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L'aula bunker che ospita il processo Rinascita Scott

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NON sarà il giudice Tiziana Macrì a presiedere il Collegio al filone in ordinario del processo “Rinascita-Scott” la cui prima udienza è fissata il 13 gennaio prossimo presso l’aula bunker della Fondazione Terina, nell’area industriale di Lamezia Terme.

La prima sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro, presieduta dal magistrato Loredana De Marco, ha infatti accolto la richiesta di ricusazione avanzata dalla Dda del capoluogo di regione, nei confronti della Macrì, sulla base di una serie di circostanze.

In primis si evidenziava come la Dda, il 4 ottobre del 2018, aveva emesso in via d’urgenza il decreto che disponeva l’intercettazione telematica attiva, mediante l’inoculazione di un virus informatico sul cellulare intestato all’imputato Danilo Tripodi, in servizio presso il tribunale di Vibo; il giorno dopo la Macrì, in qualità di gip, aveva convalidato il decreto del Pm, evidenziando che dalle «note precedenti e dai provvedimenti autorizzativi in atti emergono elementi sintomatici della perpetrazione delle condotto per cui si procede; emergono inoltre elementi indicativi dell’esistenza ed operatività della “Locale” di ’ndrangheta Bonavota sul territorio di Sant’Onofrio…

Invero, il complesso delle emergenze investigative acquisite […] hanno consentito di enucleare l’operatività attuale di quattro gruppi criminali di stampo ’ndranghetistico collegati tra loro: la “Locale” di Limbadi; quella dei Bonavota, quella di Peppone Accorinti di Zungri e, infine, quella di San Gregorio d’Ippona facente capo a Saverio Razionale».

 La stessa presidente aveva anche emesso un decreto di convalida ed autorizzazione ed intercettazione sempre nell’ambito di “Rinascita-Scott” e aveva, inoltre, espresso – in veste di gip – valutazioni sul merito dell’imputazione associativa, nell’ambito del medesimo procedimento che oggi viene incardinato dinnanzi al Tribunale collegiale presieduto dallo stesso. In particolare, aveva emesso un provvedimento autorizzatorio delle intercettazioni sulla scorta di un vaglio contenutistico delle risultanze procedimentali esistenti alla data del 5 ottobre 2018. in più, il complesso delle emergenze investigative acquisite riguardava tutti gli imputati.

La Macrì aveva poi prorogato l’autorizzazione ad altre intercettazioni, emettendo un apposito decreto in data 10 ottobre 2018 a seguito della proroga richiesta dalla Dda sul dispositivo in uso a Tripodi.

Si era arrivati così, al 9 novembre scorso (filone Pittelli), quando si è resa nota alle parti processuali la composizione del Tribunale con la Dda che aveva sollevato la questione della compatibilità del giudice Macrì, segnalando al Collegio la necessità di disporre un rinvio preliminare al complimento di qualsiasi ulteriore attività processuale, al fine di consentire alle parti interessate di formalizzare la ricusazione e trattare la vicenda congiuntamente ad un’analoga questione che avrebbe potuto essere sollevata nel segmento processuale principale, rappresentando al contempo la circostanza che il presente giudizio ha ad oggetto fatti per i quali la Presidente si era già pronunciata in fase di indagini preliminari emettendo, in relazione a dei decreti intercettivi del Pm, il provvedimento di convalida e autorizzazione dell’intercettazione.

Il Collegio accoglieva l’istanza di rinvio, fissando l’udienza del 13 gennaio 2021; inoltre, in data 3 dicembre 2020, il gup disponeva il rinvio a giudizio degli imputati del segmento principale dinnanzi al Tribunale di Vibo, individuando come prima udienza la data del 13 gennaio 2021.

Pertanto, «in assenza – allo stato – di formale dichiarazione di astensione del giudice Tiziana Macrì, questo Ufficio, previa trasmissione, a codesta Corte d’Appello, dei verbale riassuntivo e della trascrizione della fono-registrazione dell’udienza del 9 novembre 2020».

Adesso la decisione della Corte d’Appello che accoglie la richiesta della Dda e spiegando che il Gip che autorizza l’intercettazione o la proroga dell’attività captativa, secondo quanto afferma la Cassazione, “non si limita ad un intervento di natura formale o comunque estraneo all’oggetto dell’imputazione, né si limita a “conoscere” il contenuto degli atti procedimentali acquisiti a sostegno di un’ipotesi accusatoria: egli è te-nuto ad una delibazione delle risultanze allegate a sostegno della richiesta, in funzione squisitamente valutativa della configurabilità, su quelle basi, di gravi (o sufficienti) indizi del reato ipotizzato dal Pm richiedente”.

Nel caso in questione, la Corte rileva, in ordine al contenuto decisorio della delibazione espressa dal Gip Macrì nei richiamati decreti di intercettazione implicante la posizione dei singoli imputati, che «la valutazione è stata formulata sul merito dell’imputazione  associativa e nell’ambito del medesimo procedimento che viene incardinato dinanzi al Collegio presieduto dal medesimo giudice unitamente a quello che riguarda i coimputati che hanno seguito il rito ordinario già fissato per la medesima udienza del 13 gennaio 2021.

Si tratta di valutazione emessa nell’ambito del medesimo procedimento inerente l’esistenza e l’operatività delle singole articolazioni di ‘ndrangheta nonché i collegamenti esistenti tra le stesse e le posizioni apicali rivestite da Luigi Mancuso, Saverio Razionale, Domenico Bonavota, Giuseppe Accorinti Antonio”, fondata, tra l’altro, sulle “dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, da ultimo Moscato Raffaele e Mantella Andrea” e sul “complesso delle emergenze investigative acquisite” fino a quel momento storico”.

Pertanto, a parere dei giudici dell’Appello,  risultano integrati i presupposti postulati dalla Dda, “avendo la dr.ssa Tiziana Macrì, quale giudice per le indagini preliminari, nell’ambito del medesimo procedimento, emesso provvedimenti di intercettazione a contenuto decisorio con apprezzamento nel merito in relazione all’imputazione associativa e alle articolazioni ad essa strettamente connesse nel cui ambito di operatività devono essere inquadrate le posizioni degli odierni imputati. Attività a carattere giurisdizionale che ha comportato la valutazione di un corposo materiale investigativo confluito nel fascicolo processuale”. Da qui, dunque, l’accoglimento dell’istanza

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