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Ruggero Pegna

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LAMEZIA TERME “Deve rilevarsi che con riferimento alla domanda principale avanzata dal Ruberto concernente la decadenza del Pegna da consigliere comunale del Comune di Lamezia Terme in seguito alle elezioni comunali del 10.11.2019 e del 24.11.2019, può dirsi cessata la materia del contendere”.

Così il tribunale collegiale di Lamezia – sezione civile – presieduto da Salvatore Regasto, rigetta il ricorso di Vincenzino Ruberto, primo dei non eletti nella lista dell’Udc alle elezioni comunali di novembre 2019 (a sostegno del candidato sindaco Pegna).

Ruberto infatti aveva presentato ricorso contro la delibera 1/2019 del Consiglio comunale (poi sciolto a dicembre 2020 per le note vicende legate al ricorso per brogli elettorali) di convalida degli eletti. Ruberto – assistito dall’avvocato Pasqualino Ruberto – aveva chiesto la decadenza (o la dichiarazione dell’incompatibilità) nei confronti del consigliere comunale Ruggero Pegna.

Ma, nel frattempo, l’11 dicembre 2020 arrivò la decisione del Tar di sciogliere il Consiglio comunale per i brogli elettorali in 4 sezioni in attesa delle nuove elezioni nelle sezioni incriminate (in attesa però del Consiglio di Stato che ha fissato l’udienza il 18 maggio prossimo). Secondo Vincenzino Ruberto, Pegna non poteva ricoprire la carica di consigliere comunale poiché prima della convalida di dicembre 2019, Pegna avrebbe dovuto saldare alcune cartelle di pagamento in favore del Comune di Lamezia. Pagamenti che sarebbero avvenuti dopo la convalida della sua elezione, secondo il ricorrente, per il quale non era possibile alcuna sanatoria né alcun pagamento “postumo”.

Ma con il sopravvenuto scioglimento del Consiglio comunale per i giudici la “materia del contendere è cessata” poiché il Tar nella sentenza di scioglimento “ha dichiarato l’illegittimità delle operazioni elettorali svoltesi nelle sezioni 2, 44, 73 e 78 per la scelta del sindaco e dei consiglieri del Comune di Lamezia Terme, disponendone l’annullamento con la conseguente rinnovazione delle elezioni nelle anzidette sezioni. Conseguentemente è stato annullato il verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e alla carica di Consiglieri del Comune di Lamezia Terme”.

Inoltre -si legge nella sentenza – “la declaratoria della cessazione della materia del contendere investe anche la domanda subordinata volta all’accertamento della incompatibilità del resistente a rivestire la carica di Consigliere Comunale”, per cui Pegna, “è già decaduto dalla funzione di Consigliere comunale del Comune di Lamezia Terme sicché nessuna conseguente statuizione potrebbe essere adottata dal Tribunale. Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse”.

Per  per quanto attiene alla (presunta) dichiarazione non veritiera rilasciata dal resistente in data 20.12.2019 in ordine alla assenza di cause di incompatibilità con la carica di Consigliere comunale (nella quale, secondo gli assunti del ricorrente, il Pegna avrebbe taciuto l’esposizione debitoria a suo carico confermata anche dalla richiesta di rateizzazione del debito) da cui sarebbe dovuta scaturire la decadenza del resistente dalla carica di consigliere comunale, per i giudici “non può che evidenziarsi che tale ultima norma prevede la perdita dei benefici acquisiti “qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione” e che “tale controllo è un atto proprio della P.A. e ad essa riservato in via esclusiva, essendo la medesima chiamata ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, rimanendo preclusa, nella odierna sede, ogni valutazione in ordine alla eventuale omissione di controllo del Comune di Lamezia Terme che nel caso di specie non è stata nemmeno lamentata dal ricorrente”.

Il commento di Ruggero Pegna

“Finalmente – ha commentato Pegna – si conclude una squallida vicenda che, mio malgrado, mi ha visto coinvolto. Il signor Ruberto ha chiesto la mia incompatibilità diffondendo false notizie su mie presunte posizioni debitorie e mie false dichiarazioni. Il Tribunale, sebbene abbia dichiarato cessata la materia del contendere ha ritenuto tuttavia doveroso entrare nel merito dei fatti contestati, rigettando tutte le argomentazioni prospettate dal signor Ruberto in merito alla mia presunta incompatibilità, scrivendo altresì testualmente: “Va rilevato che le ragioni poste dal Ruberto a fondamento dei ricorsi sarebbero state verosimilmente rigettate, precisando che “le domande del Ruberto, in ogni caso, non avrebbero trovato verosimilmente accoglimento per i motivi illustrati, sicché il ricorrente può essere considerato soccombente virtuale”.

“Esprimendo piena soddisfazione per una sentenza chiara e inequivocabile, che mi ripaga per  le autentiche calunnie ricevute, mi riservo di valutare con il mio avvocato Tiziano Lio, che ringrazio, ogni ulteriore azione in merito a quanto ingiustamente subito”.

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