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di PAOLO NACCARATO
Le previste elezioni regionali del prossimo marzo hanno riproposto, nel corso di una recente riunione presso il Cinsedo in sede di confronto tecnico tra i rappresentanti del Servizio elettorale del ministero dell’Interno ed i rappresentanti delle Regioni, l’urgenza di affrontare le complesse problematiche legate alla gestione delle operazioni elettorali da parte delle Regioni. I sistemi di elezione del presidente della giunta regionale e dei consiglieri regionali, si presenteranno, alla scadenza elettorale del 2010 in modo non uniforme, stante l’autonomia riconosciuta in questa materia alle Regioni a Statuto ordinario (competenza legislativa concorrente ex art. 122 Cost.) e alle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome. E’ ragionevole dunque ipotizzare che al momento della convocazione dei comizi elettorali le Regioni si troveranno, a seconda dei casi, in una delle seguenti situazioni: 1. prive di normativa elettorale regionale; 2. dotate di normativa elettorale regionale recante il mero recepimento di quella statale anche con modifiche marginali; 3. dotate di normativa elettorale regionale recante modifiche sostanziali alla disciplina statale. L’elezione del consiglio regionale, nelle Regioni dove non è ancora stata definita una disciplina regionale propria, avviene con il sistema elettorale previsto dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43. Si tratta di un sistema misto (proporzionale con un premio di maggioranza variabile) congegnato in maniera tale che, in ogni caso, la coalizione vincente disponga in Consiglio di una maggioranza di seggi non inferiore (a seconda dei casi) al 55 o al 60%. Regioni a statuto ordinario prive di legge elettorale propria sono, allo stato, la Basilicata, l’Emilia-Romagna, la Liguria, la Lombardia, il Molise, il Piemonte, l’Umbria e il Veneto. Orbene, non vi è dubbio che per tali Regioni, stante la vigenza della legislazione statale, la responsabilità gestionale del procedimento elettorale venga assunta – analogamente a quanto verificatosi in occasione delle elezioni regionali del 2005 – dagli organi dello Stato, cui obbligatoriamente compete l’applicazione delle leggi statali. Rebus sic stantibus analoga appare la situazione delle Regioni Calabria, Abruzzo e Lazio che risultino dotate di una propria normativa elettorale recante il mero recepimento di quella statale e con modifiche marginali. Infatti, “se la Regione fa propria con un atto di recepimento la normativa statale attualmente vigente, non sembrano emergere particolari ostacoli, almeno in questa fase di prima applicazione, affinché l’apparato organizzativo statale continui a gestire, come di consueto, anche il turno elettorale della primavera del 2005”. Tuttavia in occasione delle elezioni del 2005, le Regioni dotate di normativa elettorale recante modifiche marginali rispetto a quella statale, hanno dovuto stipulare intese con le prefetture, per pianificare le modalità della collaborazione sul piano tecnico e organizzativo. Tutt’altro discorso, invece, in presenza di modifiche sostanziali alla disciplina statale, che allo stato riguarda Campania, Marche, Puglia e Toscana, ma che pure è suscettibile di rapida estensione anche ad altre regioni, stante l’attività legislativa in via di definizione presso diversi consigli regionali: la collaborazione del ministero dell’Interno tende a ritrarsi in ragione del fatto che gli uffici statali si troverebbero ad applicare una nuova normativa avente ricadute procedurali del tutto diverse. Quanto più la legge regionale è sistematicamente autonoma, tanto più è necessario che la Regione si assuma in proprio la responsabilità della sua applicazione. Si appalesa pertanto la necessità di definire ex ante le modalità – ovviamente differenziate, a seconda del regime giuridico elettorale operante nelle singole Regioni – con le quali le singole amministrazioni potranno operare, nel rispetto dei principi di leale collaborazione, per il regolare svolgimento del procedimento elettorale del 2010. Alcuni profili possono essere agevolmente individuati. Innanzitutto, per le Regioni con una propria disciplina elettorale, restano di competenza statale alcuni adempimenti sui quali non sembra possibile intervenire con legge regionale, basti pensare alla revisione delle liste elettorali e alla garanzia della sicurezza delle operazioni. Ulteriori competenze sono spesso attribuite a organi statali dalle leggi regionali. Tanto si è verificato con riguardo all’attività degli uffici elettorali circoscrizionali e centrali per l’ammissione delle candidature e per la proclamazione dei risultati. Per quanto attiene agli adempimenti in carico agli organi giudiziari, nella pratica non vi sono mai stati problemi, e tuttavia può essere utile specificare se il loro intervento sia da ritenere dovuto istituzionalmente, in quanto organi del potere giudiziario, anche in applicazione delle leggi regionali, oppure se sia necessaria un’intesa per il loro avallo da parte delle Regioni. E’ ragionevole ritenere che il ministero dell’Interno possa intervenire nella redazione di manuali di istruzioni e pubblicazioni sulla base della normativa elettorale cedevole, e diramare circolari attinenti ad aspetti del procedimento elettorale comuni a tutte le regioni (per esempio, operazioni di raccolta di firme). Il ministero potrà provvedere altresì a verificare le operazioni di stampa delle schede che, pur elaborate conformemente alla legge regionale, saranno comunque stampate dalle prefetture. Nelle esperienze precedenti, inoltre, è stato necessario ricorrere all’organizzazione e alle competenze degli uffici periferici dello Stato, ed in particolare delle prefetture, sia per l’utilizzo del materiale di proprietà dello Stato che per la predisposizione e la distribuzione di schede, manifesti e altro materiale. Spesso anche per la tradizionale raccolta dei dati elettorali durante le operazioni di voto e di scrutinio e, a volte, per curare i rapporti con i Comuni. Al di fuori di queste fattispecie, secondo la pacifica interpretazione della disciplina costituzionale applicata nelle precedenti elezioni regionali, tutti gli adempimenti e tutte le spese del procedimento elettorale sono a carico delle regioni interessate. Pertanto, per le regioni che intendano dotarsi di una legge elettorale divergente rispetto a quella nazionale, si prefigura un’intensa attività preparatoria e gestionale, da devolvere ad un apposito ufficio elettorale regionale dotato delle professionalità e delle competenze necessarie (come già hanno fatto alcune Regioni), al quale rimettere, tra i tanti onerosi compiti, anche tutti i problemi applicativi (e che in Calabria potrà anche gestire le elezioni primarie previste da una apposita legge regionale). Infatti, onde fugare in radice qualunque sospetto di indebite ingerenze è presumibile che il ministero dell’Interno si astenga dall’interpretare e dall’applicare la normativa elettorale regionale con tutte le conseguenze sul piano tecnico ed organizzativo che tale indirizzo ministeriale, ormai consolidato, si porta dietro.

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