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L'impianto di smaltimento rifiuti di San Nicola di Melfi (PZ)

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Una sentenza del Tar Basilicata sul termovalorizzatore di San Nicola di Melfi

MELFI (PZ) – La sola residenza nel Comune vicino a quello dove sorge un impianto di smaltimento dei rifiuti non è sufficiente a legittimare un ricorso se non se ne provano anche i danni. A dirlo è una sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (Sezione prima) sul termovalorizzatore di San Nicola di Melfi.

 Erano undici i ricorrenti, difesi dall’avvocato Domenico Di Ciommo, contro il rilascio alla Fenice Ambiente srl, oggi Rendina Ambiente srl, dell’autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio di una piattaforma per il trattamento dei rifiuti. La società – costituitasi in giudizio a differenza di Regione Basilicata, Provincia di Potenza e Comuni di Melfi e Lavello –  ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ritenendolo infondato.

Secondo il Tar Basilicata, il “ricorso sarebbe inammissibile per carenza di legittimazione a ricorrere. In particolare – si legge nella sentenza –, in materia ambientale il solo fatto di essere cittadini residenti in un comune limitrofo a un impianto di trattamento di rifiuti non sarebbe sufficiente a integrare una posizione differenziata e qualificata idonea per proporre il ricorso”.

Nella sentenza si spiega che “l’eccezione coglie nel segno” dal momento che “i ricorrenti hanno fatto valere la residenza nell’area ove insiste l’inceneritore, allegando i rispettivi certificati. La residenza, quindi, comproverebbe quello stabile collegamento con la zona interessata dall’intervento che la giurisprudenza amministrativa ritiene necessaria per attribuire ai privati la legittimazione ad impugnare gli atti amministrativi incidenti sulla medesima zona”. Ma il Collegio giudicante (presidente Giuseppe Caruso), facendo leva su “un condivisibile indirizzo giurisprudenziale”, ritiene il contrario e cioè “che il semplice collegamento del proprietario con la zona oggetto di intervento debba essere integrato con la dimostrazione di effetti negativi, sotto il profilo giuridico ed economico, a carico della fruibilità del bene che si assume lesa”; il precedente giuridico riporta a una sentenza del Consiglio di Stato del 2012.

Un’altra sentenza del Cds (2016) suggeriva che “il mero criterio” della vicinanza “non può” da solo legittimare il ricorso, “dovendo pur sempre il ricorrente fornire la prova concreta” del “deprezzamento del valore del bene o della concreta compromissione del diritto alla salute ed all’ambiente”. E ancora: “Nel caso qui esaminato i ricorrenti hanno solo provato di essere residenti. Non può essere la residenza in un Comune, sprovvista di qualsiasi altro riferimento, l’unico elemento” a motivare il ricorso. “In particolare – scrivono ancora i giudici amministrativi rifacendosi ad altre 3 sentenze del Consiglio di Stato e ad una del Tar Umbria –, la mera vicinanza di un fondo a una discarica o ad un impianto di trattamento di rifiuti non legittima di per sé il proprietario” a rivolgersi alla giustizia, dal momento che è “necessaria anche la prova del danno”.

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