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Il Consiglio di Stato ha definitivamente confermato lo scioglimento del Comune di Tropea per infiltrazioni mafiose


Tropea โ€“ รˆ definitiva la conferma dello scioglimento del Consiglio comunale di Tropea per infiltrazioni mafiose. Con una sentenza articolata e di ampio respiro motivazionale, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha respinto lโ€™appello presentato dallโ€™ex sindaco e da altri ex amministratori, consiglieri comunali ed elettori, sancendo la piena legittimitร  del decreto di scioglimento adottato dal Governo. La Triade commissariale resterร  dunque fino alle nuove elezioni previste a giugno, probabilmente il 7.

I giudici amministrativi hanno ritenuto infondate tutte le censure sollevate contro la decisione del TAR Lazio, confermando che il provvedimento di scioglimento risponde a una funzione cautelare e preventiva, finalizzata a interrompere situazioni di condizionamento dellโ€™attivitร  amministrativa da parte della criminalitร  organizzata. Una funzione che, sottolinea il Consiglio di Stato, non ha natura punitiva e non richiede lโ€™accertamento di responsabilitร  penali individuali, potendo fondarsi su un insieme di elementi indiziari concreti, univoci e rilevanti.

PERMEABILITA’ ALLE INFILTRAZIONI MAFIOSE

Al centro della vicenda c’รจ il lavoro svolto dalla Commissione prefettizia dโ€™accesso, il cui operato รจ ritenuto accurato e coerente. Dallโ€™istruttoria sarebbe emerso un quadro di permeabilitร  dellโ€™ente comunale alle influenze della โ€™ndrangheta, attraverso una rete di legami personali, familiari ed elettorali che coinvolgerebbero amministratori, funzionari e soggetti ritenuti appartenenti o contigui a una cosca storicamente radicata sul territorio di Tropea e collegata a una piรน ampia struttura criminale operante nel Vibonese.

Secondo quanto ricostruito nella sentenza, particolare rilievo assumono i rapporti di parentela tra alcuni amministratori comunali e figure apicali della criminalitร  organizzata locale. Nonchรฉ il sostegno elettorale che sarebbe stato assicurato a una lista candidata alle elezioni comunali. Elementi che, pur non costituendo di per sรฉ prova di un illecito penale, sono ritenuti sintomatici se letti nel contesto complessivo dellโ€™azione amministrativa dellโ€™ente.

A rafforzare il quadro indiziario contribuiscono numerose criticitร  nella gestione della cosa pubblica. I giudici richiamano irregolaritร  negli affidamenti di lavori e servizi, spesso in favore di imprese considerate contigue alle cosche, il ricorso reiterato a procedure di somma urgenza, anomalie negli affidamenti nel settore della ristorazione per eventi istituzionali e una gestione inefficace o omissiva dei controlli in materia edilizia. Evidenziata inoltre la presenza di situazioni problematiche nella gestione del personale comunale, tra cui il caso del servizio cimiteriale, indicato come emblematico di una piรน generale disfunzione amministrativa.

RESPINTA L’IMPOSTAZIONE DIFENSIVA

Il Consiglio di Stato ha respinto lโ€™impostazione difensiva degli appellanti, che avevano tentato di smontare il provvedimento contestando singolarmente ciascun elemento dellโ€™istruttoria. Al contrario, la sentenza ribadisce che la valutazione deve essere globale e sinergica, poichรฉ anche elementi apparentemente neutri o marginali, se considerati nel loro insieme, possono rivelare un contesto di condizionamento mafioso. In questo ambito, il criterio applicabile รจ quello del โ€œpiรน probabile che nonโ€, tipico dei giudizi di prevenzione.

I giudici hanno inoltre giudicato infondata la tesi secondo cui lo scioglimento avrebbe perso la propria funzione preventiva perchรฉ adottato a ridosso delle elezioni comunali. Il rinnovo degli organi elettivi, si legge nella sentenza, non รจ di per sรฉ sufficiente a eliminare i fenomeni di infiltrazione o influenza criminale, che possono continuare a incidere sullโ€™apparato burocratico e amministrativo anche dopo il ricambio politico.

Sul piano procedurale, il Consiglio di Stato ha accolto lโ€™eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Repubblica, chiarendo che il Capo dello Stato interviene con un potere di garanzia e controllo costituzionale, mentre lโ€™atto effettivamente impugnabile resta la deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dellโ€™Interno. Per questo motivo, la Presidenza della Repubblica รจ stata estromessa dal giudizio.

Con la decisione finale, Palazzo Spada ha confermato integralmente la sentenza di primo grado e condannato gli appellanti al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio, liquidate complessivamente in 8 mila euro. Disposto inoltre lโ€™oscuramento delle generalitร  delle persone fisiche citate nella sentenza, a tutela dei diritti e della dignitร  degli interessati.

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