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Il Comune di Lamezia Terme

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LAMEZIA TERME (CATANZARO) – “Mancata segnalazione della dichiarazione all’autorità giudiziaria, in assolvimento all’obbligo di comunicazioni in capo ai pubblici ufficiali”.

Lo scrivono nero su bianco i commissari prefettizi che guidano il Comune di Lamezia (Giuseppe Priolo, Luigi Guerrieri e Antonio Calenda) i quali hanno inviato ora la segnalazione alla Procura della Repubblica che, invece, avrebbero dovuto inviare ben prima gli uffici comunali di competenza.

Nel fascicolo dell’inchiesta che ha coinvolto 5 consiglieri comunali (all’epoca dei fatti) accusati di falsità ideologica, infatti, c’è anche la segnalazione dei commissari inviata alla Procura. Secondo le accuse, nell’autocertificazione del 20 dicembre 2019, nel momento in cui dovevano essere proclamati consiglieri comunali eletti, i cinque consiglieri (ex ormai da quando il consiglio a dicembre scorso è stato sciolto per brogli elettorali in 4 sezioni) avrebbero attestato falsamente di non trovarsi nelle condizioni ostative di incompatibilità e ineleggibilità alla carica di consigliere comunale, dichiarando in particolare di non aver debiti pendenti nei confronti del Comune di Lamezia, risultando, al contrario, a quella data, debitori verso il Comune (e per tutto ciò per l’ipotesi di reato di falsità ideologica il sostituto procuratore della Repubblica di Lamezia, Marta Agostini, ha spedito (nelle scorse settimane) un avviso conclusioni indagini notificate dalla Guardia di Finanza a Ruggero Pegna, Giancarlo Nicotera, Pietro Gallo, Maria Grandinetti e Alessandra Lucia Cittadino).

Nella segnalazione inviata alla Procura i commissari prefettizi hanno ricostruito l’intera vicenda e quindi tutti i vari passaggi: dalle istanze di accesso avanzate da Vincenzino Ruberto, candidato consigliere Udc primo dei non eletti, alla verifica istruttoria e amministrativa su richiesta al Comune di Ruberto in particolare per la posizione di Pegna, alla prima deliberazione datata 20.12.2019 del Consiglio comunale sulla convalida degli eletti, alla delibera del Consiglio comunale del 23.07.2020 in cui si è ritenuto di non avviare il procedimento di contestazione di incompatibilità e ineleggibilità e quindi di decadenza dei consiglieri essendone venuti meno i presupposti a seguito dell’estinzione del debito dichiarando la ulteriore convalida dei consiglieri comunali.

Nella segnalazione alla Procura anche il procedimento davanti il tribunale di Lamezia (avanzato sempre da Ruberto che aveva chiesto la declaratoria di decadenza per il consigliere Pegna in ragione della non veritiera dichiarazione e della sussistenza della causa di incompatibilità, permanente, a suo dire, anche alla data della seconda delibera del consiglio comunale del 23.07.2020) definito a marzo scorso quando il giudice decise che per effetto dello scioglimento del consiglio comunale è stata dichiarata la materia del contendere.

Proprio a seguito della decisione del tribunale, al Comune veniva trasmessa l’ordinanza del giudice con contestuali ulteriori richieste di Vincenzino Ruberto e che a fronte della citata richiesta è stata quindi disposta dai commissari prefettizi – per come segnalato anche alla Procura – “una verifica del fascicolo e della documentazione di riferimento, che ha permesso di constatare come, in effetti, l’ente abbia avviato e concluso il procedimento amministrativo relativo alla contestazione della causa di incompatibilità del consigliere Ruggero Pegna, solo a partire da maggio 2020 e dopo ripetute richieste formulate da Vincenzino Ruberto. Emerge, dunque, da quanto sopra evidenziato, la necessità – si legge nella segnalazione dei commissari prefettizi alla Procura – di rappresentare a codesta autorità giudiziaria le suddette circostanze che possono integrare fattispecie rilevanti dal punto di vista penale, a tutela del pubblico interesse. Si fa riferimento specifico alla dichiarazione mendace asseritamente resa il 20.12.2019 dal signor Ruggero Pegna rilevata dall’ente solo a seguito dell’avvio, ad istanza di parte, del procedimento di riesame delle condizioni di inesistenza di cause di incompatibilità in capo ai consiglieri comunali, nonché alla mancata segnalazione della dichiarazione stessa all’autorità giudiziaria, in assolvimento all’obbligo di comunicazioni in capo ai pubblici ufficiali”.

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