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L'aula del Consiglio regionale della Calabria

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Il potere di firma era solo dei presidenti dei gruppi: i motivi di condanne e assoluzioni della sentenza Rimborsopoli alla Regione Calabria


REGGIO CALABRIA โ€“ ยซSecondo la normativa vigente allโ€™epoca e secondo la prassi osservata, la disponibilitร  delle somme era attribuita unicamente ai presidenti dei gruppi regionali. Soltanto questi ultimi disponevano del potere di firma necessario per autorizzare lโ€™erogazione materiale dei rimborsi ed erano altresรฌ gravati da un preciso dovere di vigilanzaยป. Lo mette nero su bianco il Tribunale penale di Reggio Calabria che ha depositato le motivazioni con cui, nel luglio scorso, ha assolto 20 big della politica regionale e ne ha condannati soltanto 6.

IL PROCESSO

 La sentenza giungeva a dieci anni dallโ€™inchiesta sulla Rimborsopoli calabrese, che, secondo gli inquirenti, avrebbe fatto luce su una serie impressionante di episodi di peculato e falso. Il collegio presieduto da Silvia Capone accolse in minima in parte le richieste del sostituto procuratore Tommaso Pozzati, che aveva proposto condanna da 3 a 5 anni di reclusione per quasi tutti gli imputati โ€œeccellentiโ€, alcuni giร  approdati anche in Parlamento. Secondo lโ€™ipotesi dellโ€™accusa, ex consiglieri, ex assessori ed ex governatori regionali avrebbero chiesto e ottenuto rimborsi illegittimi per spese non previste dalla legge regionale. Ma molti di loro sono riusciti a dimostrare che le spese erano giustificate, finalizzate allโ€™attivitร  dei gruppi e non inconferenti.

IL SISTEMA DEI CONTRIBUTI

Nelle motivazioni della sentenza viene ripercorso il funzionamento del sistema dei contributi. Il gruppo consiliare regionale ha una duplice natura. ยซDa un lato โ€“ spiegano i giudici –  la matrice privatistica e partitica dalla quale traggono origine. Dallโ€™altro, natura pubblicistica in ragione della funzione svolta allโ€™interno del Consiglio regionale, giacchรฉ partecipano allโ€™esercizio della funzione legislativa quali strutture interne allโ€™organo assembleareยป. Ecco perchรฉ i gruppi consiliari sono dotati di mezzi adeguati e di personale idoneo affinchรฉ ciascun consigliere sia messo in grado di ยซconcorrere allโ€™espletamento delle molteplici e complesse funzioni attribuite al Consiglio regionaleยป. Il riferimento รจ allโ€™elaborazione dei progetti di legge, alla preparazione degli atti di indirizzo e di controllo, allโ€™acquisizione di informazioni sullโ€™attuazione delle leggi e sui problemi emergenti dalla societร . Ma anche alla stesura di studi, di statistiche e di documentazioni relative.

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PEZZE GIUSTIFICATIVE

I gruppi consiliari dovevano presentare una nota riepilogativa entro il 31 marzo di ogni anno sulle spese sostenute nel corso della precedente annualitร , senza lโ€™obbligo di allegare โ€œpezze giustificativeโ€. Ovvero le ricevute delle spese sostenute, le quali rimanevano ยซperlopiรน in possesso dei gruppi e sulle quali non vigeva alcun obbligo di conservazioneยป. Circa la veridicitร  delle note riepilogative presentate dai gruppi regionali, lโ€™Ufficio di Presidenza ยซnon svolgeva alcun vaglio, giacchรฉ per legge non rientrava nelle sue competenze amministrativeยป. Nรฉ ยซaveva il potere di acquisire la documentazione inerente alle spese sostenuteยป. Bastava scrivere โ€œacquisti variโ€.

LA DISCIPLINA

 Il Tribunale chiarisce la corretta interpretazione della disciplina contenuta nella Legge regionale 13/2002, rimaneggiata piรน volte, ovviamente facendo riferimento ai dettami vigenti allโ€™epoca dei fatti contestati. Lโ€™attribuzione dei fondi ai gruppi consiliari era disciplinata da un numero limitato di norme. La normativa era poi integrata da due delibere regionali, 3/2009 e 4/2010, entrambe adottate dallโ€™Ufficio di Presidenza in materia di trattamento economico dei consiglieri. Lโ€™articolo 4 della Legge, relativo alle โ€œSpese di funzionamento e aggiornamentoโ€, prevedeva al comma 1 lโ€™assegnazione a ciascun Gruppo consiliare di un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, la cui entitร  era contenuta entro i limiti del tetto di spesa.

