L'aula del Consiglio regionale della Calabria
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Il potere di firma era solo dei presidenti dei gruppi: i motivi di condanne e assoluzioni della sentenza Rimborsopoli alla Regione Calabria
REGGIO CALABRIA โ ยซSecondo la normativa vigente allโepoca e secondo la prassi osservata, la disponibilitร delle somme era attribuita unicamente ai presidenti dei gruppi regionali. Soltanto questi ultimi disponevano del potere di firma necessario per autorizzare lโerogazione materiale dei rimborsi ed erano altresรฌ gravati da un preciso dovere di vigilanzaยป. Lo mette nero su bianco il Tribunale penale di Reggio Calabria che ha depositato le motivazioni con cui, nel luglio scorso, ha assolto 20 big della politica regionale e ne ha condannati soltanto 6.
IL PROCESSO
La sentenza giungeva a dieci anni dallโinchiesta sulla Rimborsopoli calabrese, che, secondo gli inquirenti, avrebbe fatto luce su una serie impressionante di episodi di peculato e falso. Il collegio presieduto da Silvia Capone accolse in minima in parte le richieste del sostituto procuratore Tommaso Pozzati, che aveva proposto condanna da 3 a 5 anni di reclusione per quasi tutti gli imputati โeccellentiโ, alcuni giร approdati anche in Parlamento. Secondo lโipotesi dellโaccusa, ex consiglieri, ex assessori ed ex governatori regionali avrebbero chiesto e ottenuto rimborsi illegittimi per spese non previste dalla legge regionale. Ma molti di loro sono riusciti a dimostrare che le spese erano giustificate, finalizzate allโattivitร dei gruppi e non inconferenti.
IL SISTEMA DEI CONTRIBUTI
Nelle motivazioni della sentenza viene ripercorso il funzionamento del sistema dei contributi. Il gruppo consiliare regionale ha una duplice natura. ยซDa un lato โ spiegano i giudici – la matrice privatistica e partitica dalla quale traggono origine. Dallโaltro, natura pubblicistica in ragione della funzione svolta allโinterno del Consiglio regionale, giacchรฉ partecipano allโesercizio della funzione legislativa quali strutture interne allโorgano assembleareยป. Ecco perchรฉ i gruppi consiliari sono dotati di mezzi adeguati e di personale idoneo affinchรฉ ciascun consigliere sia messo in grado di ยซconcorrere allโespletamento delle molteplici e complesse funzioni attribuite al Consiglio regionaleยป. Il riferimento รจ allโelaborazione dei progetti di legge, alla preparazione degli atti di indirizzo e di controllo, allโacquisizione di informazioni sullโattuazione delle leggi e sui problemi emergenti dalla societร . Ma anche alla stesura di studi, di statistiche e di documentazioni relative.
PEZZE GIUSTIFICATIVE
I gruppi consiliari dovevano presentare una nota riepilogativa entro il 31 marzo di ogni anno sulle spese sostenute nel corso della precedente annualitร , senza lโobbligo di allegare โpezze giustificativeโ. Ovvero le ricevute delle spese sostenute, le quali rimanevano ยซperlopiรน in possesso dei gruppi e sulle quali non vigeva alcun obbligo di conservazioneยป. Circa la veridicitร delle note riepilogative presentate dai gruppi regionali, lโUfficio di Presidenza ยซnon svolgeva alcun vaglio, giacchรฉ per legge non rientrava nelle sue competenze amministrativeยป. Nรฉ ยซaveva il potere di acquisire la documentazione inerente alle spese sostenuteยป. Bastava scrivere โacquisti variโ.
LA DISCIPLINA
Il Tribunale chiarisce la corretta interpretazione della disciplina contenuta nella Legge regionale 13/2002, rimaneggiata piรน volte, ovviamente facendo riferimento ai dettami vigenti allโepoca dei fatti contestati. Lโattribuzione dei fondi ai gruppi consiliari era disciplinata da un numero limitato di norme. La normativa era poi integrata da due delibere regionali, 3/2009 e 4/2010, entrambe adottate dallโUfficio di Presidenza in materia di trattamento economico dei consiglieri. Lโarticolo 4 della Legge, relativo alle โSpese di funzionamento e aggiornamentoโ, prevedeva al comma 1 lโassegnazione a ciascun Gruppo consiliare di un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, la cui entitร era contenuta entro i limiti del tetto di spesa.
