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«Venerdì la Giunta regionale ha approvato il nuovo disciplinare del bonus gas. Tra le principali novità c’è il conguaglio, tanto atteso, che sarà erogato nei prossimi quattro mesi. Poi il ricalcolo del bonus in caso di cambio di compagnia, il recupero del bonus se le società di vendita hanno iniziato tardivamente l’invio dei flussi e anche la comprensione dell’Iva nel beneficio per i lucani. Si tratta di una misura epocale, che ha avuto una eco mediatica europea e che continuiamo a migliorare in base ai feedback che ogni giorno i lucani ci inviano.

E che continueremo a migliorare. Con una prossima delibera ci sarà anche la nuova percentuale di risparmio energetico, che sarà abbassata rispetto alla prima indicazione. Il bonus gas dura il tempo delle concessioni e quindi i nove anni previsti e quelli che verranno. C’è chi vuole cancellarlo, dopo averlo svuotato la card carburante, che oggi avrebbe dato un sollievo a tutte le famiglie lucane, mentre invece il centrodestra di governo vuole difendere e potenziare il bonus gas. Dopo 20 anni di nulla, i lucani hanno finalmente iniziato a ricevere i benefici derivanti dalle attività estrattive in Basilicata. Dopo il gas, toccherà all’acqua. E in futuro all’energia elettrica. Stiamo restituendo ai lucani le risorse del territorio lucano. Questo è il vero cambiamento». Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Ad ulteriore chiarimento, la Regione indica anche le domande più frequenti alle quali gli uffici hanno dato risposta.

FAQ NUOVO DISCIPLINARE BONUS GAS

Cosa accade se ho ricevuto un contributo inferiore al consumo effettivo?

Le società di vendita sono tenute, nel periodo intercorrente tra il 01/11/2023 e il 31/03/2024, e nello stesso periodo negli anni successivi ad effettuare il conguaglio delle fatturazioni emesse per l’anno termico di riferimento (2022/2023).

Se ho avuto un contributo inferiore rispetto al consumo effettivo e cambio società di vendita nell’anno termico, cosa accade?

Qualora l’utente abbia cambiato la società di vendita precedente, il cui contratto è stato risolto dal beneficiario, nell’anno termico di riferimento, la società uscente è tenuta ad eseguire un conguaglio del bonus tra il consumo stimato e l’effettivo del proprio periodo di competenza e a contabilizzarlo in una fattura da emettere all’utente secondo le tempistiche previste per il conguaglio a credito/conguaglio a debito di seguito definite

Qual è la percentuale di risparmio che devo osservare?

A decorrere dall’anno termico 2023-2024 i beneficiari sono tenuti a conseguire un risparmio di gas determinato da una futura DGR

Cosa accade se ho avuto un contributo maggiore di quanto effettivamente consumato?

Le società di vendita sono tenute ad effettuare il conguaglio delle fatturazioni emesse per ciascun anno termico, in primis per l’anno termico 2022/2023 nel periodo intercorrente tra il 01/04/2024 e 31/08/2024 (stesso periodo negli anni termici successivi) soltanto per i beneficiari del contributo previsto dalla L.R. 28/2022 per i quali il valore del Consumo Mensile di cui all’art. 7 del Disciplinare è superiore al consumo effettivo rinvenuto nel medesimo periodo e ad inserirlo nella prima fatturazione utile secondo la normale periodicità di fatturazione di ogni singolo cliente.

Cosa accade per il periodo in cui avevo il “semaforo rosso”?

Gli utenti che hanno ripresentato entro il 30/11/2023 una domanda che fino al 31.12.2022 riportava il semaforo rosso avranno diritto al contributo per i mesi antecedenti la data di presentazione della domanda a decorrere dal 01 ottobre 2022

Cosa accade se le società di vendita hanno iniziato tardivamente l’invio dei flussi rispetto al mese di ottobre 2022?

Dovranno recuperare per i loro clienti il contributo per i mesi antecedenti a decorrere dal 01 ottobre 2022.

Il contributo deve comprendere il valore dell’Iva?

Sì.

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