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Il comune di Siderno

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Il Consiglio di Stato ha messo la parola fine sullo scioglimento del consiglio comunale di Siderno avvenuto il 9 agosto 2018.

Con la sentenza depositata lo scorso 24 giugno, infatti, i supremi giudici amministrativi hanno respinto il ricorso presentato dagli amministratori del comune reggino guidato, al momento dello scioglimento dal sindaco Pietro Fuda.

In particolare, il Consiglio di Stato ha precisato come «la relazione del Ministro dell’Interno, allegata al decreto presidenziale di scioglimento e scaturita da un attento monitoraggio svolto nei confronti dell’Ente, ha messo in luce forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l’amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l’imparzialità dell’attività comunale».

Nel dettaglio, «si evince dalla relazione ministeriale che, in più occasioni, il comune ha affidato lavori, servizi, concessioni demaniali ad imprese già attinte da interdittive antimafia ovvero legate ad esponenti di famiglie malavitose locali, ricorrendo al metodo dell’affidamento diretto, previo artificioso frazionamento del valore degli appalti, in assenza o tardiva adozione delle determine a contrarre e con omissione dell’espletamento dei doverosi accertamenti antimafia nei confronti delle ditte aggiudicatarie; che una fitta rete di rapporti di parentela, di affinità e di frequentazione lega diversi membri degli organi elettivi e dell’apparato burocratico del comune, alcuni dei quali con pregiudizi penali, a persone controindicate ovvero ad esponenti della ‘ndrangheta locale».

Inoltre, la sentenza ricorda come «nella relazione prefettizia si fa altresì riferimento agli atti di intimidazione posti in essere a carico di esponenti del Partito Democratico, in particolare a danno di Pierdomenico Mammì, che ha poi rinunciato alla candidatura alla carica di Sindaco, e di Giorgio Ruso, eletto nella lista a sostegno del Sindaco Pietro Fuda, ma poi passato alla opposizione e dopo di allora destinatario di un atto di intimidazione con l’incendio della autovettura all’interno della sua proprietà». Tutta una serie di episodi che dimostra, secondo i magistrati, «che la criminalità organizzata locale era attenta alla vita politica».

Pertanto, «il Collegio ritiene sufficienti tutti gli elementi sopra descritti a supportare il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Siderno, dovendo concludersi che è logico attribuire ad essi un disvalore sintomatico idoneo ad integrare i presupposti richiesti dall’art. 143, t.u. n. 267 del 2000». Del resto «gli stessi sono da soli sufficienti a supportare la decisione di applicare la misura di rigore prevista dall’art. 143, t.u. n. 267 del 2000, rappresentando lo scioglimento del consiglio comunale la risultante di una complessiva valutazione il cui asse portante è, come si è già detto, costituito, da un lato, dall’accertata o notoria diffusione sul territorio della criminalità organizzata; dall’altro, dalla carente funzionalità dell’ente in uno o più settori, sensibili agli interessi della criminalità organizzata, ovvero da una situazione di grave e perdurante pregiudizio per la sicurezza pubblica. Il che legittima l’intervento statale finalizzato al ripristino della legalità ed al recupero della struttura pubblica ai propri fini istituzionali, attività che deve essere valutata con riguardo al determinato momento storico ed al vissuto, allora esistente, rispetto ai quali elementi i fatti sintomatici o presuntivi si erano colorati»..

In ogni caso, pur confermando che la sentenza di primo grado del Tar Lazio «non è dunque viziata per manifesta illogicità», i giudici ricordano che lo scioglimento del consiglio comunale «non ha finalità repressive nei confronti di singoli, ma di salvaguardia dell’amministrazione pubblica di fronte alla pressione e all’influenza della criminalità organizzata, trovano giustificazione i margini, particolarmente ampi, della potestà di apprezzamento di cui fruisce l’Amministrazione e la possibilità di dare peso anche a situazioni non traducibili in addebiti personali, ma tali da rendere plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell’esperienza, l’ipotesi di una possibile soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata, quali i vincoli di parentela o di affinità, i rapporti di amicizia o di affari, le notorie frequentazioni».

Detto ciò, però, per i giudici è sufficiente «nche soltanto un atteggiamento di debolezza, omissione di vigilanza e controllo, incapacità di gestione della macchina amministrativa da parte degli organi politici che sia stato idoneo a beneficiare soggetti riconducibili ad ambienti controindicati» per giustificare un provvedimento di scioglimento.

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