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Sul caso dei Sottosegretari, la Regione tentata dal ricorso. Gli uffici stanno studiando il caso. Si contesta la competenza della Corte d’Appello.


I TEMPI dovrebbero essere stretti perché l’ordinanza dell’ufficio centrale per il referendum della Corte d’Appello non si può certo ignorare a lungo. Ma dietro al silenzio che in questi ultimi giorni la maggioranza ha fatto calare sulla questione sottosegretari c’è la necessità di darsi del tempo per consentire agli uffici di valutare la possibilità di fare ricorso contro l’ordinanza. La materia semplice non è, perché non ci sono pressoché precedenti, ma il centrodestra ha più di un dubbio sulle conclusioni dei giudici di Catanzaro. «Il Governo non ha impugnato la norma davanti alla Consulta e ora arriva questa pronuncia?» si chiede qualcuno. In verità i giudici dell’Appello obiezioni sulla costituzionalità della norma non ne hanno mosso, anzi non hanno neanche dato corso all’eccezione sollevata dall’opposizione che chiedeva di valutare il ricorso, in via incidentale, alla Consulta.

SOTTOSEGRETARI REGIONE, I DUBBI DEL CENTRODESTRA SULL’ORDINANZA E LE VALUTAZIONI LEGALI DELLA REGIONE SUL RICORSO

Per l’Ufficio centrale il punto non è la legittimità dei limiti al referendum introdotti dalla legge regionale. Il punto è che, secondo i giudici, la norma sui sottosegretari non rientra tra le modifiche statutarie escluse dal ricorso al voto popolare, perché incide sulla struttura dello Statuto e non si limita ad aspetti organizzativi. La vera questione, però, che la Regione vorrebbe sollevare è a monte ed è stata già presentata dai suoi legali nel giudizio davanti all’Ufficio centrale. Per la Regione l’ufficio centrale istituito in Corte d’Appello non avrebbe funzioni giurisdizionali e il verbale del segretario, impugnato dall’opposizione, sarebbe un atto interno e non potrebbe essere oggetto di ricorso.

LA REPLICA DEI GIUDICI SULLE FUNZIONI DELL’UFFICIO CENTRALE E GLI EFFETTI DEL VERBALE

Come hanno risposto i giudici? Sul primo punto fanno notare che la legge regionale sul referendum assegna all’ufficio centrale il potere di decidere sui ricorsi contro il diniego (per irregolarità) del segretario generale e che già la Consulta, in casi analoghi, ha riconosciuto all’ufficio funzioni giurisdizionali. Per quanto riguarda il verbale i giudici dicono che non conta come viene qualificato, ma gli effetti che produce. In questo caso il verbale del segretario non si limitava a registrare il deposito della richiesta di referendum ma negava l’avvio della procedura. Non è insomma un semplice verbale, ha un contenuto decisorio e pone un ostacolo: «Deve quindi concepirsi – dicono i giudici – anche un rimedio» eventualmente in grado di rimuoverlo.

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