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Il tracciato della Dorsale

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POTENZA – Rischia di dover ripartire da zero il progetto della strada delle royalty: la Dorsale trasversale di collegamento “Costa Jonica – Matera – Val d’Agri – Golfo di Policastro.

E’ questo l’effetto dei rilievi formulati dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) alla gara bandita a dicembre dell’anno scorso dalla capitale petrolifera della Val d’Agri, il Comune di Viggiano, «per l’appalto del servizio di architettura e ingegneria per la progettazione studio di fattibilità tecnico ed economica» dell’opera, del valore complessivo stimato di 262 milioni di euro, che consiste in una galleria di oltre 7 chilometri per collegare l’autostrada A2 con la strada statale Fondo Val d’Agri, più lavori di messa in sicurezza di quest’ultima e potenziamento del raccordo che attraverso la strada provinciale Saurina porta alla statale Basentana.

Dunque una prima commessa da 925mila euro più Iva, di cui 585mila per il progetto preliminare e i rilievi e 340mila euro di «relazione geologica, sondaggi e prove di laboratorio». Il tutto finanziato con i soldi già stanziati dalla Regione Basilicata, attingendo alle royalty per il petrolio e il gas estratto da Eni e Shell in Val d’Agri, destinate al Programma operativo Val Agri. Vale a dire il 30% del 7% del valore del greggio estratto, che la Regione incassa annualmente dalle compagnie ma è tenuta a restituire ai 35 comuni dell’area delle estrazioni nella forma dei «programmi negoziati» per lo sviluppo del territorio.

Il presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, ha riscontrato una serie di criticità nella gestione della gara che gli erano state sottoposte da Inarcassa, la cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti.
Ad avviso degli architetti, infatti, sarebbero stati sottostimati i compensi professionali dovuti, a causa di una sottostima complessiva della base d’asta.

«Sarebbero stati pubblicati – riepiloga l’Anac – soltanto i calcoli relativi agli interventi relativi agli adeguamenti dei tratti esistenti, tratti ex novo in trincea, tratti ex novo in rilevato, tratti in galleria». Il tutto «mentre non sarebbero stati resi noti i calcoli delle prestazioni relative agli svincoli e raccordi stradali, potenziamento viario per Matera, rilievi, piani particellari espropri (grafico e descrittivo); campagna, relazione geologica prove di laboratorio che, a detta del segnalante, rappresentano circa la metà dell’intera base di gara».

Nelle sue controdeduzioni il Comune di Viggiano non avrebbe offerto i chiarimenti richiesti. Pertanto Busia ha convenuto con Inarcassa che «non si è dato conto negli atti di gara del procedimento attraverso il quale si è giunti alla definizione dei corrispettivi da porre a base di gara né se le tabelle ministeriali sono state assunte a primo parametro di riferimento per il calcolo dei corrispettivi». Una violazione del Codice dei contratti pubblici, come pure del «principio di trasparenza degli atti di gara» e di quello dell’«equo compenso.

A mettere a rischio il prosieguo della gara per lo studio di fattibilità, ad ogni modo, sarebbe un secondo rilievo mosso da Inarcassa al bando, che prevedeva che i partecipanti dimostrassero l’«avvenuto svolgimento negli ultimi cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando di gara di due servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (…), relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori a cui si riferiscono i servizi da affidare (…), per un importo totale, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferite a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento».

La Cassa di ingegneri e architetti, quindi, si sarebbe spinta ben oltre le materie d’interesse previdenziale. Per segnalare che a distanza di un mese dalla pubblicazione del bando la stazione appaltante avrebbe fatto un’apparente retromarcia sul punto, pubblicando, come da prassi, le cosidette “Faq”. Vale a dire le risposte a una serie di domande che le erano state rivolte. Risposte in cui gli anni di riferimento per dimostrare l’esperienza pregressa diventano 10.

«La stazione appaltante – si legge nella delibera dell’Anac appena pubblicata – non si è limitata dunque a rendere chiaro e comprensibile il significato del testo del disciplinare bensì ha attribuito alla disposizione (…) un significato ed una portata diversa di quella che risulta dal testo stesso, introducendo elementi di perplessità dell’azione amministrativa in contrasto con il principio di buona amministrazione».

Secondo l’Anticorruzione, insomma, la stazione appaltante «avendo mutato le prescrizioni del disciplinare, ha determinato una modifica ex post della disciplina di gara, non accompagnata da forme di pubblicazione coerenti» al principio di trasparenza e par conditio tra operatori interessati. Mentre avrebbe dovuto «quantomeno prorogare i termini per la ricezione delle offerte oltre che quelli per la prima seduta pubblica per la apertura delle buste, in modo da consentire a tutti gli operatori economici interessati alla competizione di prenderne conoscenza ai fini della partecipazione alla gara».

«Infatti l’elusione degli oneri di pubblicità degli atti di gara, posti a garanzia del principio del favor partecipationis e dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale – prosegue l’Anac -, potrebbe aver impedito la partecipazione di un più elevato numero di concorrenti, atteso che le offerte presentare erano soltanto tre».

Perentorio, pertanto, il giudizio finale di Busia, per cui «in assenza di una apposita rettifica/proroga da parte della stazione appaltante, la procedura di gara non può ritenersi conforme alla disciplina di riferimento (…)», e «la possibilità di perdita del finanziamento sollevata dalla stazione appaltante come motivo di mancata ripubblicazione del disciplinare di gara, non costituisce una ragione per un superamento delle garanzie a tutela della trasparenza, concorrenza e par condicio tra i concorrenti e per non rendere conforme la procedura di gara ai principi di trasparenza e massima partecipazione imposti (…), considerato che le irregolarità nella procedura di gara potrebbero condurre anche alla revoca o recupero del finanziamento».

Altri due rilievi di minore gravità formulati da Inarcassa, e riscontrati dall’Autorità, riguardano la mancata richiesta di informazioni sull’assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria per i progettisti, e l’«erronea richiesta» di una fideiussione da 18.600 euro a garanzia delle offerte presentate. Una somma, quei 18.600 euro, calcolata sulla base d’asta senza una preventiva decurtazione della stessa del valore degli incarichi di progettazione.

Un ultimo rilievo, infine, riguarda il documento preliminare di progettazione redatto dal responsabile dell’appalto che «non indica né gli “elaborati grafici e descrittivi da redigere” e neppure le “fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento” bensì afferma che “gli elaborati necessari saranno indicati dal responsabile del procedimento in sede di conferimento dell’incarico».

Di qui l’appello al Comune di Viggiano «a voler tener conto, anche per il futuro, di quanto specificamente dedotto e rilevato nella presente nota». Agli inizi di luglio l’amministrazione comunale aveva comunicato all’Anac che erano tre le offerte pervenute ed era stata già nominata la commissione per valutarle.
l.a.

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