Imbarcazioni di un circolo velico
INDICE DEI CONTENUTI
- 1 CIRCOLI VELICI, SI CHIUDE LA FAIDA CON LA CONDANNA DELLA STRUTTURA DI POLICORO
- 2 LA “BATTAGLIA” VIA SOCIAL
- 3 CIRCOLI VELICI, IL TESTO DELL’ATTO DI CITAZIONE
- 4 LA LESIVITÀ DELLE PUBBLICAZIONI SU FACEBOOK DEL CIRCOLO VELICO DI POLICORO
- 5 LE PAROLE DEL GIUDICE
- 6 LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
- 7 IL DATO DEI SOCIAL
- 8 CIRCOLI VELICI, IL RISARCIMENTO E LA PUBBLICAZIONE SULLA PAGINA FB
Circoli velici lucani, condannata la storica struttura di Policoro per aver diffamato i rivali su Facebook. Dovrà pagare 23mila euro e pubblicare la sentenza sulla sua bacheca
POTENZA – Il Circolo velico lucano di Policoro dovrà pagare a un circolo concorrente 23mila euro di risarcimento «per danni non patrimoniali all’immagine commerciale e alla reputazione» provocati da alcuni post pubblicati sulla sua Facebook.
Lo ha stabilito il giudice del Tribunale di Matera Flaminia D’Angelo accogliendo in massima parte le richieste del circolo vilipeso.
CIRCOLI VELICI, SI CHIUDE LA FAIDA CON LA CONDANNA DELLA STRUTTURA DI POLICORO
La faida tra i due circoli era già approdata in Tribunale in precedenza, quando il Circolo Velico Lucano Policoro aveva chiesto di «accertare il contegno slealmente concorrenziale e la contraffazione» del marchio da parte del circolo rivale.
A fronte del rigetto della sua domanda, quindi, la battaglia si era trasferita sui social, a maggio 2024, con la pubblicazione di «una lunga diretta video» in cui insegnanti e referenti del centro puntavano il dito contro l’altro circolo. A quel punto le parti si sono invertite ed è partita la seconda azione giudiziaria dei rappresentanti del circolo vilipeso.
In via cautelare era stata disposta «l’immediata rimozione delle pubblicazioni da ogni piattaforma social» e inibita «ogni eventuale successiva pubblicazione» del medesimo tenore.
LA “BATTAGLIA” VIA SOCIAL
Nell’atto di citazione, poi, era stata evidenziata la lesività delle pubblicazioni sulla pagina Facebook del Circolo velico lucano di Policoro «in quanto contenenti termini quali “frode, truffa, gioco delle tre carte, fare la cresta” e in quanto volte a istigare l’idea dello storno di clientela».
«Risulta, nel caso di specie, indubbia l’esistenza del rapporto concorrenziale tra le due società operanti nel medesimo settore commerciale della gestione e della organizzazione di attività sportivo/ricettive per studenti; d’altronde, si reputano in una situazione di concorrenza tutte le imprese i cui prodotti e servizi concernono la stessa categoria di consumatori».
CIRCOLI VELICI, IL TESTO DELL’ATTO DI CITAZIONE
«Risulta, altresì, evidente che le dichiarazioni sopra riportate hanno un tenore obiettivamente e gratuitamente lesivo dell’immagine e della reputazione commerciale di parte attrice in quanto volte ad attribuirle solo qualità negative con l’obiettivo di screditarla agli occhi della potenziale clientela». Questo il verdetto del giudice, per cui sarebbe indifferente che nei post pubblicati sulla pagina Facebook del Circolo Velico Lucano Policoro non sia menzionato esplicitamente il nome del circolo rivale il riferimento alla società attrice risulta piuttosto chiaro «laddove vengono utilizzate le seguenti parole “usando circolo velico, usando Policoro”»
LA LESIVITÀ DELLE PUBBLICAZIONI SU FACEBOOK DEL CIRCOLO VELICO DI POLICORO
«A ciò si aggiunga – prosegue il giudice – che nelle sue difese, il circolo velico convenuto non ha allegato alcunché per scriminare la condotta tenuta dai propri dipendenti (ex lecito esercizio del diritto di critica, la continenza verbale dello scritto o la sussistenza di un interesse pubblico all’informazioni) né ha presentato altre difese se non eccependo che i fatti raccontati nei video e nell’audio non sono stati disconosciuti dall’attrice».
LE PAROLE DEL GIUDICE
«In proposito – prosegue il giudice – si evidenzia che è indifferente, ai fini della sussistenza dell’illecito anticoncorrenziale, che i fatti e le circostanze siano veri o falsi in quanto ciò che si contesta è la modalità di circolazione ed il tenore delle notizie riguardanti l’impresa concorrente nonché la volontà specifica di arrecare un pregiudizio. Né può rilevare, in questa sede, la già dibattuta questione della confondibilità dei segni distintivi dell’una e dell’altra società».
LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
Rispetto alla quantificazione del danno, infine, la sentenza evidenzia che «il fatto denigratorio che ha dato origine alla controversia è pubblicato sulla piattaforma Facebook della società convenuta, strumento che rende possibile un’ampia ed incontrollata diffusione delle notizie».
IL DATO DEI SOCIAL
Tanto che il primo post «ha raggiunto le 16.000 visualizzazione circa ricevendo circa 120 “mi piace” (…) nel breve tempo in cui è stato in rete (la controparte ha, infatti, rimosso spontaneamente il video la stessa sera) ha generato almeno un commento documentato di sdegno del tipo “senza parole” oltre a commenti volti a chiedere conferma che alcuni centri sportivi della zona non facessero capo al soggetto denigrato».
CIRCOLI VELICI, IL RISARCIMENTO E LA PUBBLICAZIONE SULLA PAGINA FB
Il Tribunale ha disposto anche un risarcimento in forma specifica mediante pubblicazione della sentenza sul profilo “Facebook” del Circolo velico «per il medesimo numero di ore in cui il video del 10 maggio 2024 è stato in rete (…) utilizzando gli stessi tag allora utilizzati».
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