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Nuove disposizioni per i locali pubblici e sull’attività motoria all’aperto nell’ordinanza firmata dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca (la n.78 del 14 ottobre) che raccoglie in buona parte le indicazioni previste nell’ultimo Dpcm del Governo introducendo anche alcune novità sugli orari di apertura e alcune limitazioni sullo jogging in centro.


L’ordinanza ha decorrenza immediata e fino al 13 novembre 2020, salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata. Questi i punti salienti del provvedimento – per le attività dei ristoranti, pizzerie, pub, vinerie e simili, trovano applicazioni le disposizioni del Dpcm 13 ottobre 2020 (attività consentite fino alle 24 con servizio al tavolo (in deroga al precedente limite delle 23, ndr), fino alle 21 in assenza di servizio al tavolo); – per i bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari, è disposto l’obbligo di chiusura dalle ore 23,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, nei giorni dalla domenica al giovedì, fatto salvo quant’altro previsto dal Dpcm 13 ottobre 2020 (attività consentite fino alle 24 con servizio al tavolo, fino alle 21 in assenza di servizio al tavolo); – lo svolgimento di sagre e fiere e, in generale, di ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione è consentito solo in forma statica e con postazioni fisse; – è confermata la vigenza del protocollo per le attività di wedding e cerimonie allegato all’ordinanza n.76 del 3 ottobre 2020 (con obbligo di nomina dei responsabili di sala e cucina per il rispetto delle norme anti Covid) ferme le limitazioni al numero dei partecipanti imposte dal Dpcm 13 ottobre 2020.


L’attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria: ore 06,00 – ore 8,30; negli altri casi è consentita senza limiti d’orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento Dpcm 13 ottobre 2020; – ai gestori delle sale gioco e scommesse è fatto obbligo: a) di consentire l’ingresso nei locali di esercizio soltanto previa disinfezione delle mani con soluzioni idroalcoliche e misurazione della temperatura corporea, vietando l’ingresso ove essa risulti superiore a 37,5°C; b) di limitare la presenza dell’utenza all’interno dei locali in modo tale da garantire il rispetto di un distanziamento minimo di 1,5 metri tra le persone; c) di adottare ogni misura, anche organizzativa, volta a scongiurare ogni assembramento anche all’esterno, pena la sospensione dell’attività e le ulteriori sanzioni previste.


Sono confermati i protocolli di settore approvati con precedenti ordinanze regionali nonchè l’obbligo di porre a disposizione, all’ingresso e all’interno dei locali, soluzioni idroalcoliche igienizzanti e di subordinare l’ingresso da parte degli utenti alla avvenuta igienizzazione delle mani e alla protezione delle vie respiratorie attraverso l’uso della mascherina.

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