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La corte di Cassazione

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TORINO – «La mafia e più specificatamente la ‘ndrangheta, che di essa è certamente l’espressione di maggiore pericolosità ha ormai travalicato i limiti dell’area geografica di origine per diffondersi in contesti un tempo ritenuti refrattari o insensibili al condizionamento mafioso. Sicché, non è certo lontano dal vero opinare che il grado di diffusività sia talmente elevato che il messaggio, seppur adombrato, della violenza (di quella specifica violenza di cui sono capaci le organizzazioni mafiose) esprima un linguaggio universale da tutti percepibile, a qualsiasi latitudine: di tal che, sembra difficile ipotizzare che possano ancora esistere contesti ambientali capaci di resistere o assolutamente refrattari all’imposizione mafiosa».

Con queste parole, a tratti scioccanti e inquietanti, la Corte di Cassazione, sezione seconda Presidente Giovanni Diotallevi e relatore Andrea Pellegrino, ha confermato le otto condanne pronunciate nel 2014 dal tribunale di Torino in un processo di criminalità organizzata relativo all’esistenza di un locale di ‘ndrangheta a Giaveno, in Val Sangone (Torino). La Cassazione ha dichiarato, infatti, inammissibili i ricorsi degli imputati, ai quali erano state inflitti – con rito abbreviato – fino a otto anni di carcere rendendo di fatto definitive le condanne.

Queste le condanne rese definitive:

  1. Cataldo Antonio, n. a Locri (RC) il 30/10/1970 – Anni 1 mesi 8 di carcere e 4.00 euro di multa
  2. Cataldo Eduardo, detto Aldo, n. a Locri (RC) il 11/08/1966 – Anni 7 di carcere
  3. Cataldo Vincenzo, n. a Locri (RC) il 13/03/1976 – Anni 3 e mesi 8 di carcere
  4. Forciniti Giorgio, n. a Corigliano Calabro (CS) il 14/05/1951 – Anni 2 e 10.000 euro di multa
  5. Isoni Walter, n. a Nuoro il 12/11/1968 – Anni 4 di reclusione
  6. Mirabella Giuseppe, n. a Belpasso (CT) il 11/10/1941 – Anni 8 di reclusione
  7. Rositano Vincenzo, n. a Sinopoli (RC) il 07/02/1950 – Anni 5 di reclusione
  8. Rovito Giovanni, n. ad Apice (BN) il 23/08/1958 – Anni 6 di reclusione mesi 2 e giorni 20 di reclusione

Nella sentenza la Suprema corte evidenzia come «non esistano distinte ed autonome espressioni ‘ndranghetiste, posto che la ‘ndrangheta è fenomeno criminale unitario, articolato in diramazioni territoriali, intese locali, dotate di sostanziale autonomia operativa, pur se collegate e coordinate da una struttura centralizzata». Uno degli elementi distintivi dell’organizzazione ‘ndraghetistica è anche «l’accertata imposizione di regole interne, la cui violazione (è) prontamente ed energicamente sanzionata»

La formazione di un ‘locale’ di ‘ndrangheta a Giaveno era già stata certificata dalla Corte d’appello di Torino nel 2014 e dalla Suprema Corte nel 2015 al termine di un processo chiamato ‘Malu Tempu’. Si tratta di una articolazione territoriale dell’organizzazione malavitosa, la cui “cellula madre”, in Calabria, era quella di San Luca, nel Reggino.

In questo procedimento, dove sono confluiti atti di altri processi celebrati a Torino (da ‘Malu Tempu’ a ‘Minotauro’) sono state considerate importanti e credibili le rivelazioni del collaboratore di giustizia Christian Talluto. 

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