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CATANZARO  – La Corte Costituzionale ha bocciato una serie di articoli della legge regionale n. 47 del 23 dicembre del 2011 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2012). In particolare la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 16, 26, 32, 50, 52 e 55. Tra le norme bocciate c’è anche quella relativa alla dirigenza e all’ordinamento degli uffici del Consiglio regionale, ed in particolar modo alla parte che stabiliva che il trattamento economico dei dirigenti di Area funzionale sia definito dall’Ufficio di Presidenza. «In assunto del ricorrente – è scritto nella sentenza – la norma regionale consentirebbe all’Ufficio di presidenza del consiglio regionale di derogare alle disposizioni del contratto nazionale di lavoro del personale dirigente delle Regioni e delle autonome locali in materia di determinazione del trattamento economico, così ponendosi in contrasto con le disposizione del titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 che obbligano al rispetto delle previsioni contrattuali e delle procedure da seguire in sede di contrattazionale collettiva». La Consulta ha bocciato anche l’art.55 relativo al Piano di stabilizzazione del personale appartenente alla categoria dei lavoratori socialmente utili. In particolare, il comma 1 riproduce la disposizione già contenuta «nell’art.16 – è scritto nella sentenza – della legge regionale della Calabria n. 34 del 2010, modificando il termine finale per l’attuazione del piano di stabilizzazione precedentemente previsto (31 dicembre 2011), che viene posticipato al 31 dicembre 2014. «In proposito – prosegue la sentenza – il ricorrente sottolinea di aver già imputato l’art. 16 della citata legge regionale nella parte in cui fissava al 31 dicembre 2011 l’attuazione del piano regionale di stabilizzazione del personale appartenente ai lavoratori socialmente utili». Altra norma che ha avuto lo stop della Consulta è quella relativa all’incremento da una a tre delle sezioni tecniche della Stazione Unica Appaltante (Sua) e che, introducendo il comma 4/bis nel medesimo art.1, dispone che per ogni sezione tecnica è previsto un dirigente equiparato a quello di servizio della Giunta regionale. «Nessuna indicazione – è scritto nella sentenza – contiene la norma impugnata sui mezzi per fare fronte alle maggiori spese derivanti da tale incremento»

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