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IL Tar di Basilicata “sblocca” le pale eoliche di Montocchio, che tanto avevano fatto discutere, non solo i sostenitori del cosiddetto eolico “selvaggio”, ma anche i cittadini della zona, e che era stato al centro di numerose denunce. Giunge così al termine (almeno per ora) la controversa vicenda che in aula ha visto opporsi la società Wecaspa srl al Comune di Potenza.

La titolare dell’impianto che, avendo una potenza di 200 kilowatt, era stato soggetto alla sola procedura abilitativa semplificata ha fatto ricorso al Tribunale amministrativo, dopo che, l’ufficio tecnico del Comune, quasi due anni dopo, revocava l’autorizzazione, in autotutela. La motivazione dell’amministrazione è stata questa: un pericolo di pubblica incolumità derivante dalla possibile rottura accidentale delle braccia rotanti della pala, con la possibilità che queste fossero finite sulla ex strada statale 7.

Prima di arrivare davanti ai giudici amministrativi, la società aveva provato a dimostrare che il rischio prospettato fosse minimo, proponendo degli interventi destinati a ulteriormente la possibilità. Con tanto di relazione tecnica che però non è basata a far cambiare idea agli uffici comunali del capoluogo.

Davanti al Tar, il Comune ha sostenuto la violazione delle previsioni del Piano d’indirizzo energetico regionale. Per la Wescapa – rappresentata legalmente dagli avvocati Carmine Bercivenga e Vittorio Micocci – una “falsa violazione della legge” e “l’eccesso di potere”. E alla fine – con una sentenza non scontata – il Tar ha riconosciuto le ragioni della società, annullando la revoca dell’autorizzazione. Per i giudici amministrativi, infatti, il provvedimento adottato dagli uffici comunali era carente nelle motivazioni, sia sotto il profilo dell’interesse pubblico e che di quello privato della ricorrente.

Il Piear, infatti, stabilisce requisiti tecnici minimi, rispetto alla distanza dalle strade, solo per gli impianti superiori ai 200 Kw.

Tanto più che – sostiene sempre il Tar – non emerge nessuna violazione della circolare comunale a cui gli uffici tecnici hanno fatto riferimento, in quanto è stata emanata ben oltre che fosse decorso il termine valido per Procedura autorizzativa semplificata.
“Nel caso di specie – si legge nella sentenza – tali interessi pubblici e privati non sono stati minimamente considerati da parte resistente, la quale si è limitata a paventare la sussistenza di possibili rischi per la pubblica incolumità, senza neppure tenere conto alcuno dell’effettiva incidenza probabilistica di eventi di tal genere, e soprattutto della possibilità di adottare misure di mitigazione, quali accorgimenti tecnici e maggiore frequenza e puntualità degli interventi di manutenzione, idonee a contemperare e raccordare le basilari esigenze di tutela della sicurezza con l’interesse pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili e con l’interesse privato alla prosecuzione dell’iniziativa imprenditoriale già intrapresa.

In tal senso, va anche rilevato che la società ricorrente, sebbene soltanto successivamente all’adozione del provvedimento impugnato, ha prodotto all’Amministrazione comunale un’articolata relazione tecnica relativa a tali aspetti, che, in ragione delle evidenziate peculiarità del caso concreto, avrebbe dovuto formare oggetto di adeguata valutazione”.

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