VINCOLI ALLE SPESE

Parliamo di spese di rappresentanza, di funzionamento, organizzative, di studio e documentazione. Ma anche di spese per lโ€™assegnazione di pubblici dipendenti comandati da altre PA e per consulenze qualificate. Il potere di spesa dei Gruppi consiliari incontrava (e incontra) un duplice vincolo. Il divieto di tradursi in finanziamento e quello di tradursi in finanziamento ai consiglieri regionali. Erano, dunque, i presidenti dei gruppi i ยซsoli titolariยป della disponibilitร  diretta dei fondi destinati al funzionamento dei gruppi regionali. Unica eccezione il consigliere Nicola Adamo, data la โ€œpeculiaritร โ€ del gruppo Misto.

IL PECULATO

Lโ€™impiego di risorse per scopi diversi da quelli previsti dalla legge regionale configura, dunque, ยซin modo inevitabileยป, il reato di peculato. Tuttavia, ยซunโ€™analoga responsabilitร  โ€“ osserva il Tribunale – puรฒ essere riconosciuta anche nei confronti dei singoli consiglieri che, apponendo la propria firma sui documenti contabili utilizzati per richiedere i rimborsi presentati dal capogruppo, hanno posto consapevolmente le basi fattuali necessarie per la successiva commissione del reato di peculatoยป.

LE INDENNITร€

Durante il processo, i funzionari pubblici sentiti hanno riferito che quanto erogato in favore dei gruppi consiliari doveva correttamente definirsi, per lโ€™appunto, โ€œcontributoโ€, non essendo un rimborso su spese, fermi restando i limiti fissati dalla legge regionale. Ciascun consigliere godeva della cosiddetta โ€œindennitร  di accessoโ€ โ€“ piรน propriamente โ€œrimborso spese per il mezzo proprioโ€ – per il raggiungimento della sede del Consiglio dal proprio luogo di residenza.

CENE E PRANZI

Sono tre gli scenari valutativi balzati allโ€™attenzione dei giudici. Le spese ยซontologicamente incompatibiliยป con le finalitร  istituzionali dellโ€™ente. Le spese ยซambivalentiยป, per le quali non cโ€™รจ stato alcun tipo di approfondimento istruttorio. Infine, le spese ambivalenti ยซoggetto di ulteriore istruttoriaยป che si inseriscono in un ยซcontesto interpretativo significativo e rilevanteยป.

Rientrano nella prima categoria, ad esempio, le spese dellโ€™ex assessore regionale Pdl Luigi Fedele per cene e pranzi al ristorante del figlio Diego. ยซIl fine personale, non compatibile con quello istituzionaleยป, si desume dal fatto che i convivi erano ยซfinalizzati a incrementare il prestigio politicoยป di Fedele e a ยซfavorire economicamenteยป il figlio. Fedele รจ stato condannato a 5 anni, si ricorderร .

MAZZANCOLLE

Analogamente, restando in campo enogastronomico, rientra nella categoria delle spese inconferenti ยซil pasto personale dellโ€™importo di 250 euro, avente ad oggetto la consumazione di mazzancolle alla catalanaยป. Si tratta di una delle spese improprie attribuite allโ€™ex assessore regionale Alfonso Dattolo, Udc, condannato a 4 anni e 8 mesi e decaduto, per effetto della legge Severino, dalla carica di sindaco di Rocca di Neto. Spese per jeans o per scivoli piuttosto che per lโ€™acquisto di un televisore sono state, analogamente, ritenute inconferenti dai giudici.

LIBRI E SITI WEB

Rientrano, invece, in quelle di โ€œstudio e documentazioneโ€ le spese dellโ€™ex governatore Agazio Loiero, componente del gruppo Autonomia e Diritti. Si trattava, in gran parte, di โ€œplurimi volumiโ€. I titoli acquistati dal dotto Loiero erano ยซriconducibili alla politica, a questioni di attualitร , trattandosi, come si puรฒ osservare dallo studio delle ricevute, di saggiยป. Singolare la posizione dellโ€™ex consigliere Francesco Sulla, che aveva restituito somme per oltre 16mila euro e per il quale i funzionari riconoscevano un disavanzo a suo ยซsvantaggioยป. Inoltre, i funzionari hanno ammesso di non aver svolto verifiche sulla natura dellโ€™attivitร  svolta da un sito web da lui finanziato che, secondo lโ€™accusa, era volto a promuovere la figura politica di Sulla e non lโ€™attivitร  istituzionale. Una delle accuse crollate.

LA DIFESA

La tesi difensiva, che ha retto in buona parte, รจ quella delle spese non eccentriche ma in favore dellโ€™attivitร  del gruppo di appartenenza. Gli imputati erano difesi dagli avvocati Giuseppe Albanese, Sergio Campanella, Luigi Colacino, Nico Dascola, Antonietta De Nicolรฒ, Gaetano De Sole, Vincenzo Ioppoli, Vittorio Manes, Rosario Milicia e altri.

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