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Il Tar di Catanzaro

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CATANZARO – «NON ci fermiamo di fronte al rigetto da parte del Tar del nostro ricorso in merito all’assegnazione dei finanziamenti regionali per la cultura: le attività promosse dalla Esse Emme Musica coniugano da sempre turismo e cultura, ed è doveroso, soprattutto nei confronti dei nostri primi sostenitori, gli spettatori, proseguire rivolgendoci al Consiglio di Stato, in questa battaglia contro lo spirito clientelare che sembra perseverare nelle stanze di potere».

Il promoter catanzarese Maurizio Senese non ci sta e per tramite dell’avvocato Francesco Pitaro, si rivolge ai giudici di Palazzo Spada, per chiedere la riforma dell’ordinanza con cui il Tar ha detto “no” all’istanza cautelare presentata per sospendere e annullare in toto l’impianto di decreti, bandi e graduatorie del Dipartimento Turismo e Beni Culturali della Regione Calabria che ha ripartito i fondi per i grandi eventi (in particolare, quelli relativi all’Azione 1 – Tipologia A). Una graduatoria che ha mietuto due vittime eccellenti: l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, con il suo “Settembre al Parco” e, appunto, la Esse Emme Musica con la Summer Arena, entrambe escluse per avere ottenuto un punteggio inferiore al minimo richiesto di 60 (in particolare, a Senese sono stati attribuiti prima 48,38 punti, poi divenuti 49,25 in seguito a istanza di riesame).

Una selezione che secondo l’avvocato Pitaro, «è completamente illegale e caratterizzata da evidenti e macroscopiche violazioni». Così evidenti che oltre ad appellarsi al Consiglio di Stato, il gruppo di Senese ha depositato un esposto/denuncia alla Procura della Repubblica di Catanzaro – affinché gli organi inquirenti facciano luce su tutta la procedura – e ha richiesto l’intervento dell’Anac. Alla base delle doglianze, il fatto che nel valutare i vari progetti presentati, la commissione non ha tenuto conto che «l’iniziativa “Eventi d’estate al Summer Arena 2017” – scrive Pitaro – costituisce ormai un brand consolidato e noto in tutto il territorio calabrese e mira proprio al rafforzamento culturale della regione»; e che «nel progetto sono stati previsti 12 concerti serali in cui sono stati messi a confronto diversi generi musicali. Tale iniziativa, per la caratura degli artisti (Nomadi, Nek, Mannarino, Mannoia e tanti altri) ha rafforzato l’offerta musicale in Calabria e si è localizzata all’interno di un territorio di grande valore storico e culturale e turistico come è, per l’appunto, il Comune di Soverato».

Peccato che, secondo la ricorrente, le procedure di attribuzione del punteggio si siano svolte nella più totale illegalità e illegittimità.

In particolare, nella lunga serie di motivi presentata dall’avvocato Pitaro nel ricorso spiccano: «la previsione di macrocriteri generici e indeterminati da parte del bando, che ha permesso alla Commissione di muoversi in totale libertà e arbitrarietà; l’omessa previsione dell’apertura pubblica delle domande; l’illegale composizione della Commissione (formata da persone non competenti e da soggetti individuati in violazione della delibera regionale n. 84/2017, i quali hanno attribuito a ogni candidato lo stesso punteggio) che ha valutato la domanda della ricorrente in soli 41 minuti e 25 secondi; l’assenza totale di motivazione nell’attribuzione dei punteggi; nonché l’illecita negazione dell’accesso alle carte relative alle domande presentate dagli altri candidati».

Illegittimo e illogico viene anche ritenuto il respingimento dell’istanza cautelare da parte del Tar, il quale «pur non negando l’illegittimità della procedura selettiva, ha respinto la domanda cautelare sul presupposto errato e infondato che non vi sarebbe danno grave e irreparabile». Al contrario, sostiene l’avvocato Pitaro, l’esclusione dal finanziamento, riguardante il triennio 2017-2019, impedirebbe alla Esse Emme Musica di svolgere le sue iniziative nei prossimi anni. «Inoltre – aggiunge il legale – per lo svolgimento della Summer Arena 2017 l’impresa ha contratto debiti per mezzo milione di euro, per come si evince dai contratti depositati. La conduzione illegale della selezione – è la conclusione – causa un manifesto danno grave e irreparabile alla ricorrente». Questo non solo perché, essendo fondi a scorrimento, le somme presumibilmente spettanti alla Esse Emme potrebbero finire ad altri, ma soprattutto perché «l’omessa erogazione delle somme dovutele (il bando prevede un finanziamento di 200mila euro per ogni candidato risultato vincitore, ndr), impedirà alla stessa di far fonte ai debiti contratti, e tutto ciò porterà all’avvio di azioni esecutive e di domande di fallimento a suo carico che potrebbero causarne l’estinzione».

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