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La vetta dell'antenna a Matera

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POTENZA – Il consiglio comunale di sabato scorso, si era chiuso con la palla che era passata al Tar dopo il ricorso alla sospensione presentato dalla Cellnex Italia Spa, che aveva installato l’antenna 5G in via Gravina a Matera. E il Tribunale amministrativo regionale, lunedì si è espresso dando torto al Comune e accogliendo la richiesta di annullamento dell’ordinanza di sospensione dei lavori che l’amministrazione comunale aveva emesso il 21 dicembre scorso. Nodo del contendere secondo l’Ufficio legale del Comune è stata la mancata formazione del silenzio-assenso: «Non essendo la stessa titolo idoneo a legittimare tale intervento, ritenendosi, viceversa, necessario apposito titolo autorizzatorio da parte dell’ente comunale, oltre che del necessario espresso parere da parte dell’organismo competente Arpab da rilasciarsi nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica richiesto».

Di diverso avviso il Tar che nella sentenza spiega che il ricorso è fondato perchè: «l’istanza presentata è stata espressamente qualificata come istanza unica e ad essa è stata anche allegata l’asseverazione di conformità dell’opera agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, al regolamento edilizio vigente e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia».

L’istanza risale al 25 marzo scorso. La sentenza del Tar inoltre chiarisce che «il Comune di Matera nulla ha obiettato o richiesto nei termini previsti, neppure in relazione ai profili edilizi e urbanistici, attestando piuttosto, in data 22 giugno 2023, l’intervenuto conseguimento di ‘tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’antenna dell’impianto di telefonia mobile. Di conseguenza – conclude il Tar – può dirsi perfezionata la fattispecie di silenzio assenso prevista che al comma 10 prevede che ‘Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali”. Al Comune anche il pagamento di 2000 euro di spese.

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