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Il Consiglio di Stato ha definitivamente confermato lo scioglimento del Comune di Tropea per infiltrazioni mafiose
Tropea โ ร definitiva la conferma dello scioglimento del Consiglio comunale di Tropea per infiltrazioni mafiose. Con una sentenza articolata e di ampio respiro motivazionale, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha respinto lโappello presentato dallโex sindaco e da altri ex amministratori, consiglieri comunali ed elettori, sancendo la piena legittimitร del decreto di scioglimento adottato dal Governo. La Triade commissariale resterร dunque fino alle nuove elezioni previste a giugno, probabilmente il 7.
I giudici amministrativi hanno ritenuto infondate tutte le censure sollevate contro la decisione del TAR Lazio, confermando che il provvedimento di scioglimento risponde a una funzione cautelare e preventiva, finalizzata a interrompere situazioni di condizionamento dellโattivitร amministrativa da parte della criminalitร organizzata. Una funzione che, sottolinea il Consiglio di Stato, non ha natura punitiva e non richiede lโaccertamento di responsabilitร penali individuali, potendo fondarsi su un insieme di elementi indiziari concreti, univoci e rilevanti.
PERMEABILITA’ ALLE INFILTRAZIONI MAFIOSE
Al centro della vicenda c’รจ il lavoro svolto dalla Commissione prefettizia dโaccesso, il cui operato รจ ritenuto accurato e coerente. Dallโistruttoria sarebbe emerso un quadro di permeabilitร dellโente comunale alle influenze della โndrangheta, attraverso una rete di legami personali, familiari ed elettorali che coinvolgerebbero amministratori, funzionari e soggetti ritenuti appartenenti o contigui a una cosca storicamente radicata sul territorio di Tropea e collegata a una piรน ampia struttura criminale operante nel Vibonese.
Secondo quanto ricostruito nella sentenza, particolare rilievo assumono i rapporti di parentela tra alcuni amministratori comunali e figure apicali della criminalitร organizzata locale. Nonchรฉ il sostegno elettorale che sarebbe stato assicurato a una lista candidata alle elezioni comunali. Elementi che, pur non costituendo di per sรฉ prova di un illecito penale, sono ritenuti sintomatici se letti nel contesto complessivo dellโazione amministrativa dellโente.
A rafforzare il quadro indiziario contribuiscono numerose criticitร nella gestione della cosa pubblica. I giudici richiamano irregolaritร negli affidamenti di lavori e servizi, spesso in favore di imprese considerate contigue alle cosche, il ricorso reiterato a procedure di somma urgenza, anomalie negli affidamenti nel settore della ristorazione per eventi istituzionali e una gestione inefficace o omissiva dei controlli in materia edilizia. Evidenziata inoltre la presenza di situazioni problematiche nella gestione del personale comunale, tra cui il caso del servizio cimiteriale, indicato come emblematico di una piรน generale disfunzione amministrativa.
RESPINTA L’IMPOSTAZIONE DIFENSIVA
Il Consiglio di Stato ha respinto lโimpostazione difensiva degli appellanti, che avevano tentato di smontare il provvedimento contestando singolarmente ciascun elemento dellโistruttoria. Al contrario, la sentenza ribadisce che la valutazione deve essere globale e sinergica, poichรฉ anche elementi apparentemente neutri o marginali, se considerati nel loro insieme, possono rivelare un contesto di condizionamento mafioso. In questo ambito, il criterio applicabile รจ quello del โpiรน probabile che nonโ, tipico dei giudizi di prevenzione.
I giudici hanno inoltre giudicato infondata la tesi secondo cui lo scioglimento avrebbe perso la propria funzione preventiva perchรฉ adottato a ridosso delle elezioni comunali. Il rinnovo degli organi elettivi, si legge nella sentenza, non รจ di per sรฉ sufficiente a eliminare i fenomeni di infiltrazione o influenza criminale, che possono continuare a incidere sullโapparato burocratico e amministrativo anche dopo il ricambio politico.
Sul piano procedurale, il Consiglio di Stato ha accolto lโeccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Repubblica, chiarendo che il Capo dello Stato interviene con un potere di garanzia e controllo costituzionale, mentre lโatto effettivamente impugnabile resta la deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dellโInterno. Per questo motivo, la Presidenza della Repubblica รจ stata estromessa dal giudizio.
Con la decisione finale, Palazzo Spada ha confermato integralmente la sentenza di primo grado e condannato gli appellanti al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio, liquidate complessivamente in 8 mila euro. Disposto inoltre lโoscuramento delle generalitร delle persone fisiche citate nella sentenza, a tutela dei diritti e della dignitร degli interessati.
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