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CUTRO (CROTONE) – La cappa asfissiante imposta dalla cosca Mannolo era, oltre che sulle vittime di estorsione e usura, anche sulla «società civile nel suo complesso», quindi una cappa di «intimidazione e omertà»: è allarmante quanto sottolineano i giudici della Corte d’Appello di Catanzaro, che hanno appena depositato le motivazioni della sentenza con cui, tre mesi fa, furono inflitte 18 condanne nel processo “Malapianta”, la più alta delle quali, quella a 30 anni di reclusione, per Alfonso Mannolo, il patriarca del clan stanziato nella frazione San Leonardo di Cutro ma con proiezioni nel Catanzarese e in Umbria e comunque gerarchicamente subordinato alla “provincia” di ‘ndrangheta capeggiata dal capo crimine ergastolano Nicolino Grande Aracri.

Balza all’attenzione proprio il fatto che la Corte sottolinei, nel motivare la «soglia di certezza probatoria veramente elevata» raggiunta sull’associazione mafiosa sanleonardese e il collegamento con la cosca Grande Aracri, che, oltre alle rivelazioni dei collaboratori di giustizia e alle intercettazioni, sono le dichiarazioni delle persone offese a fornire gli elementi costitutivi del reato di cui all’articolo 416 bis del codice penale. Spulciando il provvedimento dei giudici che si compone di quasi 700 pagine, emerge, tra l’altro, che dalle testimonianze degli imprenditori turistici Giovanni Notarianni e Silvio Maresca, titolari rispettivamente dei villaggi Porto Kaleo e Serenè, strutture ricettive vessate per decenni dal clan, si ricava «l’esistenza di un territorio di competenza della cosca Mannolo, il controllo assoluto e capillare dello stesso, lo sfruttamento parassitario e violento di ogni risorsa e/o iniziativa economica, la condizione di intimidazione e omertà delle parti offese e della società civile nel suo complesso derivante dalla consapevolezza di avere a che fare con un gruppo criminale organizzato pericolosissimo, forte di numerosi componenti, gerarchicamente ordinato e disposto ad usare la violenza in maniera terrorizzante, collegato ad altre organizzazioni criminali mafiose che ne accrescono il potere».

A proposito di omertà, ripercorrendo le deposizioni degli imprenditori e dei loro collaboratori, i giudici colgono che le richieste usurarie ed estorsive avanzate dal boss erano accolte in una condizione di «sottomissione ineluttabile, senza neppure osare immaginare una risposta negativa alle imposizioni di volta in volta loro rivolte o la possibilità di denunciare i fatti alle forze dell’ordine o alla magistratura per paura di ritorsioni apertamente rappresentate alle vittime in termini terrorizzanti».

Il processo, grazie anche all’apporto dei pentiti tra i quali il figlio del boss, Dante Mannolo, ha offerto anche uno spaccato sull’evoluzione degli equilibri criminali parallelamente alle guerre di mafia succedutesi nel territorio, fino all’ascesa del boss Grande Aracri «con il quale Alfonso Mannolo – osserva la Corte – certamente aveva raggiunto accordi di collaborazione, come dimostrato dalla richiesta estorsiva di 1,5 milioni di euro annunciata da Mannolo a Notarianni». Il riferimento è alla pretesa di Grande Aracri che per quell’episodio, denunciato da Notarianni, finì in carcere e da allora non è mai uscito. La “collaborazione” tra i due boss, sempre secondo i giudici, è dimostrata anche all’intercettazione del 21 agosto 2012 nell’abitazione di contrada Scarazze, quartier generale di Grande Aracri, che spiega a Remo Mannolo, figlio di Alfonso, «come operare per infiltrarsi in maniera sicura nella gestione dei villaggi turistici». È la conversazione in cui Grande Aracri indica il boss Mannolo tra i “grandi”, in senso criminale ovviamente. Si tratta però soltanto del filone processuale del rito ordinario. In Appello, nel troncone del rito abbreviato, furono inflitte pene per quasi tre secoli di reclusione.

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