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Giancarlo Pittelli

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VIBO VALENTIA – La Suprema corte di Cassazione ha depositato le motivazioni della decisione assunta il 15 luglio scorso di disporre un nuovo giudizio sulle misure cautelari per l’avvocato ed ex parlamentare di Forza Italia, Giancarlo Pittelli, imputato nel maxiprocesso “Rinascita Scott” per concorso esterno in associazione mafiosa ed altri reati. Il penalista restava ai domiciliari ma la suprema Corte aveva deciso l’annullamento, con rinvio a una diversa sezione del Tribunale del riesame di Catanzaro per una nuova pronuncia, l’ordinanza con cui gli stessi giudici del Riesame avevano disposto il ritorno in carcere per l’ex parlamentare arrestato all’alba del 19 dicembre del 2019 nell’ambito dell’operazione condotta dai carabinieri e coordinata dalla Dda di Catanzaro.

La suprema Corte ha adesso evidenziato come “emerga con nettezza e in via dirimente il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata con riferimento alla sostanziale esclusione dalla valutazione delle condizioni legittimanti il provvedimento di attenuazione della misura, impugnato dal Pubblico ministero, dello stato di salute di Giancarlo Pittelli, nonostante che tale argomento fosse stato quello che aveva costituito la base esclusiva dell’istanza di attenuazione della misura cautelare”.

A parere dei magistrati romani, i giudici dell’appello cautelare, se da un lato dovevano prendere in esame le doglianze articolate dal Pm appellante volte a censurare la motivazione fornita dal Tribunale procedente a sostegno del provvedimento di attenuazione della misura, dall’altro avrebbero dovuto parimenti valutare le deduzioni della difesa della parte appellata volte a riproporre il rilievo delle condizioni di salute di Pittelli, dedotte come incompatibili con la custodia inframuraria. Ma questa seconda parte del “thema decidendum” è stata, “in modo incongruo, espunta sostanzialmente dalla valutazione compiuta dal Tribunale, in quanto il fatto che il primo giudice, investito dell’istanza di revoca o sostituzione della misura, avesse deciso di accogliere la stessa ritenendo dimostrato l’affievolimento delle esigenze cautelari, senza valutare, almeno per esplicito, le condizioni psicofisiche dell’imputato, non abilitava i giudici dell’appello cautelare a escludere dalla loro disamina la valutazione relativa alla causa di attenuazione addotta dall’istante, ossia il dedotto peggioramento del suo stato di salute”.

In tale ultimo senso, poi, il rilievo che “effettivamente era avvenuta l’acquisizione, risultante dagli atti, della documentazione sanitaria su cui la difesa di Pittelli aveva basato l’istanza, citandola in essa e accludendola alla medesima, così da farla confluire nel fascicolo di ufficio, determina la considerazione che anche i giudici dell’appello cautelare avrebbero potuto e dovuto esaminare quegli atti: e non lo hanno fatto”, afferma la Suprema Corte. Questo approdo impone di “ritenere fondata la seconda parte della doglianza lì dove il ricorrente lamenta la sostanziale omessa valutazione del relativo argomento nella verifica della tenuta del provvedimento impugnato, sotto il profilo della sua fondatezza o infondatezza, verifica da compiersi anche in relazione a tale tema.

Lo scrutinio inerente alla questione delle condizioni di salute dell’imputato, pertanto, avrebbe dovuto essere svolto con la ponderazione del complessivo quadro di elementi rilevanti ai fini cautelari, determinato altresì dai riferimenti operati nel provvedimento del Tribunale di Vibo Valentia agli ulteriori suindicati fattori e dalle corrispondenti critiche mosse dal Pubblico ministero appellante”. E in tale ambito, sempre a parere dei magistrati di legittimità, avrebbe potuto essere considerata dai giudici di appello anche la “sostanza fattuale oggetto del pregresso aggravamento della misura stessa degli appelli proposti dall’imputato avverso i provvedimenti del 7 dicembre 2021 e del 22 dicembre 2021, disponenti rispettivamente l’aggravamento della misura custodiale e il rigetto della susseguente istanza di sostituzione, vicenda – presupposta – complessivamente conclusasi in ragione della definizione dei procedimenti incidentali di secondo grado con ordinanze di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non seguite, che consti, da impugnazione: in questo senso, la disamina dei fatti antecedenti avrebbe potuto effettuarsi anche in questo ulteriore procedimento, certo non per incidere in modo diretto sulla disposizione, ormai assodata, avente ad oggetto il suddetto aggravamento, ma per operare in modo completo la valutazione delle esigenze cautelari, anche alla luce della questione, di non minimo spessore (e molto dibattuta nel ricorso, oltre che nella discussione), inerente all’effettivo grado di disvalore da annettere – ove del caso – alla pregressa condotta dell’imputato”.

Tuttavia, anche le “corrispondenti argomentazioni avrebbero dovuto coordinarsi, in ogni caso, con la verifica delle condizioni di salute di Pittelli. Non essendo stata riscontrata, nella motivazione dell’ordinanza impugnata, l’osservanza di tale progressione, a cagione dell’omessa considerazione delle deduzioni svolte dalla difesa in merito allo stato di salute di Pittelli, la rilevazione del corrispondente vizio si profila assorbente e impone, per ciò solo, l’annullamento dell’ordinanza stessa”.

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