armi e sospensione dal ruolo di guardia giurata. Procedimento alla fine accolto “fino a definizione della vicenda giudiziaria”. In poco tempo quindi la guardia giurata si è ritrovata sospesa e senza lavoro e in attesa del rilascio del decreto da parte della prefettura. 

Ed eccoci alla natura del ricorso effettuato al Tar. Per la difesa il provvedimento della prefettura è vero e proprio “eccesso di potere”. in un primo momento il Tar ha accolto la richiesta di sospensiva del procedimento in attesa della conclusione della vicenda giudiziaria sul furto di pannelli, la stessa Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso effettuato dalla guardia giurata. 

Poi la comunicazione dalla procura di Potenza: “non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazioni” e il successivo reintegro, con riserva, e rilascio dell’autorizzazione da parte della prefettura.ma per il Tar il ricorso è fondato, “tenuto conto – scrivono i giudici – che, a differenza di quanto sostenuto nel rapporto informativo dei carabinieri di Bella, non ha in alcun modo mancato di adempiere ai propri doveri avendo allertato i suoi colleghi ed i carabinieri e così contribuito al ritrovamento di parte della refurtiva rimane indimostrata la “negligenza” contestata”. In più il provvedimento di sospensione, stando alla legge, sarebbe efficace fino ad una eventuale adozione di provvedimenti da parte dell’autorità giudiziaria: “Autorità – insistono i giudici – che non ha mai iscritto l’uomo nel registro degli indagati, nonostante l’obbligo di immediata iscrizione e non essendo ipotizzabile, nella fattispecie, una secretazione dell’iscrizione”.

Insomma, per il tribunale amministrativo ci si trova di fronte ad una sospensione che ha inciso “in maniera determinante” sull’attività lavorativa della guardia giurata, lasciando la sua famiglia (moglie casalinga e due figli a carico) senza alcun sostentamento economico per un periodo di tempo illimitato. Meritano, quindi, di essere condivise nella fattispecie le censura introdotte con il ricorso. 

Ad incolpare la guardia c’era infatti solo il rapporto dell’Arma, che esprimeva parere favorevole all’adozione di un provvedimento nei confronti dell’uomo, “né risultano effettuati accertamenti – specificano i giudici nella sentenza – che chiariscano la dinamica degli avvenimenti, né tanto meno il grado di coinvolgimento dell’interessato e le sue eventuali responsabilità: inoltre, come si è ripetuto, a distanza di notevole lasso di tempo neppure risulta ancora adottato alcun provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria che, ricevuta la notizia di reato, non ha – allo stato – ritenuto di dover iscrivere l’uomo nel registro degli indagati”. Infine la sospensione, che al Tar somiglia più ad un “dissimulato provvedimento di ritiro definitivo delle autorizzazioni necessarie per l’espletamento dell’attività di guardia giurata”.

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