VINCOLI ALLE SPESE
Parliamo di spese di rappresentanza, di funzionamento, organizzative, di studio e documentazione. Ma anche di spese per lโassegnazione di pubblici dipendenti comandati da altre PA e per consulenze qualificate. Il potere di spesa dei Gruppi consiliari incontrava (e incontra) un duplice vincolo. Il divieto di tradursi in finanziamento e quello di tradursi in finanziamento ai consiglieri regionali. Erano, dunque, i presidenti dei gruppi i ยซsoli titolariยป della disponibilitร diretta dei fondi destinati al funzionamento dei gruppi regionali. Unica eccezione il consigliere Nicola Adamo, data la โpeculiaritร โ del gruppo Misto.
IL PECULATO
Lโimpiego di risorse per scopi diversi da quelli previsti dalla legge regionale configura, dunque, ยซin modo inevitabileยป, il reato di peculato. Tuttavia, ยซunโanaloga responsabilitร โ osserva il Tribunale – puรฒ essere riconosciuta anche nei confronti dei singoli consiglieri che, apponendo la propria firma sui documenti contabili utilizzati per richiedere i rimborsi presentati dal capogruppo, hanno posto consapevolmente le basi fattuali necessarie per la successiva commissione del reato di peculatoยป.
LE INDENNITร
Durante il processo, i funzionari pubblici sentiti hanno riferito che quanto erogato in favore dei gruppi consiliari doveva correttamente definirsi, per lโappunto, โcontributoโ, non essendo un rimborso su spese, fermi restando i limiti fissati dalla legge regionale. Ciascun consigliere godeva della cosiddetta โindennitร di accessoโ โ piรน propriamente โrimborso spese per il mezzo proprioโ – per il raggiungimento della sede del Consiglio dal proprio luogo di residenza.
CENE E PRANZI
Sono tre gli scenari valutativi balzati allโattenzione dei giudici. Le spese ยซontologicamente incompatibiliยป con le finalitร istituzionali dellโente. Le spese ยซambivalentiยป, per le quali non cโรจ stato alcun tipo di approfondimento istruttorio. Infine, le spese ambivalenti ยซoggetto di ulteriore istruttoriaยป che si inseriscono in un ยซcontesto interpretativo significativo e rilevanteยป.
Rientrano nella prima categoria, ad esempio, le spese dellโex assessore regionale Pdl Luigi Fedele per cene e pranzi al ristorante del figlio Diego. ยซIl fine personale, non compatibile con quello istituzionaleยป, si desume dal fatto che i convivi erano ยซfinalizzati a incrementare il prestigio politicoยป di Fedele e a ยซfavorire economicamenteยป il figlio. Fedele รจ stato condannato a 5 anni, si ricorderร .
MAZZANCOLLE
Analogamente, restando in campo enogastronomico, rientra nella categoria delle spese inconferenti ยซil pasto personale dellโimporto di 250 euro, avente ad oggetto la consumazione di mazzancolle alla catalanaยป. Si tratta di una delle spese improprie attribuite allโex assessore regionale Alfonso Dattolo, Udc, condannato a 4 anni e 8 mesi e decaduto, per effetto della legge Severino, dalla carica di sindaco di Rocca di Neto. Spese per jeans o per scivoli piuttosto che per lโacquisto di un televisore sono state, analogamente, ritenute inconferenti dai giudici.
LIBRI E SITI WEB
Rientrano, invece, in quelle di โstudio e documentazioneโ le spese dellโex governatore Agazio Loiero, componente del gruppo Autonomia e Diritti. Si trattava, in gran parte, di โplurimi volumiโ. I titoli acquistati dal dotto Loiero erano ยซriconducibili alla politica, a questioni di attualitร , trattandosi, come si puรฒ osservare dallo studio delle ricevute, di saggiยป. Singolare la posizione dellโex consigliere Francesco Sulla, che aveva restituito somme per oltre 16mila euro e per il quale i funzionari riconoscevano un disavanzo a suo ยซsvantaggioยป. Inoltre, i funzionari hanno ammesso di non aver svolto verifiche sulla natura dellโattivitร svolta da un sito web da lui finanziato che, secondo lโaccusa, era volto a promuovere la figura politica di Sulla e non lโattivitร istituzionale. Una delle accuse crollate.
LA DIFESA
La tesi difensiva, che ha retto in buona parte, รจ quella delle spese non eccentriche ma in favore dellโattivitร del gruppo di appartenenza. Gli imputati erano difesi dagli avvocati Giuseppe Albanese, Sergio Campanella, Luigi Colacino, Nico Dascola, Antonietta De Nicolรฒ, Gaetano De Sole, Vincenzo Ioppoli, Vittorio Manes, Rosario Milicia e altri.
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