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Una scuola del cosentino ha negato l’iscrizione a tre studenti disabili, le famiglie si sono rivolte al Tar

TRE giovani studenti con disabilità si erano visti rifiutare l’iscrizione alla prima classe di un liceo musicale cosentino. La ragione? L’ufficio scolastico, emanazione del ministero sul territorio, aveva autorizzato nei mesi scorsi due sole sezioni di 27 alunni l’una, nonostante un alto numero di iscrizioni, negando l’attivazione di una terza prima classe, già presente almeno fino alla pandemia. La scuola, quindi, aveva limitato l’iscrizione degli studenti con disabilità a una sola per classe.

Le famiglie dei ragazzi, rappresentate dallo studio legale Paolini, si sono rivolte al Tar, che con tre distinte ordinanze, tra luglio e settembre, ha sospeso i provvedimenti di diniego della scuola e disposto l’ammissione in classe, anche in sovrannumero, degli studenti.

«Il Tar Calabria, sezione di Catanzaro, ha riaffermato il principio secondo il quale il diritto all’inclusione non può essere negato dalle istituzioni scolastiche nemmeno per vincoli di bilancio. Le famiglie avevano chiesto un pronunciamento sul diritto del disabile con immediata sospensione dell’atto della scuola per consentire ai giovani di iniziare i corsi al pari degli altri alunni regolarmente iscritti – si legge in una nota – La decisione cautelare del tribunale è stata chiara e netta: la determinazione dell’amministrazione scolastica è illegittima.

Il Tar ha sospeso i provvedimenti di diniego obbligando l’istituto ad iscrivere i minori disabili ed invitando a formare la terza classe. Un principio di civiltà, più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, che la pubblica amministrazione non può disattendere perché vi sono diritti primari che non possono essere cancellati da esigenze di bilancio. Lo Stato deve garantire a tutti i cittadini, ivi compresi coloro, che hanno bisogni educativi speciali, l’inclusione nelle classi ordinarie con insegnanti di sostegno.

Diritto costituzionale che non può essere recessivo rispetto alla mancata o insufficiente assegnazione dei fondi necessari per assicurarlo. In altre parole non è la ripartizione dei soldi fatta dalla politica che stabilisce quali siano i diritti inalienabili dei cittadini, ma il contrario: sui diritti inalienabili dei cittadini lo stato deve parametrare gli stanziamenti. Il tema era stato posto in evidenza dalle famiglie dei giovani disabili ed anche sottoposto dal senatore Mario Occhiuto al ministro Valditara ma le istituzioni scolastiche non avevano ritenuto di trovare una soluzione o un compromesso ragionevole per salvaguardare le prospettive di vita dei minori disabili e delle loro famiglie».

Il Tar ha mosso due censure all’amministrazione scolastica. In primo luogo, i giudici hanno sottolineato che il regolamento d’istituto («nell’unica versione ritualmente pubblicata sul sito della scuola») prevede, a fronte dell’esiguità di posti, la possibilità di ammettere due soli studenti con disabilità per classe, «mentre, per l’anno scolastico 2023/2024, è stato ammesso un solo disabile per ogni prima classe, senza esplicitare le ragioni di tale scelta, diversa dalla previsione regolamentare». La seconda censura mossa dal Tar riguarda l’ufficio scolastico provinciale e «la decisione di istituire due sole classi di n. 27 alunni, di cui uno affetto da disabilità», mentre la legge prevede che le classi iniziali delle scuole, in cui siano presenti studenti con disabilità, possano essere costituite con non più di 20 alunni.

I giudici, nel concedere la sospensiva e nel disporre l’iscrizione dei tre studenti, hanno inoltre tenuto conto del fatto che l’altro liceo musicale della provincia distava dalle loro residenze tra i 60 e i 70 chilometri: ragione che, con molta probabilità, li avrebbe costretti a scegliere un indirizzo diverso. La discussione del ricorso nel merito è stata fissata per gennaio.

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