La Corte di Cassazione
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Triplice assoluzione in Cassazione per alcuni articoli del Quotidiano del Sud, in merito al caso riguardante alcune critiche rivolte all’ex presidente del Tribunale del Riesame di Potenza, Gerardina Romaniello. Ripristinata la libertà di stampa sui fatti collegati all’inchiesta sulla cardiochirurgia del San Carlo
SONO legittime le critiche rivolte dal Quotidiano del Sud all’ex presidente del Tribunale del Riesame di Potenza, Gerardina Romaniello, in alcuni articoli pubblicati tra marzo e giugno del 2019.
Lo ha stabilito, in via definitiva, la Corte di cassazione confermando l’assoluzione dello scrivente, Leo Amato, autore degli articoli incriminati, e dell’ex direttore responsabile del Quotidiano del Sud, e attuale condirettore dell’edizione calabrese de L’Altravoce-Il Quotidiano, Rocco Valenti, entrambi assistiti dagli avvocati Paolo Greco ed Emilia Spadafora.
CASO ROMANIELLO, LA CASSAZIONE
La quinta sezione della Corte, presieduta da Rosa Pezzullo, ha respinto il non comune ricorso del sostituto procuratore generale di Catanzaro, Raffaella Sforza, contro una duplice assoluzione, quella che in gergo viene chiamata una «doppia conforme».
Per i giudici di piazzale Cavour, infatti, i colleghi della Corte d’appello del capoluogo calabrese avevano già fatto «buon governo» dei principi in tema di di diritto di cronaca e diritto di critica a marzo dell’anno scorso. Bocciando a loro volta, al termine di un impegnativo processo di secondo grado, il ricorso della pubblica accusa contro un’assoluzione per le medesime contestazioni. Un’assoluzione “originaria” pronunciata a novembre del 2021 dal Tribunale di Cosenza, competente in quanto luogo di stampa del Quotidiano, contro la quale avevano fatto ricorso la procuratrice aggiunta di Cosenza, Marisa Manzini, e la stessa Romaniello.
DIRITTO DI CRITICA
«Non può disconoscersi il tratto saliente dell’attività giornalistica in un sistema democratico, fondato sulla libertà di manifestazione del pensiero, sancita dall’articolo 21 della Costituzione, non potendosi svilire, limitandolo alla esposizione dei fatti e alla loro puntuale, esatta riproduzione, il diritto di critica del giornalista, al quale non può negarsi il diritto di ricercare e di riferire al lettore legami, rapporti e relazioni, dirette o indirette, immediate o mediate, quando questi elementi risultino oggettivamente sussistenti».
Questo uno dei passaggi salienti delle motivazioni del verdetto della Cassazione a firma del relatore, Alfredo Guardiano, che sono state depositate nei giorni scorsi.

LE MOTIVAZIONI
La Corte ha evidenziato che la stessa procura generale di Catanzaro nel suo ricorso aveva «implicitamente» ammesso «la sussistenza del requisito della verità delle notizie riportate e dell’interesse pubblico alla conoscenza delle notizie stesse». Pertanto ha limitato il suo scrutinio alle doglianze i tema di «continenza» degli articoli contestati, per aver accostato la vicenda giudiziaria dei tre cardiochirurghi del San Carlo di Potenza accusati della morte di una paziente, Elisa Presta, ai fatti costati a Romaniello la censura del Csm.
In particolare il colloquio con la direttrice di Basilicata24, Giusi Cavallo, in cui le aveva manifestato il suo interesse ad amplificare il racconto giornalistico della vicenda dei tre cardiochirurghi «per ragioni di interesse personale».
«Vale a dire come strumento di pressione», sottolinea la Cassazione. Per propiziare l’epilogo migliore del contenzioso tra il marito, collega dei tre cardiochirurghi, e l’azienda ospedaliera.
IL CANONE DELLA CONTINENZA
«Il requisito della continenza – aggiungono i giudici del “Palazzaccio” – non può essere evocato come strumento oggettivo di selezione degli argomenti sui quali fondare la comunicazione dell’opinione al fine di costituire legittimo esercizio del diritto di critica, selezione che, invece, spetta esclusivamente al titolare di tale diritto, giacché altrimenti il suo contenuto ne risulterebbe svuotato, in spregio del diritto costituzionale di cui all’articolo 21 della Costituzione. Il rispetto del canone della continenza esige, invece, che le modalità espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell’informazione, e non si traducano, pertanto, in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Pertanto, il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenuto comunicato».
CASO ROMANIELLO E ARTICOLI “INCRIMINATI”
«Dovendosi avere riguardo alla forma comunicativa ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenuto comunicato – prosegue la sentenza appena pubblicata – , non si può negare che le modalità espressive dispiegate negli articoli “incriminati” siano state proporzionate e funzionali alla comunicazione dell’informazione, non traducendosi in espressioni gravemente infamanti e inutilmente umilianti, tali da trasmodare in una gratuita aggressione del soggetto criticato, apparendo, piuttosto, in considerazione del complessivo contesto in cui si è realizzata la condotta, della natura dell’attività giornalistica e della particolare qualità della parte civile, assolutamente pertinenti al tema in discussione e proporzionate al fatto narrato ed al concetto critico espresso».
LA NON PERTINENZA DI ULTERIORI RILIEVI
La Corte ha ritenuto «non pertinenti», poi, gli ulteriori rilievi su questioni affini a quelle tuttora al vaglio del Tribunale del capoluogo calabro in un distinto, difficile processo nato dalle rimostranze di Romaniello. Dopo un’iniziale richiesta di archiviazione dei pm. Un processo, quest’ultimo, in cui è imputato l’autore degli articoli appena “approvati” dalla Cassazione, che è sempre lo scrivente, ed è stata già formalizzata la rinuncia alla prescrizione da parte sua e della collega giornalista Cavallo. A fronte dei ritardi accumulati fin dalle prime udienze del dibattimento per motivi non imputabili alla loro condotta.
ROMANIELLO A SALERNO
In seguito all’emergere delle vicende costatele la sanzione disciplinare, nel 2016, Romaniello ha chiesto e ottenuto di trasferirsi a Salerno, dove dalla scorsa estate dirige l’ufficio gip. Un incarico alquanto delicato, il suo, data la competenza per legge degli uffici giudiziari salernitani su tutte le indagini sui magistrati della Corte d’appello e dei tribunali del distretto catanzarese (Paola, Castrovillari, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Vibo Valentia e Catanzaro).
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