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POTENZA – Illegittime quattro delle ventuno designazioni all’interno della Commissione pari opportunità. Lo ha stabilito il Tar della Basilicata che ha accolto il ricorso di Morena Rapolla, assistita dall’avvocato Donatello Genovese, e dell’Arci contro la nomina, da parte del consiglio regionale, della Commissione regionale di pari opportunità. Rapolla, candidata alla Crpo, era stata esclusa dalla composizione dell’organismo decisa dall’assemblea regionale il 20 ottobre del 2019. La sentenza dispone l’annullamento del decreto di nomina per Giuseppina Anna Selvaggi, dell’associazione Senior Italia Federanziani; Eugenia Rosaria Lucia Lasorella,

ell’associazione International Inner Wheel – Club di Potenza; Romina Giordano, dell’associazione Amici del Cuore di Potenza; Antonella Viceconti, dell’associazione Cif Centro Italiano Femminile – Presidenza Provinciale di Potenza (che non si erano costituite in giudizio).

Il tribunale regionale ha stabilito che “il potere di nomina dei componenti della Crpo, pur caratterizzato da lata discrezionalità e non connotato in senso strettamente comparativo, presuppone comunque il preliminare riscontro dei requisiti di natura soggettiva (relativi ai candidati) e oggettiva (relativi alle associazioni designanti) prescritti dall’avviso pubblico”.

A nessuna delle interessate è stato contestato il requisito della professionalità, che secondo la corte è accertata per tutte le persone nominate. Viceversa, è stato contestato il criterio della rappresentatività: in tre casi per la consistenza numerica delle associazioni di provenienza che la corte ha considerato non accertabile per una delle nominate e in difetto per altre due, dato il numero d’iscritti; per le finalità dell’associazione, in un quarto caso, perché sarebbero “prive di qualsiasi specifica afferenza con i prescritti obiettivi di “crescita culturale, politica e sociale della donna”.

Non è stata invece accolta la richiesta di risarcimento danni perché “formulata in termini del tutto generici e sprovvista di qualsivoglia corredo probatorio”, è scritto in sentenza. Perciò il Tar Basilicata annulla la nomina da parte del consiglio regionale (nella parte relativa al ricorso) e condanna la Regione Basilicata al pagamento delle spese giudiziarie a favore dei ricorrenti, quantificate in 3.000 euro.

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