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COSENZA – La Corte d’Assise di Cosenza ha ordinato ieri la scarcerazione del 38enne paolano Antonio Chianello alias “Parmigiano”, condannato a dieci anni di carcere, lo scorso mese di novembre, per l’omicidio del tassista cosentino Antonio Dodaro, 57enne, colpito da tre fendenti. Chianello, inizialmente accusato di omicidio volontario, ma poi condannato per omicidio preterintenzionale, è difeso dall’avvocato Sabrina Mannarino del foro di Paola.

L’indagato ha beneficiato di una misura meno afflittiva (arresti domiciliari), ma ha lasciato il carcere. L’aggressore, secondo il suo avvocato – ma anche secondo il Pm ed il Giudice – non aveva intenzione di uccidere, avendo peraltro accompagnato la vittima fin sotto l’ospedale.

Le motivazioni della Corte d’Assise ricostruiscono i fatti in modo abbastanza chiaro: «Letta l’istanza avanzata dalla difesa di Chianello Antonio di revoca della misura cautelare in carcere cui è sottoposto, od, in subordine di sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari presso la propria residenza sita in Paola (omissis); premesso che l’istanza perviene dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, emessa l’11 novembre 2021 con cui la Corte, su conforme richiesta del Pm ha riqualificato il reato di omicidio volontario in quello di omicidio preterintenzionale comminando la pena di anni 10 di reclusione; che, invero, ha ritenuto la Corte che l’imputato non volesse uccidere Dodaro Antonio, ma semplicemente ferirlo, animato da un dolo d’impeto, verosimilmente per il rancore che nutriva nei suoi confronti per le insidie ed avances sessuali che la vittima aveva rivolto a Bozzo Virginia; che ha ritenuto la Corte come le modalità dell’accoltellamento mediante la rapida sequenza di tre coltellate, la prima all’addome non particolarmente profonda ed attutita dello spessore dei vestiti, la seconda in regione sovra claveare destra, e la terza in regione del collo, non rivelassero di per sé la volontà omicida, perché per le loro caratteristiche e la loro intensità non azzeravano la vitalità della vittima, che, al cospetto del Chianello continuava a condurre il veicolo senza scendere dallo stesso ed arrestava la marcia dinanzi al pronto soccorso, ove si portava camminando vigile ed orientato; che, peraltro, l’assistenza prestata dall’imputato, alla vittima, che decedeva dopo sei giorni dal fatto, consistita nell’accompagnarlo al pronto soccorso e nel tamponare la fuoriuscita di sangue dal collo stride con l’intenzione omicida e la esclude anche dal punto di vista della possibile rappresentazione dell’evento mortale; che la Corte ha, inoltre, escluso la circostanza aggravante dei motivi futili contestata ed ha concesso all’imputato le circostanze attenuanti generiche anche in ragione dei precedenti penali per fatti risalenti (sino al 2013), non particolarmente gravi, quali furti, ricettazione minaccia e lesione personale; ne consegue che il nuovo quadro delineato dalla Corte di Assise con la sentenza emessa costituisce indubbiamente un elemento nuovo, come tale in grado di ritenere attenuane le uniche esigenze cautelari del pericolo di reiterazione del reato, insieme al decorso del tempo dall’inizio della misura. Le suddette esigenze non possono ritenersi del tutto elise, ma solo attenuate, tenuto conto della gravità del fatto, anche diversamente qualificato e dei precedenti comunque riportati dal Chianello».

Ritiene, dunque, la Corte, che le esigenze cautelari residue possono essere soddisfatte con la misura gradata degli arresti domiciliari, a carattere fiduciario, che si ritiene ragionevolmente possa essere gestita dall’imputato senza incorrere in violazioni, che viceversa condurrebbero immediatamente ad un aggravamento con il carcere.

Rigettata, dunque, l’istanza di revoca della misura cautelare, la Corte ha sostituito la misura cautelare in carcere cui Chianello era sottoposto con quella degli arresti domiciliari presso il domicilio in Paola. Prescrive poi all’imputato di non uscire dalla propria abitazione, senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria e di non avere contatti con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che l’assistono. Gli fa divieto espresso di utilizzo del cellulare e del telefono fisso se non per contattare la Pg delegata ai controlli e di accesso ad internet.

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